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Precariato: LA CONSULTA HA DECISO: IL PUNTEGGIO DI MONTAGNA E' INCOSTITUZIONALE

Comunicati
La Consulta ha accolto le tesi del Tar di Catania, in molti ora rischiano il ruolo conseguito
Scuola, è incostituzionale il doppio punteggio di montagna
Vincono  i docenti precari assistiti dal legale Fabio Rossi, beffato chi non ha fatto ricorso
Da oggi al lavoro le amministrazioni per decurtare i punti a favore degli aventi diritto
Situazione facile in Sicilia dove le graduatorie erano state ripulite dopo le sentenze etnee
Resta in piedi il superpunteggio per il servizio svolto in carcere e nelle piccole isole


 
Di Vincenzo Brancatisano
 
26 GENNAIO 2007 – Docenti precari, il doppio punteggio di montagna, come il sito www.vincenzobrancatisano.it ha sempre sostenuto, è incostituzionale. Sconfitto il legislatore sconcertante del 2004 e quello poco coraggioso di fine 2006. Con una importante sentenza depositata stamattina, la Corte Costituzionale, relatore Sabino Cassese, ha dato ragione al Tar di Catania. Il contestatissimo meccanismo, introdotto dalla legge 143 del 2004, è stato dichiarato incostituzionale dalla Consulta con la sentenza n. 11/07 pronunciata il 10 gennaio scorso. Il doppio punteggio è stato invece dichiarato valido per i soli insegnanti delle pochissime sezioni delle scuole elementari pluriclasse, poiché la Corte ha ritenuto ancora efficace la ratio della vecchia legge n. 90 del 1957. Ma neppure in questo caso varrà l’appena bocciato criterio altimetrico (600 metri sul livello del mare) poiché si dovranno applicare i complicati criteri reddituali previsti dalla legge del 1957, ciò che fa ritenere che quasi nessuno si salverà dalla mannaia della Corte. Sono state ritenute invece non fondate le questioni, a questo punto ininfluenti, riguardanti: a) il valore da attribuire ai titoli, b) la scelta di disciplinare con legge la valutazione dei medesimi; c) la retroattività della legge 143 per l’anno 2003-2004. Rimane salvo tuttavia il doppio punteggio per il servizio svolto in carcere e nelle piccole isole, anch’esso previsto dalla legge 143 e anch’esso ritenuto da tutti come destituito di fondamento. La decisione, che investe in pieno le graduatorie di tutta Italia comprese le posizioni di quanti hanno intanto conseguito il ruolo grazie al bonus ritenuto ora illegittimo, vicenda che il sito www.vincenzobrancatisano.it segue fin dal suo concepimento, aveva subìto un’accelerazione un anno fa. Con un’ordinanza del 10 gennaio 2006, il Tar  di Catania, su azione dell’avvocato catanese Fabio Rossi, che difendeva alcuni docenti inseriti nella terza fascia delle “graduatorie permanenti” che si ritenevano lesi dei diritti, aveva mandato gli atti processuali alla Consulta perché si esprimesse sulla questione di legittimità del superpunteggio, ritenuta “non manifestamente infondata”. E la Consulta, che ha esaminato la questione il 7 novembre 2007, ha ora dichiarato che il bonus non è in linea con i principi costituzionali dell’uguaglianza (art. 3, Cost.) e del buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97), atteso che il maggior punteggio attribuito a chi insegna sopra i 600 metri sul livello del mare – era questo il singolare criterio fissato della legge 143 con un’operazione bipartisan –  “prescinde totalmente dall'esperienza didattica e, quindi, dai criteri di merito che devono essere alla base del reclutamento dei docenti”. Dopo le tante proteste dei docenti precari che s’erano visti sorpassare dai colleghi, il governo Prodi aveva di recente abolito il meccanismo con l’art. 66 della Legge finanziaria. Ma con poco coraggio, visto che ha fatto slittare gli effetti dell’abolizione al 1 settembre 2007 allo scopo di non intaccare i diritti acquisiti di chi ha raddoppiato i punti, in linea con quanto preteso dai sindacati. I quali, secondo i più critici, non hanno però battagliato come avrebbero dovuto contro il superpunteggio, in questi anni, tanto è vero che si è dovuta attendere l’azione individuale dei docenti perché fosse fatta giustizia. Peraltro, e questa è la beffa, chi non ha fatto causa, perché magari non motivato in tal senso dai sindacati, non potrà ora giovarsi della sentenza. “Il riconoscimento del meccanismo premiale sulla base del solo criterio altimetrico – sancisce definitivamente la Consulta – contrasta con gli artt. 3 e 97 Cost.”