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Quesiti: GUIDA ALLA LETTURA DEL DECRETO SULLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO

Redazione

Le guide di Lalla

Guida alla lettura del D.D.G. 16 marzo 2007.

Elaborazione di Lalla da  Orizzonte scuola del 26/3/2007

 


Aggiornamento ed integrazione delle Graduatorie ad esaurimento (già permanenti) del personale docente ed educativo per il biennio 2007/2008 e 2008/2009

Per una lettura più agevole, è consigliabile fare riferimento alla legenda delle abbreviazioni, in calce alla guida.

 


Composizione delle Graduatorie ad esaurimento


Le Graduatorie sono composte da 3 fasce. Dal 2002 è possibile inserirsi solo in III fascia.
 Le fasce sono così costituite:
    •    
I fascia: aspiranti inclusi in 2 province, in possesso dell'abilitazione o dell'idoneità e del requisito di 360 giorni di servizio entro il 13/05/96
    •    
II fascia: aspiranti in possesso dell'abilitazione o dell'idoneità e in possesso del requisito di 360 giorni di servizio entro il 25/05/1999
    •    
III fascia: aspiranti in possesso dell'abilitazione o idoneità conseguita con
 - concorso a cattedre e posti per titoli ed esami indetto con DM del 31 marzo 1999
 - corso S.S.I.S. (Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario) o Cobaslid (corsi biennali abilitanti di II livello ad indirizzo didattico)
 - sessioni riservate di cui alla legge 124/99, indette con OO.MM. 153/99; 33/2000; 1/2001
 - corso di Didattica della Musica
 - Scienze della Formazione primaria
 - Corsi speciali della legge 143/04: dm 100/04, dm 21/05, dm 85/05
 - titolo conseguito in uno Stato membro dell'Unione Europea e riconosciuto con provvedimento direttoriale, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E., recepite nei decreti legislativi n. 115 del 27/1/1992 e n. 319 del 2/5/1994

Art. 1 - Integrazione

Il decreto riguarda il personale docente ed educativo, già distinto nella I, II, III fascia delle Graduatorie permanenti, adesso denominate Graduatorie ad esaurimento.
 L'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ha validità biennale, per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009.
 Per chi è già inserito in graduatoria, è possibile aggiornare il punteggio con i servizi e i titoli conseguiti negli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007 o posseduti in precedenza e mai dichiarati.

Tutti gli aventi titolo devono presentare la domanda, pena la decadenza definitiva dalla graduatoria.

Sono previste 3 opzioni:
 - aggiornamento del punteggio e/o domanda di permanenza
 - primo inserimento nelle graduatorie
 - reinserimento in graduatoria

 


Cosa comporta il trasferimento di provincia?

 Chiedere il trasferimento di provincia comporta il trasferimento, in automatico, di tutte le graduatorie in cui si è abilitati ed iscritti.
 Nella provincia di arrivo si è inclusi, nella rispettiva fascia di appartenenza, con il punteggio che si aveva nella provincia di partenza, eventualmente aggiornato per gli anni 2005/2006 e 2006/2007
 Contestualmente si verrà cancellati da tutte le graduatorie della provincia di partenza.

 

Chi può concorrere all'assunzione sui posti riservati?

I docenti interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste di collocamento di cui all'art. 8 della legge n. 68/99, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aggiornamento o di nuova iscrizione (19 aprile 2007)
 Si deroga dall'iscrizione solo per coloro che abbiano reso identica dichiarazione in occasione del precedente inserimento o aggiornamento delle graduatorie.


Il diritto ad usufruire delle preferenza a parità di punteggio di cui alle lettere M, N, O, R e S dei titoli di preferenza deve essere riconfermato; a tal fine bisogna utilizzare il modello 1 (domanda di aggiornamento).
 In particolare gli interessati debbono indicare se hanno titolo a beneficiare della priorità nella scelta della sede, di cui agli artt. 21 e 33 della legge n.104/92, compilando l'apposito modulo,  Allegato A, valido sia per il  modello 1 che per il  modello 2

Il personale docente ed educativo già inserito nelle GP di 2 province mantiene il diritto ad essere inserito, per le stesse graduatorie, in 2 province a scelta. Qualora lo stesso personale intenda iscriversi in altra graduatoria, deve farne richiesta ad una delle 2 province in cui è già inserito, fatta salva la possibilità di iscriversi nella provincia per la quale viene eventualmente chiesto il trasferimento.
 Il personale già inserito in graduatoria di una sola provincia può chiedere di essere inserito in altre graduatorie ad esaurimento solo se riferite alla stessa provincia.

 


Quali titoli e servizi è possibile dichiarare?

