A proposito della valutazione dei corsi di perfezionamento e relativa FAQ del Ministero del 30 Maggio, vorrei farvi leggere la spiegazione dell'A.C.I.F.( Associazione Consumatori Istruzione e Formazione):
L’ACIF nelle scorse settimane aveva chiesto con insistenza e urgenza al Ministero una risposta definitiva relativamente alla questione dei titoli da inserire al punto C7, dell’allegato al regolamento delle graduatorie ad esaurimento, ieri 30 Maggio 2007 l’Amministrazione ha finalmente emanato l’attesissima FAQ che riportiamo di seguito.
39)
D.: I corsi di perfezionamento strutturati su 1.500 ore e 60 crediti, che si concludono con un esame finale, conseguono 3 punti ai sensi del punto C.7 della Tabella di valutazione dei titoli (All.2 al D.D.G.)?
R.: Ad integrazione di quanto specificato nella FAQ n. 13 del 5 aprile 2007, si precisa che la dizione contenuta al punto C.7 della Tabella di valutazione dei titoli (All.2) “Per ogni Diploma di perfezionamento,……”va intesa nel senso che ai fini dell’attribuzione dei 3 punti è richiesto il titolo che si consegue al termine del corso di perfezionamento
Il Ministero ha così inequivocabilmente chiarito che con la dicitura “Diploma di perfezionamento” si intende il titolo conseguito al termine del corso di perfezionamento purché, ai fini dell’attribuzione dei 3 punti, sia di durata annuale di 1.500 ore e 60 crediti e che si concluda con un esame finale.
Diversamente dal punto C8 dove debbono essere inseriti i soli corsi di perfezionamento senza crediti formativi o con crediti inferiori ai 60, dunque inferiori alle 1.500 ore seppure di durata annuale.
Era del resto ragionevolmente chiaro consultando tutta la normativa a riguardo, compreso il D.M..270/2004 cui la FAQ 13 del 15/05/2007 faceva riferimento, che le Università possono attivare corsi di perfezionamento o Master di 1.500 ore e 60 crediti di durata annuale, alla fine dei quali rilasciano apposito titolo di conseguimento. Ma attenzione per poter essere titoli che conferiscono i 60 crediti formativi debbono corrispondere a 1.500 ore di studio. Come scritto nello stesso punto C7 tra parentesi in cui si specifica “ di durata annuale corrispondenti a 1.500 ore e 60 crediti con esame finale”
I corsi di perfezionamento inferiori alle 1.500 ore di studio seppure di durata annuale non conferiscono i 60 crediti, di conseguenza vengono valutati un solo punto.
L’ACIF continua a guardare con costante attenzione a tutto quanto può essere strumento di sensibilizzazione, documentazione, informazione auspicando di superare tutte le difficoltà che nel tempo possono intervenire, in nome delle comuni idealità che ci uniscono ai docenti nostri associati.
Quale sarà La verità? Enzo Nicolosi
L’ACIF nelle scorse settimane aveva chiesto con insistenza e urgenza al Ministero una risposta definitiva relativamente alla questione dei titoli da inserire al punto C7, dell’allegato al regolamento delle graduatorie ad esaurimento, ieri 30 Maggio 2007 l’Amministrazione ha finalmente emanato l’attesissima FAQ che riportiamo di seguito.
39)
D.: I corsi di perfezionamento strutturati su 1.500 ore e 60 crediti, che si concludono con un esame finale, conseguono 3 punti ai sensi del punto C.7 della Tabella di valutazione dei titoli (All.2 al D.D.G.)?
R.: Ad integrazione di quanto specificato nella FAQ n. 13 del 5 aprile 2007, si precisa che la dizione contenuta al punto C.7 della Tabella di valutazione dei titoli (All.2) “Per ogni Diploma di perfezionamento,……”va intesa nel senso che ai fini dell’attribuzione dei 3 punti è richiesto il titolo che si consegue al termine del corso di perfezionamento
Il Ministero ha così inequivocabilmente chiarito che con la dicitura “Diploma di perfezionamento” si intende il titolo conseguito al termine del corso di perfezionamento purché, ai fini dell’attribuzione dei 3 punti, sia di durata annuale di 1.500 ore e 60 crediti e che si concluda con un esame finale.
Diversamente dal punto C8 dove debbono essere inseriti i soli corsi di perfezionamento senza crediti formativi o con crediti inferiori ai 60, dunque inferiori alle 1.500 ore seppure di durata annuale.
Era del resto ragionevolmente chiaro consultando tutta la normativa a riguardo, compreso il D.M..270/2004 cui la FAQ 13 del 15/05/2007 faceva riferimento, che le Università possono attivare corsi di perfezionamento o Master di 1.500 ore e 60 crediti di durata annuale, alla fine dei quali rilasciano apposito titolo di conseguimento. Ma attenzione per poter essere titoli che conferiscono i 60 crediti formativi debbono corrispondere a 1.500 ore di studio. Come scritto nello stesso punto C7 tra parentesi in cui si specifica “ di durata annuale corrispondenti a 1.500 ore e 60 crediti con esame finale”
I corsi di perfezionamento inferiori alle 1.500 ore di studio seppure di durata annuale non conferiscono i 60 crediti, di conseguenza vengono valutati un solo punto.
L’ACIF continua a guardare con costante attenzione a tutto quanto può essere strumento di sensibilizzazione, documentazione, informazione auspicando di superare tutte le difficoltà che nel tempo possono intervenire, in nome delle comuni idealità che ci uniscono ai docenti nostri associati.
Quale sarà La verità? Enzo Nicolosi