Per quel che concerne gli alunni diversamente abili “i docenti preposti al sostegno degli alunni diversamente abili fanno parte del consiglio di classe e partecipano a pieno titolo alle operazioni connesse alla predisposizione e correzione delle prove e alla formulazione del giudizio globale.
Gli alunni possono svolgere una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI), secondo le previsioni contenute nell’art. 318 del Testo Unico (d. lvo n. 297/1994).
Nel caso di esito negativo delle prove di esame, per gli alunni diversamente abili è possibile rilasciare un attestato che certifichi i crediti formativi acquisiti.
Tale attestato è titolo per l’iscrizione e la frequenza di classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati (cfr. ordinanza ministeriale n. 90/2001).
Le prove d’esame, per le quali l’alunno diversamente abile può avvalersi degli ausili necessari, dovranno essere idonee a valutare il progresso conseguito in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali.
Nel diploma di licenza non deve essere fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni diversamente abili”.
Gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (dislessia, disgrazia, discalculia) non certificabili come situazioni di handicap, possono avvalersi di misure compensative ( uso del computer, della calcolatrice…), e dispensative (ad esempio dispensa dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, uso del vocabolario, studio mnemonico delle tabelline, dispensa, ove necessario, della prova scritta di lingua straniera, programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per il colloquio, valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del contenuto e non della forma) come previsto dalla nota 5 gennaio 2005 prot.n. 26/A .
Per gli alunni ospedalizzati o impediti nella frequenza per malattia, occorre tener conto di modalità derogatorie come previsto dalla Circ. n.353 del 7 agosto 1998 tutt'ora valida.