Chi si iscrive per la prima volta, dovrà dichiarare tutti i servizi e i titoli valutabili secondo la tabella del  dm n. 27 del 15 marzo 2007
 Chi presenta domanda di aggiornamento aggiunge, al punteggio già posseduto e non modificabile, punteggio di servizio e titoli conseguiti successivamente al 2 maggio 2005 ed entro il 19 aprile 2007.
 Si possono inoltre aggiungere titoli e servizi già posseduti ma non presentati entro la data del 2 maggio 2005.
 I servizi svolti successivamente al 2 maggio 2005, relativi all'anno scolastico 2004/2005, possono essere dichiarati solo per il medesimo anno scolastico, non è già stato raggiunto il massimo punteggio conseguibile.
 Solo i docenti che presentano domanda di reinserimento compileranno l'apposita sezione del  modello 1, dichiarando i titoli e i servizi conseguiti successivamente al 21 maggio 2004 ed entro il 19 aprile 2007.


A parità di punteggio:

1) precede il candidato che ha maggiore anzianità di iscrizione in graduatoria (la norma non vale per il personale docente ed educativo che chiede il reinserimento)

2) se la parità di punteggio riguarda un candidato trasferito da altra provincia e un candidato che si iscrive per la prima volta, precede il candidato trasferito da altra provincia (art. 2, comma 3 decreto legge n. 255/2001, convertito dalla  legge n. 333/01)

3) vengono applicati i titoli di preferenza (art. 5 del DPR 487/94)

Riassumendo, l'ordine di precedenza sarà: docente già iscritto in graduatoria, trasferito da altra provincia, nuovo inserito,

Qualora si dovesse rinvenire ancora parità, si passa ad esaminare:

a) le preferenze, ordinate in ordine alfabetico fino alla Q, quindi la preferenza R con riguardo al numero dei figli, le preferenze S e T,

b) il servizio senza demerito nelle amministrazioni pubbliche

c) la più giovane età

I titoli di preferenza sono, come da  allegato 6
A - gli insigniti di medaglia al valore militare;
B - i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
C - i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
D - i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
E - gli orfani di guerra;
F - gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
G - gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
H - i feriti in combattimento;
I - gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
J - i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
K - i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
L - i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
M - i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
N - i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
O - i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
P - coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
Q - Aver prestato servizio senza demerito, a qualunque titolo, ivi inclusi i docenti, per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
R - i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
S - gli invalidi ed i mutilati civili;
T - militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

c) dalla minore età anagrafica (Legge n 191 del 16/06/98, art. 2)

Per ottenere la preferenza, il candidato deve indicare l'estremo del documento con cui è stato riconosciuto il titolo (non vale per le preferenze Q ed R)

 


La preferenza Q


Può segnare la preferenza Q il docente che abbia svolto servizio per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione.
 "Non meno di un anno" significa che sono sufficienti 5 mesi e 16 giorni di servizio (166 giorni), o un servizio continuativo dal 1° febbraio agli scrutini di fine anno, secondo quanto riconosciuto dalla legge 124/99).
 Sono validi esclusivamente i servizi svolti nella scuola statale; non possono essere considerati ai fini della preferenza i servizi svolti nelle scuole paritarie, legalmente riconosciute, pareggiate, nelle scuole primarie parificate o nelle scuole di infanzia autorizzate.

Chi può indicare come titolo di preferenza "di aver prestato servizio senza demerito nelle amministrazioni pubbliche"?
 Oltre a chi ha svolto servizio in amministrazioni pubbliche diverse dalla scuola, anche il personale che ha svolto esclusivamente il servizio di docente o di educatore e non sia stato oggetto di sanzioni disciplinari durante l'espletamento dell'incarico.
 La dicitura "il servizio è stato reso senza demerito" è di solito riportata sui certificati di servizio.

 


Art. 2 Norme specifiche per coloro che sono già inseriti nella I e II fascia della graduatoria ad esaurimento


Per la I e II fascia la valutazione dei titoli avviene sulla base della tabella di cui all'allegato 1 (dm n. 11 del 12 febbraio 2002, modificata ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 143/04).

Le abilitazioni conseguite con Ssis, diploma di Didattica della Musica, Laurea in Scienze della formazione primaria, diplomi abilitanti di I e II livello ad indirizzo didattico delle Accademie delle Belle Arti (Cobaslid) non possono essere utilizzate come titolo di accesso alla I e II fascia delle Graduatorie ad esaurimento.
 Tali titoli, se in possesso, possono essere valutati, come altro titolo, al punto C.2 della tabella di valutazione dei titoli.

Il personale già inserito in I e II fascia può presentare
 1) domanda di permanenza e/o aggiornamento
 3) domanda di permanenza/aggiornamento e trasferimento

 


Art. 3 Norme specifiche per la terza fascia. Aggiornamenti e nuovi inserimenti.


