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Assunzioni: IMMISSIONI IN RUOLO: QUANTI POSTI VERRANNO DESTINATI AI RISERVISTI?

Comunicati
A proposito delle riserve N e M da assegnare ai Docenti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Catania si sta rilevando un pò di confusione da parte dell'USP di Catania sia perchè non sono stati resi pubblici i parametrici di riferimento su cui conferire la riserva.
Nelle istruzione operative del Ministero per le assunzioni del personale Docente al punto A7  è scritto:
Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute nell’art.3 e nell’art.18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nella C.M. 248 del 7 novembre 2000 e i pareri emessi al riguardo dal Consiglio di Stato.
L'articolo 3 della legge 68 /99 prevede un accantonamento di una quota del 7% dei posti nell'organico( la quota di riserva), che viene destinata alle assunzioni dei lavoratori che siano in grado di vantare una riduzione della capacità lavorative non inferiore al 46% e una quota dell'1% per le riserve M( art.18)
La fruizione del diritto all'assunzione, però, è attualmente vincolata all'inclusione nelle liste di collocamento, cioè allo stato di disoccupazione e l'iscrizione alla lista speciale.
Tuttavia la C.M.248 prevede che  l’assunzione del disabile (e, quindi, del soggetto appartenente alle categorie tassativamente indicate all’art. 1 della legge), risultato idoneo nei concorsi( e quindi anche la graduatoria permanente ), possa avvenire a prescindere dallo stato di disoccupazione al momento dell’assunzione stessa, in ciò innovando, rispetto alla precedente disposizione di cui all’art. 19 della legge n. 482/68, che prevedeva il possesso di tale stato sia al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, sia al momento della successiva assunzione.Per cui il Ministero ha dato disposizione che coloro che erano già iscritti con la riserva negli anni precedenti, a differenza di ciò che ha espresso il Consiglio di Stato, non vale lo stato di disoccupazione al momento di compilare la domanda di rinnovo delle graduatorie ma basta mettere la crocetta corrispondente all riserva N o M.Questo non vale per le nuove riserve N o M, anche per Docenti già inseriti in Graduatoria ex permanente senza riserva , come ha evidenziato il Consiglio di Stato.I Docenti all'atto della presentazione della riserva nella domanda ( 19 Aprile 2007) devono risultare disoccupati ed iscritti nella lista speciale.La stessa C.M.248 richiama l’attenzione sulle disposizioni vigenti in materia di accertamento delle condizioni di disabilità contenute nella legge all’art. 1, 4° comma, esplicitate nella C.M.  del Ministero del Lavoro n. 77 del 24 novembre 1999. Tuttavia a seconda dell regioni e dele province i centri per l'impiego hanno assunto posizioni non univoche accettando iscrizioni anche se provengono da supplenti temporanei in quanto la disciplina anteriore alla legge 68/99 diceva che lo stato di disoccupazione necessario per usufruire in un pubblico concorso della riserva di posti non viene meno per effetto del conferimento di una o più supplenze temporanee di insegnamento nell'arco dell'anno scolastico.Ma il Consiglio di Stato ha evidenziato che lo stato di Disoccupazione si perde per un lavoro  a tempo indeterminato presso un  altro datore( vedasi scuola paritaria) o per lavoro non inferiore a 8 mesi ( 4 mesi per i giovani) o per lavoro determinato per supplenza annuale o fino al termine delle lezioni per cui non vale la rescissione del contratto prima del termine senza un valido e giustificato motivo.Ma il Consiglio di stato ha evidenziato che a prescindere dallo stato lavorativo è necessario che al rinnovo delle graduatorie il Docente sia disoccupato ed iscritto alle liste speciali.Per questo alla presente lettera allego un facsimile per l'acceso agli atti in cui il Docente in posizione utile per l'assunzione in ruolo possa chiedere all'USP l'elenco dei riservisti per la propria classe di concorso e la visone della loro carpetta personale.
Voglio inoltre far rilevare un altro aspetto della quota di riserva destinata alle riserve N o M.
La C.M.248 prevede che
In ogni provincia per ogni graduatoria provinciale di scuola (materna, elementare e personale educativo) e nell’ambito del settore della secondaria e del personale A.T.A., per ogni classe di concorso e profilo professionale va calcolato, quindi, il numero degli occupati (da intendersi come dotazione organica al 1° settembre) con le detrazioni indicate nel paragrafo precedente e successivamente, in base alle aliquote citate, il numero dei posti da riservare alle due categorie di beneficiari.
Da tale numero vanno detratti i posti eventualmente già ricoperti dal personale beneficiario delle norme sulle assunzioni obbligatorie.
Il risultato evidenzierà il numero di assunzioni da effettuare sulle graduatorie. Ovviamente il numero dei posti da riservare alle due categorie di beneficiari, prioritariamente finalizzato all’attribuzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel limite massimo del 50% dei posti complessivamente autorizzati a tal fine, va ulteriormente distribuito in ragione del 50%, tra il personale incluso nelle graduatorie permanenti e tra quello incluso nelle graduatorie del concorso per titoli ed esami. Nel caso in cui il numero dei posti autorizzati per le assunzioni in ruolo non consenta l’assolvimento integrale della quota di riserva, le ulteriori assunzioni da effettuarsi nei riguardi delle categorie di beneficiari della legge in questione saranno effettuate con rapporti di lavoro a tempo determinato tramite lo scorrimento delle graduatorie permanenti. Qualora l’aliquota sia satura, ovviamente non verranno effettuate assunzioni a norma della legge n. 68/98 in questione mantenendo tuttavia in servizio, come detto, gli eventuali beneficiari assunti in precedenza risultanti in esubero rispetto alla quota assegnata.
Tuttavia come si evidenzia nella tabella che l'USP di Catania ha distribuito ai sindacati per la suddivisione dei posti per singola classe di concorso entro la quota del 7% e dell'1% per le riserve N ed M  vengono assegnate il 50% dei posti dati a ruolo ai riservisti e non tenendo conto nè della posizione occupata in graduatoria nè il termine fino al 50% e non il 50%.
Tutto questo è una situazione ad alto rischio di contenzioso.




