Prot. n. AOODGPER
Roma, D.G. per il personale della scuola Uff. III Ai Direttori Generali degli Uffici Scol. Regionali LORO SEDI Ai Dirigenti degli Uffici Scol. Provinciali LORO SEDI
Oggetto: Regolamento supplenze D.M. n. 131 del 13 giugno 2007: Chiarimenti
In relazione a quesiti pervenuti , si ritiene opportuno fornire i chiarimenti che seguono:
1) CERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ ALL’IMPIEGO Già nella nota n. 15551 del 31 luglio 2007 si faceva presente che è in corso di perfezionamento un disegno di legge che prevede l’abrogazione dei certificati attestanti l’idoneità psico-fisica al lavoro, salvo l’obbligo derivante dal D.lvo 626/94 per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria. In considerazione di quanto sopra, e preso atto che già alcune Regioni (Umbria , Liguria , Lombardia , Friuli), con propria legge hanno abolito la competenza delle AA.SS.LL. al rilascio della suddetta certificazione, si ritiene che, nelle more di una normativa che chiarisca se, e quali organismi, debbano eventualmente attestare l’idoneità all’impiego, i contratti possano esplicare la loro efficacia anche con la presentazione di una certificazione rilasciata dal proprio medico curante o dal medico di base.
2) ARTT.33 e 58 CCNL 23 luglio 2003: FRUIZIONE DA PARTE DEI NEO ASSUNTI Fermo restando quanto già riferito con nota 16499 del 31 agosto 2007, si ritiene utile precisare che ai fini della fruizione del beneficio previsto dalla normativa in oggetto, è necessaria la preliminare sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato da parte del personale neo assunto affinché possa seguirsi la logica connessione delle procedure : assunzione a TI, aspettativa, sottoscrizione contratto a TD. Il Dirigente scolastico della sede di prima destinazione ha il compito di sottoscrivere il contratto a tempo indeterminato curando, altresì , tutte le le ulteriori operazioni necessarie al perfezionamento dell’assunzione mediante le consuete funzioni disponibili al sistema informatico. Il periodo di prova , per il personale in parola è, naturalmente, differito.
3) ASSEGNAZIONE DI SPEZZONI FINO A SEI ORE AL PERSONALE INTERNO Confermando quanto già chiarito con tutte le precedenti circolari sull’argomento, si ribadisce che tutto quanto detto va riferito agli “spezzoni” in quanto tali e non a quelli che potrebbero scaturire dalla frantumazione di posti o cattedre.
4)SANZIONI PREVISTE DAL NUOVO REGOLAMENTO Premesso che , ovviamente, le sanzioni previste dal D.M. n. 131 del 13 giugno 2007, si applicano alle graduatorie compilate in base al DDG del 16/3/2007 e non a coloro che sono nominati dalle graduatorie 2006/2007, si precisa che la sanzione non si applica in caso di rinuncia alla supplenza su posto di sostegno da parte di un docente non in possesso di specializzazione.
5)ELENCHI DI SOSTEGNO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO: ESAURIMENTO DELLO SPECIFICO ELENCO DELL’AREA DISCIPLINARE SU CUI DEBBA DISPORSI LA NOMINA Si richiama quanto stabilito dall’art.6, c. 5, ultimo capoverso del DDG 16 marzo 2007 per chiarire che l’art.6 c. 3 del Regolamento sulle supplenze va inteso nel senso che il conferimento del posto va effettuato, nel caso di esaurimento dell’elenco specifico, mediante lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari, sia per le nomine disposte dal capo d’istituto che per quelle disposte dagli Uffici Scolastici Provinciali.
IL DIRETTORE GENERALE GIUSEPPE FIORI
Roma, D.G. per il personale della scuola Uff. III Ai Direttori Generali degli Uffici Scol. Regionali LORO SEDI Ai Dirigenti degli Uffici Scol. Provinciali LORO SEDI
Oggetto: Regolamento supplenze D.M. n. 131 del 13 giugno 2007: Chiarimenti
In relazione a quesiti pervenuti , si ritiene opportuno fornire i chiarimenti che seguono:
1) CERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ ALL’IMPIEGO Già nella nota n. 15551 del 31 luglio 2007 si faceva presente che è in corso di perfezionamento un disegno di legge che prevede l’abrogazione dei certificati attestanti l’idoneità psico-fisica al lavoro, salvo l’obbligo derivante dal D.lvo 626/94 per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria. In considerazione di quanto sopra, e preso atto che già alcune Regioni (Umbria , Liguria , Lombardia , Friuli), con propria legge hanno abolito la competenza delle AA.SS.LL. al rilascio della suddetta certificazione, si ritiene che, nelle more di una normativa che chiarisca se, e quali organismi, debbano eventualmente attestare l’idoneità all’impiego, i contratti possano esplicare la loro efficacia anche con la presentazione di una certificazione rilasciata dal proprio medico curante o dal medico di base.
2) ARTT.33 e 58 CCNL 23 luglio 2003: FRUIZIONE DA PARTE DEI NEO ASSUNTI Fermo restando quanto già riferito con nota 16499 del 31 agosto 2007, si ritiene utile precisare che ai fini della fruizione del beneficio previsto dalla normativa in oggetto, è necessaria la preliminare sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato da parte del personale neo assunto affinché possa seguirsi la logica connessione delle procedure : assunzione a TI, aspettativa, sottoscrizione contratto a TD. Il Dirigente scolastico della sede di prima destinazione ha il compito di sottoscrivere il contratto a tempo indeterminato curando, altresì , tutte le le ulteriori operazioni necessarie al perfezionamento dell’assunzione mediante le consuete funzioni disponibili al sistema informatico. Il periodo di prova , per il personale in parola è, naturalmente, differito.
3) ASSEGNAZIONE DI SPEZZONI FINO A SEI ORE AL PERSONALE INTERNO Confermando quanto già chiarito con tutte le precedenti circolari sull’argomento, si ribadisce che tutto quanto detto va riferito agli “spezzoni” in quanto tali e non a quelli che potrebbero scaturire dalla frantumazione di posti o cattedre.
4)SANZIONI PREVISTE DAL NUOVO REGOLAMENTO Premesso che , ovviamente, le sanzioni previste dal D.M. n. 131 del 13 giugno 2007, si applicano alle graduatorie compilate in base al DDG del 16/3/2007 e non a coloro che sono nominati dalle graduatorie 2006/2007, si precisa che la sanzione non si applica in caso di rinuncia alla supplenza su posto di sostegno da parte di un docente non in possesso di specializzazione.
5)ELENCHI DI SOSTEGNO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO: ESAURIMENTO DELLO SPECIFICO ELENCO DELL’AREA DISCIPLINARE SU CUI DEBBA DISPORSI LA NOMINA Si richiama quanto stabilito dall’art.6, c. 5, ultimo capoverso del DDG 16 marzo 2007 per chiarire che l’art.6 c. 3 del Regolamento sulle supplenze va inteso nel senso che il conferimento del posto va effettuato, nel caso di esaurimento dell’elenco specifico, mediante lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari, sia per le nomine disposte dal capo d’istituto che per quelle disposte dagli Uffici Scolastici Provinciali.
IL DIRETTORE GENERALE GIUSEPPE FIORI