La valutazione è effettuata sulla base della tabella approvata con Dm n. 27 del 15 marzo 2007. La tabella è applicata solo ai titoli presentati per la prima volta (titoli acquisti negli anni 2005/2006 e 2006/2007 o posseduti in precedenza e mai presentati). I titoli già valutati negli scorsi inserimenti e integrazioni rimarrano invariati (e non devono essere dichiarati nella domanda)

Per il punteggio dei titoli di cui al punto C) della tabella: se il candidato ha già raggiunto il massimo previsto (30 totale, di cui 10 per diploma di specializzazione, master di I e II livello, diploma di perfezionamento, corso di perfezionamento) o il limite numerico consentito (max 3 master/diplomi di perfezionamento, max 3 corsi di perfezionamento, 1 diploma di specializzazione), non potrà far valutare altri titoli.
 I titoli valutabili ai punti C.6, C.7 e C.8 della tabella devono essere stati rilasciati da Università statali o non statali legalmente riconosciute. Non saranno valutati titoli rilasciati da altri Enti.

Saranno depennati dalla graduatoria:
 - coloro che hanno avuto esito sfavorevole di un ricorso pendente
 - coloro che non hanno ottenuto lo scioglimento della riserva, per mancato o tardivo conseguimento del titolo abilitante o specializzante, entro la conclusione dell'anno accademico 2004/2005 (nota prot. n. 546 del 26/04/06)

Opzioni previste
 1) domanda di 1° inserimento
 2) domanda di permanenza
 2a) domanda di permanenza e aggiornamento
 2b) domanda di permanenza e trasferimento provincia
 2c) domanda di permanenza, aggiornamento, e trasferimento provincia
 3) domanda di reinserimento e aggiornamento

E' possibile presentare la domanda per una sola provincia. Pertanto si comparirà nelle graduatorie della provincia scelta per tutte le classi di concorso per cui si è abilitati.

 


Modifica titolo di accesso


E' possibile, per i candidati già inseriti in graduatoria, cambiare il titolo abilitante di accesso già posseduto con uno più favorevole in termini di punteggio.
 I titoli più favorevoli sono:
 - Diploma di Didattica della Musica
 - Laurea in Scienze della Formazione Primaria
 - Diploma di Specializzazione all'insegnamento secondario (Ssis)
 - diploma Cobaslid
 E' necessario essere in possesso del nuovo titolo entro il termine di scadenza della presentazione della domanda, ossia il 19 aprile 2007
 Non è infatti previsto l'inserimento con riserva di un nuovo titolo di accesso per chi è già inserito in graduatoria.

 


Spostamento 30 punti

 Non è possibile spostare i 24 punti, già attribuiti ad una classe di concorso nel precedente aggiornamento o inserimento, ad altra classe di concorso.


Il punteggio aggiuntivo di 30 punti per più abilitazioni conseguite con un unico corso ssis o con un corso di Didattica della Musica, spetta per una sola delle abilitazioni conseguite e certificate, a scelta dell'interessato.


 Supervalutazione dei servizi

Dall'a.s. 2003/2004 fino al 31 agosto 2007 è prevista la valutazione doppia per i servizi prestati nelle scuole delle piccole isole, degli istituti penitenziari, e nelle pluriclassi delle scuole primarie, situate nei comuni di montagna di cui alla   legge n. 90 del 1 marzo 1957.
 Nei modelli di domanda 1 e 2 vi è un'apposita sezione che dovrà essere compilata dai docenti che dal 2003/2004 hanno svolto servizio nelle pluriclassi dei comuni di montagna. il servizio va dichiarato nuovamente anche se già dichiarato al precedente aggiornamento o inserimento, perchè non facilmente individuabile dal sistema informatico del Ministero
 I servizi svolti nelle scuole situate nei comuni di montagna (tranne quelli citati), valutati doppi nei precedenti aggiornamenti (2004 e 2005), ora dichiarati incostituzionali in base alla sentenza n. 11/07 della Corte costituzionale, saranno decurtati d'ufficio.

 

Servizi prestati nei Paesi dell'Unione Europea


I servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e grado dei Paesi dell'Unione Europea, dall'anno scolastico 2005/2006 sono equiparati ai servizi prestati in Italia. I servizi devono essere debitamente certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero.
 Valutare la corrispondenza fra i servizi spetterà ad un'apposita commissione, istituita presso l'Ufficio Scolastico Regionale e composta da 1 Dirigente dell'USR e 2 docenti della disciplina di riferimento. Il loro compito sarà quello di distinguere tra servizi specifici e non specifici, attribuendo il relativo punteggio come previsto al punto B.3 lett. D della tabella.

 


Valutazione Servizio militare


Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.
 La valutazione è soggetta alle stesse regole degli altri servizi, ossia può essere valutato solo ed esclusivamente il periodo coperto da contratto, non l'intera durata del servizio di leva , se ad essa non è corrisposto un analogo incarico come docente.
 Il servizio militare o civile volontario non è soggetto a valutazione

 


Servizio prestato durante Ssis, SFP, Cobaslid, Didattica della Musica


Non sono valutabili ai fini del punteggio i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi indicati.
 il servizio non è valutabile neanche se è stato svolto per insegnamento o classe di concorso da quella per cui ci si abilita, o è stato svolto per ordine e grado di scuola diverso da quello per cui si consegue l'abilitazione.
 Fa eccezione il personale già iscritto in Graduatoria permanente con altra abilitazione per la scuola di infanzia e/o primaria, e per le classi di concorso 31A e 32A.