. E ancora: “Questa Corte – si legge nella sentenza – ha già ritenuto (con le sentenze n. 370 del 1985 e n. 254 del 1989, prodotte in giudizio da Rossi, ndr.) inidoneo il solo criterio altimetrico, definito come ‘casuale’, per l'attribuzione di benefici”. Anche nel caso in esame, prosegue la Consulta, “tale criterio non basta per differenziare la posizione di chi insegna in scuole di montagna rispetto alla generalità degli insegnanti: il mero dato orografico non è in grado, se non ancorato alle condizioni dell'insegnamento, di fondare un diverso criterio di valutazione dei titoli di servizio”. Secondo il Tar etneo, che aveva pure contestato la retroattività del meccansimo premiale assieme al Tar di Campobasso la cui ordinanza – relativa a questioni ulteriori – è stata unita nel procedimento a quella siciliana, esso “è stato accordato in maniera indiscriminata agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado; è stato generalizzato, essendo collegato solo all'inclusione del comune nell'elenco di cui alla legge n. 991 del 1952 e al dato altimetrico; è stato disancorato dall'accertamento dell'esistenza di un oggettivo stato di disagio”. Il tutto, “contrariamente alla disciplina prevista dalla legge n. 90 del 1957, la quale, per il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna, àncora il diritto ad una ‘speciale valutazione’ al tipo di scuola, nonché a condizioni lavorative oggettivamente disagiate e di carattere eccezionale (scuola elementare pluriclasse, con uno o due insegnanti, accertato stato di concreto disagio). Secondo il Tar, ricorda la Corte, “con il prescindere da qualsiasi concreta valutazione circa l'effettiva gravosità dell'impegno, sarebbe stato introdotto un meccanismo differenziato di valutazione di un’attività sostanzialmente identica (non vedendosi quale possa essere il disagio dell'insegnamento in sedi oltre i seicento metri, in epoca di viabilità capillare, con motorizzazione di massa e mezzi di trasporto pubblico diffusi, e locali scolastici riscaldati), così discriminando i docenti che non hanno insegnato in sedi sopra i seicento metri, nei comuni classificati di montagna”. La Corte ha così dato ragione al Tar siciliano che aveva messo in evidenza come “l’attribuzione del punteggio raddoppiato a tutti gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado solo perché situate nei comuni di montagna integri un trattamento diverso di situazioni che, non essendo idoneamente differenziate, risultano sostanzialmente identiche, in violazione dell'art. 3 Cost”. E veniamo ai maestri delle pochissime sezioni pluriclasse. La Corte  sancisce che nell'ordinamento esiste già una legislazione di favore per le sole scuole elementari di montagna (legge n. 90), consolidata nel tempo “secondo la quale la differenziazione rispetto a tutti gli altri insegnanti trova fondamento nell'insegnamento in scuole pluriclassi, quindi nell'effettiva gravosità dell'impegno didattico richiesto, consistente nel contemporaneo insegnamento ad alunni della scuola primaria appartenenti a classi diverse”.
E ora che succede?
“La sentenza – commenta soddisfatto l’avvocato Rossi, che stamane ha appreso da noi l’esito giudiaziario mentre era in Tribunale a Catania – ha effetto sull’intero territorio nazionale e comporta la necessità da parte dell’amminitrazione di reintegrare i docenti in questi anni penalizzati nelle loro originarie posizioni e nei loro diritti violati”.
Qualcuno rischia il ruolo?
“Solo chi ha già proposto un contenzioso potrà senz’altro ottenere la revoca delle immissioni in ruolo già attribuite ai colleghi e la reintegrazione per sé nel ruolo”.
E per le supplenze perse?
“Per chi ha perso le supplenze sarà necessario che le amministrazioni valutino caso per caso se taluno dei docenti ha risentito un danno sia sotto il profilo del punteggio sia sotto l’aspetto economico. In questo caso senz’altro la via è più agevole. Chi non ha intrapreso un ricorso potrà ora sottoporre la propria posizione a un legale per giocarsi qualche chanche”.
Ma i sindacati, per evitare questo, non avrebbero dovuto invitare tutti a far causa?
“Mi limito a sottolineare che la battaglia contro l’illogico doppio punteggio è stata condotta dal sottoscritto grazie all’impegno e alla perseveranza di un gruppo di docenti ma senza alcun appoggio o sostegno di sindacati. Il merito di questo esito non va di certo al difensore degli interessati, che ha cercato di evidenziare l’illogicità delle disposizioni contestate, bensì alla sensibilità del Tar di Catania e della Corte che con serietà e scrupolo sono andati a fondo a una questione importante per molti docenti”. Che succederà a Enna e Catania coinvolti nel processo davanti a Tar e Consulta?
“Si trovano in condizione di vantaggio perché il lavoro di ripulitura delle graduatorie si trova in buona parte del tutto già svolto”. (vincenzo brancatisano)

