Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti
Entro il 31 marzo 2007 è possibile presentare la domanda per ottenere l’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti. Benché l’entrata in vigore della norma che disciplina questo tipo di prestazione risalga al 1988, ancora oggi, non è conosciuta da tutti i lavoratori. Vediamo in dettaglio chi sono i beneficiari di tale diritto e quali sono le modalità da seguire per ottenerlo.
Che cos’e’
L’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti interessa quei lavoratori che, occupati per una parte soltanto dell’anno solare, non raggiungono il minimo contributivo richiesto per la disoccupazione ordinaria ma che possano far valere: almeno 78 giornate lavorative, anche in più settori, nell’anno solare precedente, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità...) un’anzianità assicurativa per la disoccupazione da almeno due anni ( cioè almeno un contributo settimanale versato all’Inps prima del biennio precedente l‘anno nel quale viene chiesta l’indennità. Per chi presenterà domanda entro il 31 marzo 2007, quindi, il contributo in questione deve essere stato accreditato entro la fine del 2004 ). Inoltre, giacché la legge parla di “giornate lavorative” non bisogna tener conto delle “ore” lavorate: pertanto ha diritto all’indennità sia il lavoratore ad orario completo che quello che ha lavorato per un numero inferiore di ore. L’indennità è riconosciuta in caso di licenziamento e non più in caso di dimissioni volontarie. Fanno eccezione le lavoratrici in maternità e le dimissioni derivanti da giusta causa (es. mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica di mansioni).
Importo
E’ calcolato in rapporto alla retribuzione complessiva percepita nel 2006. L’indennità giornaliera non può superare il 30% della retribuzione media giornaliera, nei limiti di un importo massimo mensile lordo di € 830,77 elevato a € 998,50 per i lavoratori la cui retribuzione lorda mensile è superiore a € 1826,07. Spetta per un numero di giornate corrispondenti a quelle effettivamente lavorate nel 2006 fino ad un massimo di 156.
Pagamento
L’indennità viene corrisposta in un’unica soluzione entro il 120° giorno dalla data di presentazione della domanda, mediante: assegno circolare recapitato presso il domicilio del lavoratore; bonifico bancario o postale; presso lo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale. In caso di accredito in conto corrente bancario o postale è necessario indicare anche gli estremi dell’ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere l’indennità, nonché le coordinate bancarie o postali e il numero di conto corrente.
Modulistica
Modello DS 21 sottoscritto dal lavoratore Modello DL 86/88 bis Modello/i CUD o Modello/i 01M con il quale il datore di lavoro certifichi la settimana di contribuzione nel biennio precedente; Richiesta di detrazione d’imposta.
Termini di presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata entro il 31 marzo 2007 direttamente all’Inps oppure inviata per posta utilizzando i modelli reperibili presso l’Inps o sul sito www.inps.it nella sezione moduli. I termini sono prescrittivi.
Contribuzione
I periodi per i quali si è percepita l’indennità di disoccupazione vanno a configurarsi come contribuzione figurativa. I contributi figurativi possono essere ricongiunti ai sensi della legge 29/79 ai fini pensionistici.
Ricorso
Nel caso in cui la domanda venga respinta è possibile presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell’Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale l’Inps comunica il rigetto. Il ricorso può essere: presentato direttamente agli sportelli della sede Inps che ha respinto la domanda; inviato alla sede dell’Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno; presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge. E’ opportuno allegare al ricorso ogni documento ritenuto utile.
Entro il 31 marzo 2007 è possibile presentare la domanda per ottenere l’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti. Benché l’entrata in vigore della norma che disciplina questo tipo di prestazione risalga al 1988, ancora oggi, non è conosciuta da tutti i lavoratori. Vediamo in dettaglio chi sono i beneficiari di tale diritto e quali sono le modalità da seguire per ottenerlo.
Che cos’e’
L’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti interessa quei lavoratori che, occupati per una parte soltanto dell’anno solare, non raggiungono il minimo contributivo richiesto per la disoccupazione ordinaria ma che possano far valere: almeno 78 giornate lavorative, anche in più settori, nell’anno solare precedente, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità...) un’anzianità assicurativa per la disoccupazione da almeno due anni ( cioè almeno un contributo settimanale versato all’Inps prima del biennio precedente l‘anno nel quale viene chiesta l’indennità. Per chi presenterà domanda entro il 31 marzo 2007, quindi, il contributo in questione deve essere stato accreditato entro la fine del 2004 ). Inoltre, giacché la legge parla di “giornate lavorative” non bisogna tener conto delle “ore” lavorate: pertanto ha diritto all’indennità sia il lavoratore ad orario completo che quello che ha lavorato per un numero inferiore di ore. L’indennità è riconosciuta in caso di licenziamento e non più in caso di dimissioni volontarie. Fanno eccezione le lavoratrici in maternità e le dimissioni derivanti da giusta causa (es. mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica di mansioni).
Importo
E’ calcolato in rapporto alla retribuzione complessiva percepita nel 2006. L’indennità giornaliera non può superare il 30% della retribuzione media giornaliera, nei limiti di un importo massimo mensile lordo di € 830,77 elevato a € 998,50 per i lavoratori la cui retribuzione lorda mensile è superiore a € 1826,07. Spetta per un numero di giornate corrispondenti a quelle effettivamente lavorate nel 2006 fino ad un massimo di 156.
Pagamento
L’indennità viene corrisposta in un’unica soluzione entro il 120° giorno dalla data di presentazione della domanda, mediante: assegno circolare recapitato presso il domicilio del lavoratore; bonifico bancario o postale; presso lo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale. In caso di accredito in conto corrente bancario o postale è necessario indicare anche gli estremi dell’ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere l’indennità, nonché le coordinate bancarie o postali e il numero di conto corrente.
Modulistica
Modello DS 21 sottoscritto dal lavoratore Modello DL 86/88 bis Modello/i CUD o Modello/i 01M con il quale il datore di lavoro certifichi la settimana di contribuzione nel biennio precedente; Richiesta di detrazione d’imposta.
Termini di presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata entro il 31 marzo 2007 direttamente all’Inps oppure inviata per posta utilizzando i modelli reperibili presso l’Inps o sul sito www.inps.it nella sezione moduli. I termini sono prescrittivi.
Contribuzione
I periodi per i quali si è percepita l’indennità di disoccupazione vanno a configurarsi come contribuzione figurativa. I contributi figurativi possono essere ricongiunti ai sensi della legge 29/79 ai fini pensionistici.
Ricorso
Nel caso in cui la domanda venga respinta è possibile presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell’Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale l’Inps comunica il rigetto. Il ricorso può essere: presentato direttamente agli sportelli della sede Inps che ha respinto la domanda; inviato alla sede dell’Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno; presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge. E’ opportuno allegare al ricorso ogni documento ritenuto utile.