Cosa si intende per "periodo di durata legale dei corsi?"
 Nel caso del corso Ssis, Cobaslid e di Didattica della Musica, si intende i due anni di frequenza del corso, da assimilare a 2 anni scolastici pieni, indipendentemente dall'effettiva data di inizio e fine del corso nel singolo ateneo. (Sentenza TAR del 30 dicembre 2002).
 Es. Ssis VI ciclo: non sono valutabili i servizi di insegnamento svolti negli anni scolastici 2004/2005 e 2005/2006 (1 settembre - 31 agosto)

Tale norma è valida per i servizi svolti dall'a.s. 2003/2004, mentre per i servizi prestati fino all'a.s. 2002/2003 (compreso) non si valuta il servizio prestato durante il biennio di durata legale del corso SSIS solo per la classe di concorso che ha dato luogo all'accesso con incremento del punteggio di 30 punti, per le altre classi di concorso il servizio è valutabile. (sentenza Tar Lazio 30 dicembre 2002)

Per quanto riguarda SFP invece la norma è stata introdotta a partire dall'anno scolastico 2005/2006.
 Il periodo di durata legale del corso è di 4 anni, coincidenti con i relativi 4 anni scolastici. Eventuali servizi prestati durnte durante gli anni di fuori corso vanno valutati.

 


Titoli professionali

Sono valutati ai sensi del punto C della tabella di valutazione, di cui al  D.M. 27 del 15 marzo 2007.
 Sono fatte salve le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2007. Comunque, detti titoli, congiunti ai nuovi titoli prodotti in occasione dell'aggiornamento, non possono superare il massimo del punteggio e il limite numerico previsto dalla lettera C della tabella.


Sono valutati come il Dottorato di ricerca i Diplomi di perfezionamento universitari ad esso equiparati per legge o per Statuto (allegato 4).

I titoli accademici, di cui ai punti C.5, C.6, C.7 e C.8 della tabella, sono valutati unicamente se rilasciati da Università statali o non statali legalmente riconosciute.

 


Art. 4 Nuovi inserimenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento , esclusa quella di strumento musicale


1) Chi può inserirsi per la prima volta nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento?

I docenti che al 19 aprile 2007 siano in possesso di:

a) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami;

b) idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative;

c) abilitazione all'insegnamento conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.) e presso le Accademie di Belle Arti (COBASLID) o presso la scuola di Didattica della musica (legge n. 268/02)*;

d) abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione alle sessioni riservate
 e) abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione ai corsi speciali indetti con  D.M. n. 21/05 e   D.M. n. 100/04;

f) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita in uno degli Stati dell'Unione europea e riconosciute con provvedimento direttoriale, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E., recepite nei decreti legislativi n. 115 del 27/1/1992 e n. 319 del 2/5/1994;

g) laurea in Scienze della formazione primaria avente valore abilitante (art. 5, comma 3, della  legge 28 marzo 2003, n. 53);

* Il Diploma di Didattica della Musica , ha valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione musicale nelle scuole ( A031- A032 )e per l'ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché congiunto a diploma di istruzione secondaria superiore e ad altro diploma di Conservatorio, (v.  legge n° 269/02).

Per la scuola secondaria ed artistica, è possibile controllare le graduatorie in cui è possibile inserirsi consultando le tabelle A, C, D, del  dm 39/98

Il personale docente che figura con riserva e che abbia conseguito il titolo entro i termini del deve produrre domanda di nuovo inserimento, con il modello 2.

L'inserimento può essere richiesto

- per l'assunzione in ruolo

- per l'assunzione in ruolo e il conferimento delle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche
    •    
per tutte le graduatorie ad esaurimento per cui il candidato è in possesso dei requisiti
    •    
per una sola provincia


 

Art. 5 Norme specifiche per lo strumento musicale nella scuola media - cl. 77/A


La valutazione è effettuata sulla base della tabella  Allegato 3
 I titoli artistico-professionali debbono essere opportunamente documentati con la relativa certificazione o attestazione.

Il personale inserito nella II e III fascia può chiedere

- aggiornamento del punteggio e/o trasferimento di provincia

Reinserimento docenti abilitati in educazione musicale entro il 02 maggio 2005, iscritti negli elenchi di cui al DM 13 febbraio 1996:  Modello 1 di aggiornamento

 La richiesta di trasferimento da una provincia comporta automaticamente il trasferimento di tutte le graduatorie in cui l'aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia da cui lo stesso chiede di essere trasferito.

Il trasferimento nella graduatoria di II fascia di altra provincia avviene in coda alla stessa. Qualora in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie disposto negli anni passati sia stata già formata una graduatoria di coda alla II fascia, il trasferimento avviene nell'ambito della stessa, nel rispetto del punteggio e delle preferenze attribuite.

