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Quesiti: TUTTI I QUESITI RIGUARDO LA REALIZZAZIONE DELL'ORARIO DEI DOCENTI

Redazione
Orario delle lezioni : Dario Lucidi

Domanda

Nella nostra scuola sta succedendo di tutto: per fare l'orario ognuno ha una ragione per chiedere favori: la mamma vecchia e malata, la badante che ha la giornata libera, il certificato del medico che dice a che ora la professoressa può venire a scuola, ecc. Ma possibile che chi, come me, non trova scuse, deve accettare questa condizione?

Risposta

L'articolazione dell'orario di lavoro deve necessariamente essere informata ai criteri stabiliti nel contratto d'istituto. Ciò, evidentemente, esula dalle necessità personali, che possono essere considerate solo ed esclusivamente se compatibili con la normativa contrattuale.

Ore buche : Elisabetta Mazzucchi

Domanda

Sono un'insegnante di sostegno in un istituto superiore in cui si rispetta la divisione per aree, vorrei cortesemente sapere se le ore buche, nel mio caso addirittura quattro, per strutturare l'orario siano in qualche modo retribuite. Posso oppormi a un numero così elevato di tali ore?

Risposta

La retribuzione delle soluzioni di continuità della prestazione (cosiddette ore buche) è possibile qualora esse risultino ricomprese nelle varie articolazioni della flessibilità. Va detto subito, però, che la relativa casistica va recepita e regolata in sede di stipula del contratto integrativo d'istituto. In caso contrario non è possibile pretendere retribuzione alcuna. In sede negoziale, peraltro, devono essere fissati anche i criteri per l'articolazione dell'orario di lavoro dei docenti. Eventuali opposizioni possono essere presentate qualora l'orario di lezione del docente interessato non risulti informato alle pattuizioni contenute nell'accordo d'istituto.

Sono una supplente a tempo determinato nominata fino al 30 giugno 2003. Il mio orario di servizio è di 9 ore settimanali più 5 "ore buche"!
 E' ammissibile che le "ore buche" superino il 50% delle ore di servizio?
 Se lo è, mi rassegno; se non lo è, cosa posso fare?
RISPOSTA

 Purtroppo la formulazione dell'orario può riservare queste brutte sorprese.
 Mi pare che però abbiano esagerato, chiedi di conoscere gli eventuali criteri del Consiglio di Istituto e le proposte del Collegio per la formulazione dell'orario delle lezioni previste dall'art. 7 comma 2 lett. b del DLgs. 297/94, la delibera del Collegio che approva questo piano delle attività (art. 24 CCNL 99) e sollecita le RSU che dovrebbero aver sottoscritto un accordo d'istituto sull'utilizzazione del personale.

Se mancano questi passaggi puoi provare a ridefinire la questione.
 
Risponde Ferdinando Alliata: Cobas-Scuola di Palermo

Può l'orario di servizio essere formulato con sei ore di lezione senza soluzione di continuità?
 Quanto può essere il carico orario massimo giornaliero?

Grazie
RISPOSTA

Dipende dai criteri definiti dal Consiglio d’Istituto (art. 10, comma 4 del T.U.)e dai pareri espressi dal Collegio dei docenti (art. 7, comma 2, lett. b, del T.U.). Ed anche dall’eventuale contrattazione d’istituto sull’utilizzazione del personale (art. 6, comma 3, lett. b del CCNL 99).

Infatti, ai sensi della sequenza contrattuale del 27/7/2000, “le modalità organizzative per l'esercizio della funzione docente e l'articolazione dell'orario di insegnamento” – non quello di “servizio”, che è quello della scuola – “… restano disciplinate dall'art. 24 del CCNL 26.5.1999 e dall’art. 41 del CCNL 4.8.1995”, e che “sono del pari confermate le interpretazioni autentiche” relative a questi due articoli.

Quindi, "i contenuti della prestazione professionale ... si definiscono ... nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa" (art. 23 CCNL 99), e le prestazioni si effettuano secondo modalità e tempi stabiliti dal piano annuale delle attività.

Il capo d'istituto predispone questo piano (art. 24 CCNL 99), "sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali (gli artt. 7 e 10 del T.U., in verità, prevedono tra le competenze del Collegio quella di formulare “proposte al direttore didattico o al preside … tenuto conto dei … criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto", senza considerarle delle "eventualità"), e i conseguenti impegni del personale docente che può prevedere attività aggiuntive".

