La meteorologia prevede il ritorno del "gran caldo" ma sicuramente la regione più calda sarà la Lombardia. La giunta Formigoni è decisa a fare approvare il progetto di riforma delle Istituzioni Scolastiche Lombarde servendosi delle possibili interpretazioni del Titolo V della Costituzione. Ecco le principali novità in controtendenza alla normativa nazionale ...
(Istituzioni formative)
1. Il sistema regionale di erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale è assicurato dai seguenti soggetti pubblici e privati, che assumono la denominazione di istituzioni formative:
a) centri di formazione dipendenti dalla Regione o dagli enti locali esistenti alla data in vigore della presente legge;
b) istituzioni scolastiche autonome di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), trasferite ai sensi di accordi nazionali per l’adeguamento dell'ordinamento della Repubblica al Titolo V della Costituzione.
c) soggetti privati accreditati tramite iscrizione alla sezione A) dell’albo, di cui all’articolo 16.
2. Possono erogare servizi di istruzione e formazione professionale altresì le istituzioni scolastiche e le scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione).
3. Le istituzioni formative erogano un servizio di interesse generale ed hanno in particolare lo scopo di progettare e realizzare interventi educativi di istruzione e formazione.
4. Alle istituzioni formative è assicurata piena libertà di orientamento culturale ed indirizzo pedagogico-didattico.
5. Le istituzioni formative di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono dotate di personalità giuridica pubblica e autonomia statutaria, didattica, di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria. La loro attività è improntata al principio della separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni gestionali, nonché a quello della partecipazione delle rappresentanze di allievi, genitori, docenti.
6. Le istituzioni formative di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono attivare modalità di selezione e valutazione del proprio personale docente e non docente. Nel rispetto degli accordi sindacali, tali istituzioni formative possono assumere la titolarità del rapporto di lavoro del personale docente e non docente loro assegnato o direttamente reclutato.
Salvatore Ravidà