Il trasferimento nella graduatoria di III fascia di altra provincia avviene nella fascia di appartenenza, con il punteggio conseguito nella graduatoria da cui il candidato si trasferisce.

A parità di punteggio, in tutti i casi, e prima ancora dell'applicazione dei titoli di preferenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 487/1994, precede il candidato che può vantare maggiore anzianità di iscrizione in graduatoria.
 

Domanda di inserimento in III fascia

Può iscriversi in III fascia il candidato che al 19 aprile 2007 sia in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) abilitazione in educazione musicale, conseguita in tempo utile per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2007 e iscrizione negli elenchi, di cui al D.M. 13 febbraio 1996 (art.1,comma 605 della legge n. 296/06);

b) abilitazione in educazione musicale conseguita entro l'entrata in vigore della legge 143/04 presso la Scuola di Didattica della musica, con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di Conservatorio, purché gli interessati abbiano prestato 360 giorni di servizio di strumento musicale entro l'a.s. 2003/2004 (art. 1, comma 4 bis legge n. 143/04);

c) abilitazione in strumento musicale conseguita a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di abilitazione (O.M. n. 202 del 6 agosto 1999 e O.M. n. 1 del 2 gennaio 2001);

d) abilitazione in strumento musicale conseguita a seguito della partecipazione ai corsi speciali, indetti con D.M. n. 100 dell'8 novembre 2004;

e) abilitazione in strumento musicale conseguita in uno degli Stati dell'Unione europea e riconosciuta con provvedimento direttoriale, ai sensi della direttiva comunitaria 89/48 C.E.E., recepita nel decreto legislativo n. 115 del 27 gennaio 1992.

 


Art. 6 Attività didattica di sostegno - Didattica differenziata Montessori


Requisito per chiedere l'inserimento nell'elenco del sostegno:
 - diploma di specializzazione polivalente sul sostegno secondo la normativa vigente:
    •    
titolo di specializzazione di cui all'articolo 325 del D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994 e di cui al DM 20/02/2002;
    •    
· titolo di specializzazione previsto dal decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione (SSIS 400 ore)
    •    
titolo di specializzazione di cui al DM 20.2.2002 (Ssis 800 ore)
    •    
titolo di specializzazione di cui al DM 21/05 (Corso ex lege 143/04)

I docenti che hanno conseguito l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno ai sensi del DM 21/05 devono essere nominati con priorità sui posti di sostegno. Alle nomine, i docenti interessati verranno individuati dal sistema informatico.

Gli aspiranti forniti di uno dei titoli di cui sopra, potranno richiedere i corrispondenti posti di sostegno ad alunni disabili psico-fisici, della vista, dell'udito, per tutti gli ordini e gradi di scuole per cui siano in possesso di abilitazione o idoneità per l'insegnamento su posti comuni.
    •    
Scuola di infanzia: elenco articolato in fasce
    •    
Scuola primaria: elenco articolato in fasce
    •    
Scuola secondaria di I grado: un unico elenco (AD00) articolato in fasce. Ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e con il punteggio corrispondente alla graduatoria curricolare per la scuola media. Nel caso di insegnante inserito in più classi di concorso per la scuola media, il punteggio dell'elenco sarà quello corrispondente al punteggio migliore fra le graduatorie.
 Anche i docenti di strumento musicale vengono inclusi nell'elenco di sostegno con il punteggio rideterminato sulla base della corrispondente tabella di valutazione utilizzata per il restante personale che confluisce nel medesimo elenco.

Il servizio prestato su posto di sostegno da candidati tratti dalla graduatoria di strumento musicale è equiparato all'insegnamento prestato nello specifico strumento.
    •    
Scuola secondaria di II grado: Sono previste 4 aree disciplinari, individuate dal Dm n. 170 del 25 maggio 1995.

Gli elenchi sono articolati in fasce, relativamente a ciascuna area disciplinare.
 Gli aspiranti sono inclusi in ciascun elenco in base:
 - alla migliore collocazione di fascia
 e nell'ambito di tale fascia
 - all'inserimento in una qualsiasi graduatoria, e con il punteggio correlato a tale graduatoria.

Qui di seguito vengono riportate le 4 aree disciplinari

- Area scientifica (AD01), che comprende le seguenti classi di concorso: A002; A012; A013; A038; A039; A040; A041; A047; A048; A049; A054; A060;

- Area umanistica, linguistica e musicale (AD02), che comprende le classi:: A031;- A036; A037; A050; A051; A052; A061; A073; A246; A346; A446; A546; A646; A746; A846; A946;

- Area tecnico, professionale ed artistica (AD03), che comprende le classi: A001; A003; A004; A005; A006; A007; A008; A009; A010; A011; A014; A015; A016; A017; A018; A019; A020; A021; A022; A023; A024; A025; A026; A027; A034; A035; A042; A044; A053; A055; A056; A057; A058; A062; A063; A064; A065; A066; A067; A068; A069; A070; A071; A072; A074; A075; A076, e tutte la classi di concorso delle Tabelle C e D;

- Area Psicomotoria (AD04), che comprende la classe di concorso A029.

