Esami di licenza media per l’a.s 2006/2007.
Salvatore Nocera da Educazione & Scuola del 4/4/2007
La Legge n. 1/07 ha apportato delle modifiche che si sommano a quelle introdotte ed entrate in vigore con l’art. 19 del D.Lgs. n.59/2004. La materia è organicamente regolata dalla Circolare n. 28 del 15 marzo 2007. Tutti gli alunni sono ammessi agli esami indipendentemente dal giudizio sul profitto maturato, purché abbiano frequentato effettivamente i tre quarti dell’orario delle lezioni. Sono consentite deroghe a tale monte ore, in casi particolari precedentemente indicati e stabiliti dagli organi collegiali delle singole scuole.
Osservazione:
ovviamente deve intendersi abrogata quella parte dell’art. 11, comma 12 dell’O.M. n.90/01 che prevede l’ammissione o meno degli alunni con disabilità e, solo per gli ammessi non promossi, il diritto al rilascio di un attestato con i crediti formativi maturati che è titolo idoneo per l’iscrizione alle scuole superiori degli alunni non maggiorenni con disabilità. Si ritiene, inoltre, che ad esempio un caso particolare potrebbe essere costituito dalle condizioni croniche di salute di un alunno con disabilità o dalla necessità di interventi sanitari particolari, diversi però dalle terapie riabilitative che debbono essere svolte al di fuori dell’orario scolastico per non ledere il diritto allo studio che, nella scuola secondaria di I grado è anche un obbligo.
Il consiglio di classe deve predisporre una relazione in cui sono indicati anche i criteri adottati per le attività di sostegno.
Per prove scritte, la Circolare stabilisce testualmente che “è prevista di norma l’effettuazione di tre prove scritte”. Essa inoltre, attribuisce la formulazione delle prove alla commissione d’esame, compito che prima era affidato all’INVALSI e quindi a livello centrale, mentre adesso viene finalmente rispettato il decentramento alle singole scuole autonome.
Il colloquio orale è rimesso anch’esso all’autonomia delle singole scuole.
Per quel che concerne gli alunni diversamente abili “i docenti preposti al sostegno degli alunni diversamente abili fanno parte del consiglio di classe e partecipano a pieno titolo alle operazioni connesse alla predisposizione e correzione delle prove e alla formulazione del giudizio globale.
Gli alunni possono svolgere una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI), secondo le previsioni contenute nell’art. 318 del Testo Unico (d. lvo n. 297/1994).
Nel caso di esito negativo delle prove di esame, per gli alunni diversamente abili è possibile rilasciare un attestato che certifichi i crediti formativi acquisiti.
Tale attestato è titolo per l’iscrizione e la frequenza di classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati (cfr. ordinanza ministeriale n. 90/2001).
Le prove d’esame, per le quali l’alunno diversamente abile può avvalersi degli ausili necessari, dovranno essere idonee a valutare il progresso conseguito in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali.
Nel diploma di licenza non deve essere fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni diversamente abili”.
Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (dislessia, disgrazia, discalculia) non certificabili come situazioni di handicap, valgono le norme di cui alla Nota 5 gennaio 2005 Prot.n.26/A 4° e Nota 5 ottobre 2004 Prot. n 4099/A/4. Tali alunni, che comunque debbono effettuare le tre prove scritte ed il colloquio, possono avvalersi di misure compensative, come computer e calcolatrice, e dispensative come ad esempio il divieto di lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, uso del vocabolario, studio mnemonico delle tabelline e, ove necessario, dallo studio della lingua straniera in forma scritta.
Per gli alunni ospedalizzati o impediti nella frequenza per malattia, valgono tuttora le indicazioni fornite dalla Circolare n. 353 del 7 agosto 1998 che, in merito, suggeriscono modalità derogatorie per lo svolgimento dell’esame.
La Circolare n.28/07 prevede anche gli esami presso i centri territoriali per gli adulti (CTP) ai quali possono sicuramente partecipare come interni o con privatisti gli alunni con disabilità con tutte le garanzie previste dalla C.M. n.455/97.
