No al punteggio di montagna, ma non per tutti.
30 gennaio 2007 - Gildains.it
Il TAR di Catania e quello del Molise avevano rimesso alla Corte Costituzionale i seguenti fatti ritenuti contrastanti con la Costituzione:
- il raddoppio del punteggio di montagna per le scuole sopra i 600m esteso a tutti gli ordini di scuola e non solo per le scuole con pluriclassi, come prevedeva invece la legge 90 del 1 marzo 1957;
- la possibilità del legislatore di inserire nella legge una tabella per la valutazione dei titoli:
- il fatto che il raddoppio dei punteggi partiva dall'a.s 2003/04 e quindi prima dell'entrata in vigore della legge stessa (estate 2004).
La Corte con sentenza nr. 11 del 10/01/2007 ha stabilito che:
- è incostituzionale prevedere il raddoppio del punteggio di montagna estendendo una legge che intendeva "premiare" l'effettivo disagio legato alla presenza di pluriclassi e quindi legate a scuola "effettivamente" di montagna;
- il legislatore può tranquillamente decidere di inserire in una legge delle tabelle valutative;
- la retroattività si intende solo per ciò che è già stato valutato e quindi si può nel 2004 dettare regole per il 2003, se tale regole non vanno a modificare le graduatorie già compilate.
Tutto ciò significa che il doppio punteggio di montagna è da ritenere valido solo per quelle scuole primarie con presenza di pluriclassi. In tutti gli altri casi tale punteggio non è, Costituzionalmente, computabile.
Antonio Antonazzo (Responsabile docenti precari)
30 gennaio 2007 - Gildains.it
Il TAR di Catania e quello del Molise avevano rimesso alla Corte Costituzionale i seguenti fatti ritenuti contrastanti con la Costituzione:
- il raddoppio del punteggio di montagna per le scuole sopra i 600m esteso a tutti gli ordini di scuola e non solo per le scuole con pluriclassi, come prevedeva invece la legge 90 del 1 marzo 1957;
- la possibilità del legislatore di inserire nella legge una tabella per la valutazione dei titoli:
- il fatto che il raddoppio dei punteggi partiva dall'a.s 2003/04 e quindi prima dell'entrata in vigore della legge stessa (estate 2004).
La Corte con sentenza nr. 11 del 10/01/2007 ha stabilito che:
- è incostituzionale prevedere il raddoppio del punteggio di montagna estendendo una legge che intendeva "premiare" l'effettivo disagio legato alla presenza di pluriclassi e quindi legate a scuola "effettivamente" di montagna;
- il legislatore può tranquillamente decidere di inserire in una legge delle tabelle valutative;
- la retroattività si intende solo per ciò che è già stato valutato e quindi si può nel 2004 dettare regole per il 2003, se tale regole non vanno a modificare le graduatorie già compilate.
Tutto ciò significa che il doppio punteggio di montagna è da ritenere valido solo per quelle scuole primarie con presenza di pluriclassi. In tutti gli altri casi tale punteggio non è, Costituzionalmente, computabile.
Antonio Antonazzo (Responsabile docenti precari)