 


Nomine sul sostegno

 Per il conferimento delle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, nel caso in cui siano esauriti gli elenchi di sostegno della specifica area su cui è disposta la nomina, si procederà con lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.

 

Valutazione servizio


Servizio prestato con il diploma di specializzazione: L'aspirante può scegliere in quale posto di insegnamento o classe di concorso, compreso nell'area disciplinare, far confluire il servizio. Il servizio sarà valutato come specifico.
 La norma è valida anche se il servizio è stato prestato in area diversa, in assenza di candidati nell'area di riferimento.

Servizio prestato senza il diploma di specializzazione: il servizio può essere attribuito esclusivamente alla graduatoria da cui è stata tratta la nomina.

N. B. Chi ha svolto servizio di sostegno senza specializzazione, controlli che sul certificato di servizio rilasciato dalla scuola sia indicata in chiaro la classe di concorso da cui è avvenuta la nomina, in modo da evitare contenzioso con l'USP.

Gli aspiranti forniti del titolo di specializzazione monovalente figurano negli elenchi di sostegno con l'indicazione della loro specializzazione e possono accedere solo a posti di sostegno per alunni portatori del corrispondente handicap.

Gli aspiranti in possesso del diploma di Specializzazione nella didattica differenziata Montessori possono richiedere di accedere all'insegnamento nelle scuole Montessori.

 


Art. 7 Graduatorie ad esaurimento per le scuole speciali per i minorati della vista e dell'udito


Requisiti per accedere alle istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti

a) per il personale docente: abilitazione o idoneità all'insegnamento comune, conseguita con procedura concorsuale o abilitante, relativa alle discipline impartite negli istituti con particolari finalità;

a/1) per il personale educativo: idoneità a posto di educatore nelle istituzioni educative, conseguita a seguito di partecipazione a procedura riservata o
 concorsuale per esami e titoli;

b) per il personale docente ed educativo: titolo di specializzazione specifico monovalente o polivalente per l'attività di sostegno agli alunni disabili, non vedenti e sordomuti.

Verranno valutati solo i servizi prestati, rispettivamente, nelle istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti, corrispondenti al posto di ruolo o classe di concorso cui si partecipa.

La valutazione dei servizi segue le indicazioni della lettera B della tabella di valutazione dei titoli

Tali graduatorie verranno gestite manualmente dall'USP.
 La graduatoria verrà stilata se nella provincia siano presenti istituzioni speciali.

Le stesse indicazioni valgono anche per le graduatorie di istituto. La scelta delle istituzioni scolastiche speciali rientra nel limite delle istituzioni scolastiche della provincia prescelta.

In caso di assunzione a tempo indeterminato, vi è l'obbligo di permanere nell'istituto per almeno 5 anni

Il servizio prestato nelle scuole speciali è valutato, in alternativa, anche per le corrispondenti graduatorie su posto comune. La scelta spetta all'interessato.

 


Art. 8 Iscrizioni con riserva . Conferma dell'iscrizione con riserva


Iscrizioni con riserva

Per le iscrizioni con riserva va compilato il  Modello 2.

L'iscrizione con riserva va fatta se entro il 19 aprile 2007 non si è in possesso del titolo (idoneità, abilitazione o specializzazione)

Possono iscriversi con riserva nelle graduatorie curricolari:

a) gli iscritti nell'a.a. 2006/07 ai corsi abilitanti all'insegnamento secondario ed artistico (S.S.I.S – COBASLID – DIDATTICA DELLA MUSICA);

b) gli iscritti nell'a.a. 2006/07 alla Facoltà di Scienze della formazione primaria;

c) i docenti ammessi ai corsi speciali abilitanti, di cui all'art. 2 della legge n. 143/04, indetti con D.M. n. 85 del 18 novembre 2005;

Possono iscriversi con riserva negli elenchi di sostegno:

a) docenti abilitati S.S.I.S, frequentanti il corso di 400 ore per il conseguimento della specializzazione sul sostegno;

b) docenti abilitati con altre procedure, che stanno frequentando il corso delle 800 ore, previsto dal D.M. 20 febbraio 2002 per il conseguimento del diploma di specializzazione per il sostegno;

c) docenti abilitati COBASLID, che stanno frequentando il corso di specializzazione per il sostegno, di cui al D.M. n.56 del 31 ottobre 2006;

d) i docenti laureati o laureandi in Scienze della formazione primaria che stanno frequentando il modulo di sostegno.

Non è dunque possibile l'iscrizione con riserva sia per la materia disciplinare che per il sostegno, tranne per i laureandi in Scienze della formazione primaria.

