GILDA DEGLI INSEGNANTI DI NAPOLI
Ufficio giuridico legale Ordinanza di accoglimento, nei limiti di cui in motivazione, sul ricorso al T.A.R. del Lazio - corsi speciali abilitanti indetti con il d.m. n° 85/95 – L’ufficio giuridico legale della Gilda degli Insegnanti di Napoli comunica che a seguito della nuova udienza tenutasi il 10 maggio 2007 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare nei limiti della seguente motivazione: “...Ritenuto che: a) alla stregua dell’art. 3 del D.M. n. 85/2005 i corsi avrebbero dovuto concludersi entro la fine dell’anno accademico 2005/2006; b) il comma 7 del medesimo articolo prevede che i corsi si concludano con l’esame finale; c) i provvedimenti direttoriali incidono sulla modulazione temporale dei corsi, e comportano un generale differimento della conclusione degli stessi, con il relativo esame finale; d) ferma restando la necessità di approfondire nella fase di merito la legittimità di tali provvedimenti direttoriali sotto il profilo della compatibilità con la competenza in merito riservata al Ministro (art. 2, commi 3 e 3-bis del D.L. 97/2004, conv. in L. n. 143/2004), va rilevata, in questa sede, la sussistenza del fumus boni juris in relazione al fatto che il previsto differimento delle prove di esame si estende anche ai corsi già terminati (o che sono in via di imminente ultimazione); e) l’esigenza di assicurare la parità di trattamento tra tutti i corsisti, posta dall’Amministrazione a fondamento di tale estensione, non può infatti essere considerata prevalente rispetto alla necessità di assicurare il buon andamento e l’efficienza dell’azione amministrativa, e di procedere quindi allo svolgimento degli esami in relazione ai corsi già terminati o in via di imminente ultimazione; f) la mancata prevalenza del criterio di parità di trattamento - nei termini cui fa riferimento l’Amministrazione - discende: - dalla considerazione che non ci si trova in presenza di una procedura concorsuale strettamente intesa; - dal fatto che gli interessati sono destinati a confluire in una graduatoria alimentata da diversi canali di provenienza, con afflussi anche temporalmente diversificati, e comunque rispecchianti situazioni non omogenee;
P.Q.M.
accoglie l’istanza cautelare, con l’effetto che l’Amministrazione è tenuta a predisporre tutte le misure idonee a garantire lo svolgimento dell’esame finale, in relazione ai corsi già terminati o che comunque saranno ultimati entro la fine di maggio 2007, in tempo utile per l’inclusione degli interessati, a pieno titolo, nelle graduatorie permanenti, in vista delle nomine relative al prossimo anno scolastico...”.
Ufficio giuridico legale Ordinanza di accoglimento, nei limiti di cui in motivazione, sul ricorso al T.A.R. del Lazio - corsi speciali abilitanti indetti con il d.m. n° 85/95 – L’ufficio giuridico legale della Gilda degli Insegnanti di Napoli comunica che a seguito della nuova udienza tenutasi il 10 maggio 2007 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare nei limiti della seguente motivazione: “...Ritenuto che: a) alla stregua dell’art. 3 del D.M. n. 85/2005 i corsi avrebbero dovuto concludersi entro la fine dell’anno accademico 2005/2006; b) il comma 7 del medesimo articolo prevede che i corsi si concludano con l’esame finale; c) i provvedimenti direttoriali incidono sulla modulazione temporale dei corsi, e comportano un generale differimento della conclusione degli stessi, con il relativo esame finale; d) ferma restando la necessità di approfondire nella fase di merito la legittimità di tali provvedimenti direttoriali sotto il profilo della compatibilità con la competenza in merito riservata al Ministro (art. 2, commi 3 e 3-bis del D.L. 97/2004, conv. in L. n. 143/2004), va rilevata, in questa sede, la sussistenza del fumus boni juris in relazione al fatto che il previsto differimento delle prove di esame si estende anche ai corsi già terminati (o che sono in via di imminente ultimazione); e) l’esigenza di assicurare la parità di trattamento tra tutti i corsisti, posta dall’Amministrazione a fondamento di tale estensione, non può infatti essere considerata prevalente rispetto alla necessità di assicurare il buon andamento e l’efficienza dell’azione amministrativa, e di procedere quindi allo svolgimento degli esami in relazione ai corsi già terminati o in via di imminente ultimazione; f) la mancata prevalenza del criterio di parità di trattamento - nei termini cui fa riferimento l’Amministrazione - discende: - dalla considerazione che non ci si trova in presenza di una procedura concorsuale strettamente intesa; - dal fatto che gli interessati sono destinati a confluire in una graduatoria alimentata da diversi canali di provenienza, con afflussi anche temporalmente diversificati, e comunque rispecchianti situazioni non omogenee;
P.Q.M.
accoglie l’istanza cautelare, con l’effetto che l’Amministrazione è tenuta a predisporre tutte le misure idonee a garantire lo svolgimento dell’esame finale, in relazione ai corsi già terminati o che comunque saranno ultimati entro la fine di maggio 2007, in tempo utile per l’inclusione degli interessati, a pieno titolo, nelle graduatorie permanenti, in vista delle nomine relative al prossimo anno scolastico...”.