Il piano è"deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione", quindi attenzione a quello che viene deliberato in collegio dei docenti! Perché poi se ne rimane vincolati, a meno che il Piano non venga successivamente modificato dallo stesso Collegio docenti “per far fronte a nuove esigenze” (comma 4 art. 24 CCNL 99).
 
Risponde Ferdinando Alliata: Cobas-Scuola di Palermo

DOMANDA

Il mio preside (Liceo Scientifico di Cividale - Udine) sostiene che, dal momento che le ore a disposizione presenti nell'orario dei docenti non sono sempre utilizzate per supplenze,diventeranno ore "fluttuanti". La Segreteria ci avviserà un giorno prima per dirci quando dovremo fare la supplenza. Inoltre, per tutte le ore che si prevede che non saranno effettivamente utilizzate, ci richiede un progetto di utilizzazione (che non può essere preparazione e correzione elaborati o preparazione delle lezioni): quelle ore devono essere usate per gli studenti. Io ho solo un'ora a disposizione, ma per i colleghi che ne hanno 3 o 4 diventa un problema. Vi chiedo per favore di dirmi se è lecito fare questo. Se, come io penso, non è lecito, Vi prego di fornirmi norme o eventuali sentenze in merito alla questione. Grazie in anticipo e cordiali saluti.
 Carlo Càssola
RISPOSTA
1) Le ore di completamento sono regolate dall'art.41 "Attività di insegnamento" del CCNL 1995. Il completamento dell'orario cattedra avviene nell'ordine: - per copertura di spezzoni (purché non utilizzati dal Provveditorato per le cattedre orario);
 - per interventi didattici ed educativiintegrativi;
 - per supplenze;
 - rimanendo a disposizione.
 Si da dunque priorità alla didattica, piuttosto che alle supplenze; importante il riferimento, per la scuola dell'obbligo, alle attività di recupero e sviluppo anch'esse prioritarie rispetto alle supplenze.
 2) Tutte le ore di completamento vanno fissate dal Capo d'Istituto, nell'orario delle lezioni (calendario scolastico) in modo da non essere "ballerine o fluttuanti" perchè così l'orario di cattedra di 18 ore aumenterebbe a dismisura, i docenti sarebbe a disposizione tutti i giorni dalle ore 8 del lunedì alle ore
 13 del sabato.
 Inoltre le ore di completamento non possono essere utilizzate in modo "ballerino" perchè vanificherebbe l'eventuale disponibilità dei colleghi alle supplenze a pagamento previste dall'art. 70 (ore eccedenti)del CCNL 1995.
 3) L'art. 41, comma 5, del CCNL 1995 prevede che l'orario di insegnamento, con riferimento al completamento dell'orario d'obbligo può essere articolato, sulla base della programmazione annuale delle attività, in
 maniera flessibile su base plurisettimale.
 Pertanto, i docenti devono sapere all'inizio dell'a.s. che per alcune settimane il loro orario di cattedra sarà strutturato,diversamente. Ciò significa che il Capo d'Istituto non può utilizzare queste ore di
 completamento in modo "fluttuanti" ed avvisare i docenti il giorno prima.

DOMANDA
Avrei bisogno di un chiarimento in merito alla scelta del giorno libero. Ho due bambini piccoli, uno ha 4 anni, l'altro ne ha 3, mia moglie è una lavoratrice autonoma e durante l'arco dell'anno sono stato sempre io ad usufruire dei congedi parentali. Il prossimo anno scolastico avrei bisogno di avere il sabato come giorno libero, al fine di poter accudire i miei due bambini che frequentano la Scuola dell'Infanzia, viste che di sabato rimane chiusa; mia moglie non lo può fare in quanto di sabato lavora.
 Esiste qualche forma di priorità nella scelta del giorno libero per quelli che si trovano nelle mie condizioni? Nei congedi parentali del 2000 è previsto qualcosa?
RISPOSTA
Dipende dalle proposte del Collegio (art. 7 comma 2 lett. b DLgs 297/94) e dai criteri stabiliti dal Consiglio d'istituto (art. 10 comma 4 DLgs 297/94), nonché dall'eventuale contrattazione d'istituto tra Ds e Rsu sull'utilizzazione del personale (art. 6 comma 2 lett. i Ccnl 2003) che potrebbe prendere in considerazione anche per i docenti quanto esplicitamente previsto per il personale Ata all'art. 52 comma 1 lett. a Ccnl 2003 o quanto suggerito dall'art. 9 L. 53/2000 "orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età".








Postato il Sabato, 15 settembre 2007 ore 09:21:00 CEST di Silvana La Porta
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