Conferma dell'iscrizione con riserva
 Devono produre domanda di conferma dell'iscrizione con riserva:

a) I docenti ammessi ai corsi speciali abilitanti, di cui al D.M. n. 21/05, ancora non attivati o non conclusi.
 Essi possono contestualmente produrre istanza di trasferimento e/o di aggiornamento del punteggio. A tal fine si compila il modello 1

b) il personale che abbia pendente un ricorso giurisdizionale avverso l'esclusione dalla procedura concorsuale per esami e titoli o avverso procedura abilitante.

Il Ministero della Pubblica Istruzione pubblicherà i decreti con i quali disporrà lo scioglimento delle riserve. I punteggi vanno dichiarati adesso (tranne il voto di abilitazione) ma saranno attribuiti contestualmente allo scioglimento della riserva.

 I decreto: riguarderà coloro che conseguiranno l'abilitazione entro il 30 giugno 2007

II decreto: scioglimento della riserva per docenti che frequentano i corsi ex DM 21/05 e ex DM 85/05

III decreto: riguarderà coloro che conseguiranno l'abilitazione o la specializzazione in tempi successivi

N.B. L'iscrizione con riserva nelle graduatorie permanenti non consente all'interessato di stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato.

Pertanto coloro che figurano con riserva nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento e nella I fascia delle Graduatorie di istituto, mantengono il diritto a comparire, per la o le stesse classi di concorso, nella III fascia delle graduatorie di istituto, da cui possono essere reclutati per le supplenze brevi e temporanee. Allo scioglimento della riserva, si sarà cancellati dalla III fascia delle GI, per comparire a pieno diritto, nella III fascia delle GaE e nella I di istituto.

Chi già inserito nella III fascia delle Graduatorie permanenti con riserva, non ha ancora conseguito il titolo, deve presentare domanda di nuovo inserimento.

 


Art. 9 Utilizzazione delle graduatorie ad esaurimento

Le graduatorie permanenti sono trasformate in Graduatorie ad esaurimento, e sono utilizzabili

- per il 50 % delle assunzioni in ruolo (il restante 50% sarà assunto dalle Graduatorie di merito regionali)

- per il conferimento delle supplenze annuali (1 settembre - 31 agosto) e temporanee fino al termine delle attività didattiche (1 settembre - 30 giugno)
 Le assunzioni in ruolo avranno validità giuridica ed economica dal 1 settembre 2007 se compiute entro il 31 agosto 2007, solo validità giuridica dal 1 settembre 2007 ed economica dal 1 settembre 2008 se compiute dopo il 31 agosto.


Si attendono ulteriori disposizioni sulle procedure per l'assunzione a tempo indeterminato e per la scelta della provincia e delle sedi per l'inclusione nelle graduatorie di istituto per il biennio 2007/09.

Nel 2009:

- sarà consentito aggiornare il punteggio (del servizio e dei titoli), ma non sono previsti ulteriori inserimenti.

- sarà possibile trasferire la propria posizione in altra provincia, ma solo in coda a tutte le fasce.

 


Art. 10 Requisiti generali di ammissione

1. Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati nei precedenti articoli, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i
 seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione
 Europea;
b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);
c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le
 regioni e gli enti locali;
d) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'Amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
e) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R. 693/1996 e legge n.226 del 23
 agosto 2005).

2. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea
 devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) conoscenza della lingua italiana;
c) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

3. Non possono partecipare alla procedura:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni Ministero della Pubblica Istruzione Dip. per l'Istruzione Dir. Gen. per il personale della scuola concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto “Scuola” (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione;
d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
f) coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;
g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
h) gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di quest'ultima sanzione.

4. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con
 provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

 

Art. 11 Domande, regolarizzazioni, esclusioni

 Domande

data di scadenza della presentazione della domanda: 19 aprile 2007
 La domanda può essere:

- spedita con raccomandata A/R. Farà fede il timbro postale.
 - presentata a mano presso l'USP della provincia richiesta
 In ogni caso conservate la ricevuta

Per i candidati che prestano servizio o sono residenti all'estero, le domande dovranno essere presentate tramite la competente Autorità diplomatica.

N.B. I candidati iscritti al I e al II anno del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, nonché del corso quadriennale di Didattica della musica, considerato che lo scioglimento della riserva non potrà avvenire prima dell'aggiornamento per il biennio 2009/2011, non debbono dichiarare i titoli valutabili, ma compilare esclusivamente le Sezioni A, B3, C1, F e G del modello 2, al fine dell'iscrizione in via provvisoria.
Regolarizzazioni

E' ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale.
 Se vi accorgete di aver fatto qualche errore, dovete rivolgervi all'USP, che vi assegnerà un breve termine, perentorio, per la regolarizzazione
Motivi di esclusione:

- mancata presentazione della domanda di reinserimento per chi non aveva presentato domanda nel 2005

- domanda presentata oltre il termine del 19 aprile 2007

- domanda priva della firma del candidato.

Saranno altresì esclusi coloro che non risulteranno in possesso dei requisiti previsti, o che violino le disposizioni concernenti l'obbligo di richiedere il trasferimento o l'iscrizione nelle graduatorie di una sola provincia, ivi incluse le province di Bolzano, Trento e la regione Valle d'Aosta.