La sentenza
 
 
Sentenza 11/2007
Giudizio
 
Presidente
BILE
  Relatore
CASSESE
Udienza Pubblica del
07/11/2006
  Decisione del
10/01/2007
Deposito del
26/01/2007
  Pubblicazione in G. U.
 
 
 
 
Massime:
 
 

 
SENTENZA N. 11
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco       BILE        Presidente
- Giovanni Maria    FLICK           Giudice
- Francesco         AMIRANTE          "
- Ugo               DE SIERVO         "
- Romano       VACCARELLA        "
- Paolo        MADDALENA         "
- Alfio        FINOCCHIARO       "
- Alfonso           QUARANTA          "
- Franco       GALLO             "
- Luigi        MAZZELLA          "
- Gaetano           SILVESTRI         "
- Sabino       CASSESE           "
- Maria Rita   SAULLE            "
- Giuseppe          TESAURO           "
- Paolo Maria  NAPOLITANO        "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale del paragrafo B.3),  lettera h), della tabella prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 e  allegata al medesimo decreto (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato  avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e  di Università), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004,  n. 143, nonché dell'articolo 8-nonies, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti  per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica  amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio  2004, n. 186, promossi,  con ordinanza del 17 marzo 2005 dal Tribunale amministrativo regionale per il  Molise, sezione di Campobasso, e con due ordinanze del 10 gennaio 2006 dal  Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sede di Catania,  rispettivamente iscritte al n. 316 del registro ordinanze del 2005, e n.  105 e n. 106 del registro ordinanze del 2006 e pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 2005  e n. 16, prima serie speciale, dell'anno 2006.
    Visti gli atti di costituzione di Eleonora D'Aimmo, di Daniela  Miller e di Giovanni Scuderi nonché gli atti di intervento del Presidente  del Consiglio dei ministri;
    udito nella udienza pubblica del 7 novembre 2006 il Giudice  relatore Sabino Cassese;
    uditi  gli avvocati Giuseppe Ruta e Michele Marone per Eleonora D'Aimmo, Pietro Paternò Raddusa per Daniela Miller e Giovanni Scuderi, e l'avvocato dello  Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri.
 