   

RACC.A.R.




         
   

Al dirigente del USP Di ___________





OGGETTO: Ricorso e contestuale richiesta di accesso ai documenti amministrativi
                     (legge 241/90)


La sottoscritta_____________ docente, al fine di formulare espressa istanza di accesso agli atti in relazione al procedimento concernente le Graduatorie ad esaurimento per il Biennio 2007/08 e 200/09-Scuola Primaria USP di  pubblicate in via provvisoria con decreto Prot. n.____ c del _________.
VISTA
- La Sentenza del Consiglio di Stato N.1780/2007 del 18 aprile 2007;
- La Sentenza 11 marzo 2006, n.190, della Corte costituzionale, che ha affermato come “anche dopo l’entrata in vigore della L. 12 marzo 1999, n.68, le quote di riserva nelle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni presuppongono lo stato di disoccupazione dell’interessato, essendo solo consentito alle medesime amministrazioni, a mente dell’art.16 della stessa legge, di prescindere da tale stato ove esse ritengano di saturare l’aliquota di riserva anche in deroga al limite percentuale dei posti destinati ai concorsi pubblici”.
PREMESSO CHE
- La Legge n. 68/1999, ai fini delle assunzioni, prevede all’art. 8 e segg. un’apposita procedura che inizia con l’iscrizione degli aspiranti nelle liste di disoccupazione, da certificarsi, poi, al fine del riconoscimento del diritto alla riserva di posto, e che il successivo art. 16, comma 2, della stessa legge va interpretato nel senso che lo stato di disoccupazione deve considerarsi sempre la condizione di base per il riconoscimento delle riserve di posto. L’art. 7 della citata legge, nell’indicare le modalità delle assunzioni obbligatorie, dispone che, per le assunzioni concorsuali (ex art. 36, comma 1, D.Lgs. n. 29/1993), i lavoratori disabili devono essere iscritti negli elenchi menzionati all’art. 8, comma 2, per poter beneficiare della “riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso”, sicché appare evidente che lo stato di disoccupato debba essere posseduto necessariamente, se non altro ai fini di poter beneficiare dell’aliquota di posti  a concorso. Tuttavia tale norma deve essere intesa come disposizione di carattere generale che indica il requisito della disoccupazione come necessario per poter consentire ai destinatari delle norme sulle assunzioni obbligatorie di partecipare al concorso.
- L’art. 8 della legge n. 68 del 1999 fa riferimento alle persone “di cui al comma 1 dell’art. 1, che risultano disoccupate”, conseguentemente la prevista riserva non è connessa solo allo stato di invalidità del candidato, ma anche al suo stato di disoccupazione.
- Al fine di godere del beneficio è indispensabile non solo lo stato obiettivo di non occupazione, ma anche l’iscrizione nelle liste di collocamento, che ha carattere costitutivo, ed in caso di supplenza temporanea di durata superiore a 120 giorni, è preclusa ogni possibilità di essere assunti come riservatari avendo i Centri Provinciali per l’Impiego  l’obbligo di non perfezionare l’iscrizione.
- La Corte Costituzionale con Sentenza 11 marzo 2006, n.190 ha statuito che “è incostituzionale l’art.8 bis  D.L. 28 maggio 2004, n.136, come convertito dalla legge 27 luglio 2004, n.186, nella parte in cui prevede l’applicazione della riserva dei posti ai disabili per il conferimento degli incarichi di presidenza annuale negli istituti scolastici derogando al principio dello stato di disoccupazione, atteso che la tutela dei disabili va assicurata ai soli disoccupati in sede di accesso al lavoro, e non anche ai fini della progressione in carriera dei disabili già occupati, senza contare l’ulteriore disuguaglianza di una previsione stabilita per i soli invalidi occupati nel settore scolastico”.
- Il D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, che ha modificato e integrato il D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 281 (unitamente al D.P.R. n. 242/2000) stabilisce i criteri circa la conservazione, la perdita e la sospensione dello stato di disoccupazione. Tali criteri dovranno essere individuati sulla base dei seguenti principi: - Perdita dello stato di disoccupazione: Assunzioni a tempo determinato pieno o part-time con durata del contratto pari o superiore a 8 mesi, ridotti a 4 se giovani o adolescenti; - conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione; - perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla convocazione pervenuta al lavoratore da parte del centro per l’impiego per lo sviluppo delle misure di prevenzione;- perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto da parte del lavoratore, e senza giustificato motivo, di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno, determinato o indeterminato, o di lavoro temporaneo superiore agli otto mesi. Tale ultimo periodo si riduce a quattro mesi ove a rifiutare siano i “giovani”;- sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un’offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore agli otto mesi, ovvero di quattro se si tratta di “giovani”.
- Si rende necessario operare giusto controllo sulla attribuzione delle riserve in conseguenza dell’elevato dato numerico delle stesse.

