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Leggi: I LIMITI E LE RESPONSABILITA' DEI DIRIGENTI NELLA FORMAZIONE DELLE CLASSI

Normativa Utile
I limiti e le responsabilità
  imposti dalla normativa scolastica
 ai Dirigenti scolastici nella formazioni delle classi.

di  Anna Maria Regis Dipartimento scolastico UNI.G.E.S. *
 da  ReteScuole del 28/7/2007

 

E’ ben noto come nella normativa scolastica un problema dibattuto sia rappresentato dalla fissazione del numero minimo e massimo di alunni indispensabili per la formazione delle classi. Il dibattito dottrinario si incentra soprattutto sulla ricognizione delle fonti legislative e sui criteri a cui il Dirigente Scolastico si deve attenere all’atto della formazione delle classi della istituzione scolastica.

A tal proposito un primo criterio normativo ai fini della formazione delle classi è senz’altro il rispetto del parametro risultante dal rapporto alunni e superficie, che non è una novità introdotta dal D. Lgs. 626/94 ma risale al previgente Decreto Ministeriale del 18/12/1975 (recante norme tecniche relative all’edilizia scolastica) ancora in vigore in quanto richiamate dall'art. 5 c. 3 della L. n° 23/96, fino alla emanazione delle nuove norme tecniche quadro e di quelle specifiche di cui ai c. 1 e 2 della predetta L. 23/96. In particolare il D.M. 18/12/1975 prevede che le aule siano di altezza non minore a tre metri e che il rapporto alunni superficie sia di 1.80 mq/alunno nelle scuole materne, elementari, medie e 1,96 mq/ alunno nelle scuole superiori, senza tener conto degli arredi (es. cattedra e armadi). Quindi secondo il D.M. 18/12/1975 in una classe di scuola elementare con numero di 25 alunni, essendo l'indice minimo per alunno di 1,80 mq, la superficie minima necessaria, al netto degli arredi (senza cattedra e armadi e altro mobilio, fatta eccezione per i banchi e per le sedie) dovrebbe essere di almeno 45 mq (1,8X25) per un'altezza minima di tre metri. Altro criterio vigente è quello previsto nel Decreto del Ministero dell’Interno (norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica) del 26/08/92 che, oltre ad indicare le caratteristiche dell'edificio, ha previsto “un massimo affollamento” in un numero massimo di 26 persone ad aula (compresi alunni, insegnanti, sostegno, ecc) ma senza indicare alcunché in merito alla superficie minima; in merito a questo fenomeno appare evidente che in caso di pericolo “l’eccessiva presenza di persone in edifici” impedisce l’esodo non permettendo una sicura, veloce e corretta evacuazione dell'aula e/o edificio in caso di emergenza; inoltre la mancanza di una determinata cubatura di aria pro capite può generare la trasmissione di malattie infettive (virus e batteri) e dei parassiti (pediculosi) e cagionare in generale, danni alla salute per un non corretto ricambio d’aria; da un punto di vista amministrativo tali eventi comportano la decadenza dalla validità del certificato di agibilità e del certificato di prevenzione incendi rilasciati sulla base della effettiva planimetria e delle dimensioni delle aule e della scuola. Nel caso invece di aule di dimensioni inferiori a quelle stabilite dalla legge, la istituzione scolastica, assolto all’obbligo di cui al co.12 dell'art. 4 del D. Lgs. 626/94 con l’inoltro della richiesta all'Ente competente in merito ai lavori di adeguamento degli edifici, attrezzature, impianti, ecc. (per la c.d. messa a norma) ha l'obbligo di adottare le misure alternative al fine di garantire un equivalente livello di sicurezza in attesa dell'esecuzione dei lavori come previsto dall’ art. 31 co. 3 della L. 626/94 e cioè la proporzionale riduzione del numero degli alunni per classe.

Altra fonte normativa in merito è poi il D.M. n° 331 del 24 luglio 1998 (disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola) integrato dal D.M. n° 141 del 3 giugno 1999 (Formazione classi con alunni in situazione di handicap relativo alla formazione e determinazione degli organici) che stabilisce il numero minimo e massimo di alunni necessari per formare una classe: per la scuola dell’infanzia, il numero minimo di 15 alunni e massimo 25; per la scuola elementare, numero minimo di 10 alunni e massimo 25; per le scuole medie, un numero minimo di 15 alunni e massimo 25; infine per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore le classi sono costituite da non meno di 25 alunni e non più di 20 alunni nelle classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, che accolgono alunni in situazione di handicap. Il D.M. n° 331 del 24 luglio 1998 non detta norme tecniche ma all’art. 18.5 demanda al Dirigente Scolastico la verifica della presenza di elementi obiettivi che rendono necessario costituire classi con un numero inferiori di alunni, qualora le aule ed i laboratori siano di limitate dimensioni. Anche se l’art. 18.5 è dettato per le scuole superiori le disposizioni contenute possono essere estese, per analogia, anche alla scuola dell’infanzia , elementare e media.

Infine c’è da tener presente che la L. n° 820 del 24/09/71 (ordinamento scuola elementare e materna) vieta l'affidamento di più di 25 alunni ad insegnante. Le stesse disposizioni della legge finanziaria per il 2007 stabiliscono che il numero degli alunni per classe dovrà aumentare mediamente dello 0,4% ma "nel rispetto della normativa vigente". Inoltre con l’entrata in vigore del D.M. 21/06/1996 n° 292 il Dirigente Scolastico, è stato ritenuto datore di lavoro ai sensi del D.Lgs.n° 626/94 con conseguente responsabilità dell'attività scolastica, essendo allo stato attuale destinatario di tutti gli obblighi ivi previsti compreso quello di ottemperare ai principi dell'igiene e sicurezza di cui al predetto D. Lgs. 626/94 applicabili anche agli utenti ed alunni giusta previsione dell'art. 1 del D.M. Istruzione 29/09/1998 n° 382 recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle scuole ai fini dell'igiene e sicurezza.

Infine quanto alle responsabilità la mancata adozione delle misure alternative di garanzia di un equivalente livello di sicurezza anche in assenza di evento dannoso, comporta la violazione del co. 3 dell'art. 31, con sanzione penale a carico del Dirigente Scolastico da 3 a 6 mesi di arresto o di multa da tre ad otto milioni di ex lire (art. 89 del D.Lgs. 626/94 e succ. modifiche ed integrazioni). Sono possibili anche responsabilità a carico del docente su cui incombe in ogni caso l'obbligo di segnalare ufficialmente al Dirigente scolastico, le anomalie ed i rischi riscontrati nell’aula in cui svolge la propria attività, o durante le prove di evacuazione, alle quali obbligatoriamente devono partecipare gli insegnanti di classe in qualità di responsabili (almeno due volte durante l’anno scolastico);la violazione di tali obblighi può comportare responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa, civile e penale.

E’ dunque auspicabile che le istituzioni scolastiche nella formazione delle classi si attengano ora, alla luce di una evoluzione del quadro normativo di riferimento, non solo riferito ai criteri contenuti nel D.M. n°331 del 24 luglio 1998 integrato dal D.M. n° 141 del 3 giugno 1999, atti amministrativi gerarchicamente subordinati alla legge ordinaria in materia di igiene e sicurezza, ma anche tutte le altre disposizioni legislative che garantiscono la sicurezza e l’igiene sia agli alunni che ai lavoratori della scuola .








Postato il Mercoledì, 12 settembre 2007 ore 08:45:43 CEST di Silvana La Porta
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