Ritenuto  in fatto
    1. – Nel corso di  due giudizi promossi da alcuni docenti contro il Ministero dell'istruzione,  dell'università e della ricerca scientifica e avverso il Centro servizi  amministrativi di Catania (C.S.A.), per ottenere l'annullamento delle graduatorie provinciali permanenti, il Tribunale amministrativo regionale  per la Sicilia, sede di Catania, con due ordinanze pressoché identiche  (r.o. n. 106 e 105 del 2006) ha sollevato, in riferimento agli articoli 3,  24, 28, 97 e 113 della Costituzione, questione di legittimità  costituzionale del paragrafo B.3),  lettera h), della tabella, prevista  dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 e allegata  al medesimo decreto (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di  Università), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.  143, nonché dell'articolo 8-nonies, commi 1 e 2, del decreto-legge  28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità  di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito con  modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, nella parte in cui le suddette disposizioni prevedono il raddoppio del punteggio per il servizio  prestato in scuole di ogni ordine e grado nei comuni di montagna, (anziché  limitarlo al servizio prestato nelle scuole elementari di montagna, di cui  alla legge 1° marzo 1957, n. 90, recante «Provvedimenti a favore della  scuola elementare in montagna») a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005,  in particolare, nella parte in cui il comma 2 dell'art. 8-nonies  consente la valutazione privilegiata del servizio reso in scuole di  montagna a partire dall'anno scolastico 2003-2004, introducendo un  meccanismo premiale, successivamente al momento della scelta delle sedi.
     Il punto della tabella impugnata – che disciplina la valutazione dei  titoli per la rideterminazione dell'ultimo  scaglione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del decreto  legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative ad ogni  ordine e grado) – prevede che «il servizio prestato nelle scuole di ogni  ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo  1957, n. 90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari è valutato in  misura doppia. Si intendono quali scuole di montagna quelle di cui almeno  una sede è collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del  mare».
    L'art. 8-nonies,  commi 1 e 2, del decreto-legge n. 136 del 2004, contiene una disposizione  di interpretazione autentica del punto B.3), lettera h) della citata tabella, secondo cui il raddoppio del punteggio viene attribuito al  servizio prestato esclusivamente nella sede scolastica, ubicata in Comune  classificato come di montagna, situata al di sopra dei seicento metri e non  anche a quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola, a  partire dall'anno scolastico 2003-2004.
    Il Tribunale  siciliano premette che: a) l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti, per gli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007, era  stata disposta con decreto direttoriale (31 marzo 2005), sulla base delle  disposizioni impugnate (richiamate nell'allegato n. 2 e nella nota n. 3);  b) il C.S.A. di Catania aveva  proceduto all'individuazione delle scuole della provincia di Catania da considerare come «scuole di montagna» (nota del 22 giugno 2005, n. prot.  16849); c) nelle graduatorie provinciali aggiornate, pubblicate dal C.S.A.  in data 25 luglio 2005, i ricorrenti venivano collocati in graduatoria in  posizione deteriore a causa dell'attribuzione del doppio punteggio  assegnato ai docenti per il servizio reso in «scuole di montagna» negli  anni scolastici 2003-2004 e 2004-2005.
     Il Collegio  remittente afferma la propria giurisdizione,  atteso che l'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  amministrazioni pubbliche) ha mantenuto la giurisdizione amministrativa di  legittimità in relazione alle procedure concorsuali per l'assunzione del  personale delle amministrazioni pubbliche, tra le quali rientrano anche i  concorsi per soli titoli.
    Quindi, nel  ricostruire il quadro normativo, il Tribunale amministrativo regionale precisa che l'Amministrazione scolastica ha correttamente agito in  attuazione delle disposizioni di legge in argomento, procedendo, al fine di assegnare il doppio punteggio, ad  individuare le singole sedi scolastiche ubicate al di sopra dei seicento metri nell'ambito dell'elenco storico dei comuni classificati di montagna  ai sensi della legge n. 991 del 1952, utilizzando quello predisposto  dall'UNCEM (Unione Nazionale dei Comuni e delle Comunità Montane), al quale  deve riconoscersi carattere di ufficialità e valore costitutivo.