TUTTO CIO’ VISTO E PREMESSO
La sottoscritta, chiede ai sensi dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge n. 11/2005,n. 80/2005 e n. 40/2007 di  prendere  visione e di estrarre copia dei seguenti atti:

a) Elenco dei riservisti di cui alla Graduatoria ad esaurimento pubblicata in via provvisoria decreto Prot. n._______ c del ___________.

A tal fine si fa presente che la situazione giuridicamente rilevante (comma 1, art.22, legge 241/90) che determina l’interesse all’accesso della citata documentazione deriva dalla seguente motivazione:
La sottoscritta_____________, collocata alla posizione ___________ della graduatoria provvisoria pubblicata in data ____________ per la classe di concorso/posto di insegnamento_______, alla luce di possibili errori e/o anomalie nella valutazione/attribuzione delle riserve o nell’inserimento dei candidati riservisti, intende definire la propria legittima posizione in graduatoria intesa quale interesse legittimo attuale in virtù della stipula di futuri contratti a tempo indeterminato e determinato per i quali si scorrerà la sopracitata graduatoria ad esaurimento.
Laddove si rendesse necessario, anticipa di intraprendere le indispensabili azioni individuali innanzi a tutte le opportune sedi giudiziarie ed a carico di tutti i soggetti responsabili per il legittimo riconoscimento dei propri diritti che dovessero risultare violati, nonché per il risarcimento dei danni materiali e morali che ne conseguirebbero.

P.Q.M.
si chiede, in base alle suesposte argomentazioni, che la S.V. voglia procedere alla rettifica in autotutela della graduatoria in oggetto, provvedendo al controllo ed all’eventuale stralcio delle riconosciute riserve qualora per la concessione delle stesse non siano stati rispettati i termini di legge così come interpretati dalla giurisprudenza più recente del Consiglio di Stato.




 Per maggiori informazioni contattare lo SNALS di Bologna al n. 051/366065 oppure al. 320/1929660






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Postato il Sabato, 14 luglio 2007 ore 11:54:07 CEST di Silvana La Porta
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