Salvatore Nocera da Educazione & Scuola del 4/4/2007
La Legge n. 1/07 ha apportato delle modifiche che si sommano a quelle introdotte ed entrate in vigore con l’art. 19 del D.Lgs. n.59/2004. La materia è organicamente regolata dalla Circolare n. 28 del 15 marzo 2007. Tutti gli alunni sono ammessi agli esami indipendentemente dal giudizio sul profitto maturato, purché abbiano frequentato effettivamente i tre quarti dell’orario delle lezioni. Sono consentite deroghe a tale monte ore, in casi particolari precedentemente indicati e stabiliti dagli organi collegiali delle singole scuole.
Osservazione:
ovviamente deve intendersi abrogata quella parte dell’art. 11, comma 12 dell’O.M. n.90/01 che prevede l’ammissione o meno degli alunni con disabilità e, solo per gli ammessi non promossi, il diritto al rilascio di un attestato con i crediti formativi maturati che è titolo idoneo per l’iscrizione alle scuole superiori degli alunni non maggiorenni con disabilità. Si ritiene, inoltre, che ad esempio un caso particolare potrebbe essere costituito dalle condizioni croniche di salute di un alunno con disabilità o dalla necessità di interventi sanitari particolari, diversi però dalle terapie riabilitative che debbono essere svolte al di fuori dell’orario scolastico per non ledere il diritto allo studio che, nella scuola secondaria di I grado è anche un obbligo.
Il consiglio di classe deve predisporre una relazione in cui sono indicati anche i criteri adottati per le attività di sostegno.
Per prove scritte, la Circolare stabilisce testualmente che “è prevista di norma l’effettuazione di tre prove scritte”. Essa inoltre, attribuisce la formulazione delle prove alla commissione d’esame, compito che prima era affidato all’INVALSI e quindi a livello centrale, mentre adesso viene finalmente rispettato il decentramento alle singole scuole autonome.
Il colloquio orale è rimesso anch’esso all’autonomia delle singole scuole.
Per quel che concerne gli alunni diversamente abili “i docenti preposti al sostegno degli alunni diversamente abili fanno parte del consiglio di classe e partecipano a pieno titolo alle operazioni connesse alla predisposizione e correzione delle prove e alla formulazione del giudizio globale.
Gli alunni possono svolgere una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI), secondo le previsioni contenute nell’art. 318 del Testo Unico (d. lvo n. 297/1994).
Nel caso di esito negativo delle prove di esame, per gli alunni diversamente abili è possibile rilasciare un attestato che certifichi i crediti formativi acquisiti.
Tale attestato è titolo per l’iscrizione e la frequenza di classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati (cfr. ordinanza ministeriale n. 90/2001).
Le prove d’esame, per le quali l’alunno diversamente abile può avvalersi degli ausili necessari, dovranno essere idonee a valutare il progresso conseguito in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali.
Nel diploma di licenza non deve essere fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni diversamente abili”.
Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (dislessia, disgrazia, discalculia) non certificabili come situazioni di handicap, valgono le norme di cui alla Nota 5 gennaio 2005 Prot.n.26/A 4° e Nota 5 ottobre 2004 Prot. n 4099/A/4. Tali alunni, che comunque debbono effettuare le tre prove scritte ed il colloquio, possono avvalersi di misure compensative, come computer e calcolatrice, e dispensative come ad esempio il divieto di lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, uso del vocabolario, studio mnemonico delle tabelline e, ove necessario, dallo studio della lingua straniera in forma scritta.
Per gli alunni ospedalizzati o impediti nella frequenza per malattia, valgono tuttora le indicazioni fornite dalla Circolare n. 353 del 7 agosto 1998 che, in merito, suggeriscono modalità derogatorie per lo svolgimento dell’esame.
La Circolare n.28/07 prevede anche gli esami presso i centri territoriali per gli adulti (CTP) ai quali possono sicuramente partecipare come interni o con privatisti gli alunni con disabilità con tutte le garanzie previste dalla C.M. n.455/97.
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