    Con riferimento alla  rilevanza della questione, il Tribunale  amministrativo regionale osserva che, alla luce delle  considerazioni che precedono, la richiesta cautelare avrebbe dovuto essere  rigettata; tuttavia, il Tribunale – dopo aver concesso temporaneamente la  cautela – ritiene di sottoporre contestualmente alla Corte la verifica  della costituzionalità della normativa in argomento al fine di pervenire  alla decisione definitiva.
    Con riferimento alla  non manifesta infondatezza, il Tribunale remittente deduce, sotto diversi  profili, la violazione di più parametri costituzionali.
    L'individuazione  nella legge della tabella di valutazione dei titoli determinerebbe, in  violazione dell'art. 97, secondo comma, Cost. la compressione delle attribuzioni dell'Amministrazione, con l'ulteriore effetto di «sopprimere le garanzie di imparzialità e  responsabilità dei funzionari, contemplate nell'art. 28 Cost., portando ad  una loro completa deresponsabilizzazione».
    Inoltre, «pur non  eliminandosi del tutto ogni forma di protezione giurisdizionale» sarebbe  stato fortemente compromesso il diritto, costituzionalmente garantito, dei docenti precari di agire in giudizio per tutelare i loro diritti o  interessi legittimi, «essendo stati questi costretti a intraprendere  iniziative giudiziarie di estrema aleatorietà, dipendenti in tutto o in  parte dall'eventuale proposizione di un incidente di costituzionalità da  parte del giudice adito, nonché dall'esito favorevole del giudizio dinanzi  la Corte costituzionale», con conseguente violazione degli artt. 24 e 113  Cost.
     Infine, il Tribunale ritiene che le norme impugnate, nella parte in cui prevedono il raddoppio del punteggio per  il servizio prestato in scuole di ogni ordine e grado nei comuni di  montagna, a partire dall'anno scolastico 2003-2004, anziché limitarlo al servizio prestato nelle scuole elementari di montagna, di cui alla legge n.  90 del 1957, a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, contrastino con  gli artt. 3 e 97 Cost., atteso che l'esercizio della discrezionalità  legislativa nella scelta dei criteri di valutazione dei titoli di servizio  non sarebbe rispettosa dei principi di eguaglianza e di intrinseca  ragionevolezza, nonché di imparzialità e di buon andamento dell'azione  amministrativa.
    A sostegno di tale  prospettazione, il Tribunale mette in evidenza che, con le modifiche introdotte  in sede di conversione del decreto-legge n. 97 del 2004, il meccanismo  premiale è stato accordato in maniera indiscriminata agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado; è stato generalizzato, essendo collegato  solo all'inclusione del comune nell'elenco di cui alla legge n. 991 del  1952 e al dato altimetrico; è stato disancorato dall'accertamento  dell'esistenza di un oggettivo stato di disagio. Il tutto, contrariamente  alla disciplina prevista dalla legge n. 90 del 1957, la quale, per il servizio  prestato nelle scuole elementari di montagna, àncora il diritto ad una  «speciale valutazione» al tipo di scuola, nonché a condizioni lavorative oggettivamente disagiate e di carattere eccezionale (scuola elementare  pluriclasse, con uno o due insegnanti, accertato stato di concreto  disagio).
    Secondo il  Tribunale, con il prescindere da qualsiasi concreta valutazione circa l'effettiva gravosità dell'impegno, sarebbe stato introdotto un meccanismo differenziato di valutazione di un'attività sostanzialmente identica (non  vedendosi quale possa essere il disagio dell'insegnamento in sedi oltre i  seicento metri, in epoca di viabilità capillare, con motorizzazione di  massa e mezzi di trasporto pubblico diffusi, e locali scolastici  riscaldati), così discriminando i docenti che non hanno insegnato in sedi  sopra i seicento metri, nei comuni classificati di montagna.
    Secondo il  remittente è ravvisabile un ulteriore profilo di irragionevolezza per «anacronismo normativo», non potendosi paragonare la situazione attuale  delle scuole di ogni ordine e grado a quella delle scuole elementari  pluriclasse, situate in zone disagiate e specificamente individuate, avuta  presente dal legislatore del 1957.
    Inoltre, sarebbe  violato anche il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 97, primo comma, Cost., venendo di fatto  favoriti soggetti con minore esperienza didattica, nonostante quest'ultima  costituisca elemento qualificante del processo di apprendimento degli  allievi e del conseguente reclutamento dei docenti secondo criteri di  merito.