Per le province di Trento, Bolzano e per la Regione Valle d'Aosta bisogna fare riferimento alle disposizioni adottate in materia dai competenti Uffici Scolastici, con autonomi provvedimenti.

In particolare per l'inserimento nelle graduatorie provinciali per “titoli” di Trento e per il trasferimento della propria posizione da Trento alle corrispondenti fasce delle graduatorie di altra Provincia si rinvia alla recente Legge provinciale n.5 del 7 agosto 2006 e al Regolamento applicativo, di cui al Decreto del Presidente della Provincia di Trento n.27-80 del 28 dicembre 2006.

Non dimenticate di fotocopiare il modello di domanda presentato, e di farvi consegnare la ricevuta dell'avvenuta consegna della domanda (se consegnate a mano) o della raccomandata se spedite via posta.

 


Art. 12 Presentazione domande tramite Internet


La funzione è disponibile solo per chi è già iscritto nelle GP e quindi utilizza il modello 1.
 Chi si inserisce per la prima volta, deve necessariamente optare per la presentazione della domanda in modalità cartacea.

Chi, già iscritto, vuole presentare la domanda tramite Internet, dovrà seguire questo percorso

Accedere al sito del ministero della pubblica istruzione  www.pubblica.istruzione.it
 dalla barra di navigazione cliccare su  Personale scuola
 Cliccare su  Reclutamento
 e poi su  Graduatorie permanenti

La data di scadenza per l'inserimento dei dati on line sarà tempestivamente resa nota nel sito medesimo.

In ogni caso, il personale che aggiorna la propria posizione tramite Internet, deve convalidare l'operazione spedendo o consegnando a mano il modello stampato e sottoscritto.

In caso di difformità tra le informazioni registrate dal Sistema informativo e quelle contenute nel modulo stampata e sottoscritto, valgono queste ultime

 


Art. 13 Pubblicazione graduatorie ed elenchi di sostegno. Reclami e ricorsi


Le graduatorie saranno pubblicate all'albo dell'USP della provincia alla quale avete inviato la domanda.
 Quasi tutti gli USP pubblicano contemporaneamente le graduatorie anche on line, nei propri siti web, consultabili da questo link.

Dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, ci sono 5 giorni di tempo per presentare reclamo e l'Amministrazione può procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie.

Ricevuti i reclami, gli USP elaborano nuovamente le graduatorie e le pubblicano in versione definitiva.
 Avverso le graduatorie definitive è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo.
 Analogo rimedio è esperibile avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda ovvero l'esclusione dalle procedure. In quest'ultimo caso il personale, nelle more della definizione del ricorso stesso, deve essere iscritto con riserva in graduatoria.

I candidati sono inseriti, in ogni graduatoria per cui hanno titolo a figurare , con il punteggio complessivo.

Accanto deve comparire

- il diritto alla riserva di posti

- le preferenze a parità di punteggio

- idoneità all'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria *

- titolo di specializzazine all'insegnamento su posto di sostegno o all'insegnamento secondo indirizzi didattici differenziati

* Per ciascuna lingua straniera (francese, inglese, spagnolo, tedesco) sono predisposti distinti elenchi, articolati in fasce.
 Nell'elenco sono inseriti i candidati i candidati in possesso della specifica idoneità all'insegnamento della lingua straniera, conseguita con procedura concorsuale o di idoneità all'insegnamento nella scuola primaria o con la laurea in Scienze della formazione primaria, in cui è riportato il superamento dell'esame linguistico o, in subordine, il possesso della laurea in lingua straniera.

 


Art. 14 Trattamento dei dati personali

In base al decreto Legislativo n.196/03 l'Amministrazione scolastica si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dall'aspirante solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure previste dal decreto.

 

Art. 15 Disposizioni particolari per scuole ed istituti con lingua di insegnamento slovena di Trieste e Gorizia


L'USR del Friuli Venezia Giulia emanerà apposito decreto per la definizione di tempi e modalità per la presentazione delle domande da parte del personale interessato all'insegnamento nelle scuole di cui al presente articolo.

 


Art. 16 Disposizioni finali


Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute nel D.D.G. 31 marzo 2005, nella legge 3 maggio 1999 n. 124, nel Regolamento delle graduatorie permanenti, adottato con D.M. n. 123 del 27 marzo 2000, nel decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 e nella legge n. 143 del 4 giugno 2004 e nella legge 27 dicembre 2006, n. 296..

Legenda:
GaE = Graduatorie ad esaurimento

GP = Graduatorie Permanenti

GI = Graduatorie Permanenti

GM = Graduatorie di Merito

MPI = Ministero Pubblica Istruzione

USP = Ufficio Scolastico Provinciale

USR = Ufficio Scolastico Regionale








Postato il Mercoledì, 28 marzo 2007 ore 08:45:51 CEST di Silvana La Porta
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