    Infine, un ulteriore  profilo di incostituzionalità, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.,  sarebbe ravvisabile nell'art. 8-nonies,  comma 2, del decreto-legge n. 136 del 2004, che consente la valutazione  privilegiata del servizio scolastico reso in scuole di montagna a partire  dall'anno scolastico 2003-2004. L'introduzione, successiva al momento della  scelta delle sedi, di un meccanismo premiale per l'attività di servizio prestata avrebbe determinato l'alterazione della parità di trattamento dei concorrenti, trattandosi di  graduatorie permanenti, nonchè la violazione del principio di affidamento  del cittadino nella «sicurezza giuridica», attraverso un radicale mutamento dei criteri valutativi nel corso di una procedura concorsuale.
    2. – In un giudizio  promosso da una docente contro il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e avverso il Centro servizi  amministrativi di Campobasso, per ottenere l'annullamento delle graduatorie  provinciali permanenti, il Tribunale amministrativo regionale per il  Molise, sezione di Campobasso (r.o. n. 316 del 2005), ha sollevato, in  riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, questione di  legittimità costituzionale dell'art. 8-nonies, comma 2, della legge  n. 186 del 2004, nella parte in cui, ai fini dell'attribuzione del  punteggio raddoppiato per il servizio prestato in sede scolastica collocata  sopra i seicento metri nell'ambito di comune classificato di montagna,  prende in considerazione il servizio reso nell'anno scolastico 2003-2004 e,  cioè, in epoca anteriore all'entrata in vigore del meccanismo premiale.
    Il Tribunale  premette che la ricorrente precedeva le controinteressate nella graduatoria  relativa all'anno scolastico 2003-2004; mentre, nella graduatoria impugnata – formulata sulla base delle previsioni di cui al paragrafo B.3), lettera h), della tabella prevista dall'articolo 1, comma 1, del  decreto-legge n. 97 del 2004, e dell'articolo 8-nonies, commi 1 e 2,  del decreto-legge n. 136 del 2004, con conseguente attribuzione del  punteggio raddoppiato per lo svolgimento del servizio nelle sedi scolastiche ubicate in comuni di montagna – era stata superata dalle  stesse. Ciò aveva comportato per la ricorrente l'esclusione dall'immissione  in ruolo, prevista solo per i concorrenti che occupavano le prime tre  posizioni.
    Il Collegio precisa,  altresì, di essersi pronunciato con contestuale sentenza parziale, nella  quale – affermata la propria giurisdizione – ha annullato i provvedimenti  nella parte in cui attribuivano ad una controinteressata il punteggio raddoppiato, avendo accertato che il servizio non era stato svolto in un  comune classificato di montagna e nel contempo ha riservato la decisione  sulle ulteriori censure all'esito del giudizio di costituzionalità.
    Sotto il profilo  della rilevanza, il remittente sottolinea che la norma censurata ha consentito alla controinteressata di ottenere nella graduatoria relativa  all'anno 2004-2005 il punteggio raddoppiato per il servizio prestato,  nell'anno scolastico 2003-2004, in una sede scolastica collocata sopra i  seicento metri nell'ambito di un comune classificato di montagna, al  contrario della ricorrente che ha beneficiato del punteggio ordinario, non  avendo prestato servizio nelle suddette sedi. Di conseguenza, l'eventuale  dichiarazione di incostituzionalità consentirebbe alla ricorrente di tornare a precedere la controinteressata in graduatoria.
    Quanto alla non  manifesta infondatezza, chiarisce che non è messa in discussione la possibilità del legislatore di introdurre un premio volto a riconoscere la  peculiarità del servizio prestato in determinate sedi, ma solo la portata  retroattiva della previsione normativa, che riconosce il meccanismo  premiale dopo che è stato reso il servizio e è stata scelta la sede senza  alcuna consapevolezza dei benefici futuri.
    In particolare,  mette in evidenza che, mancando la previsione del beneficio al momento  della scelta delle sedi, la stessa scelta è stata effettuata da parte dei concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, sulla base di altre  valutazioni di convenienza; con la conseguenza che le sedi di montagna sono  rimaste tra quelle residue da scegliere da parte di chi occupava una  posizione deteriore. Da ciò discenderebbe un contrasto con il principio di  ragionevolezza, atteso che, dando rilievo a situazioni prodottesi  nell'ambito di un diverso regime giuridico, i beneficiari sono individuati sulla base di un evento casuale e non di una scelta consapevole di prestare  servizio in sedi disagiate in vista di un maggiore punteggio; il tutto, in  danno di chi, avendo una migliore posizione in graduatoria per maggiore  anzianità di servizio, non si è trovato nella sede «giusta» secondo la  nuova normativa.
    In conclusione, il  contrasto è ravvisato, secondo l'insegnamento della Corte rispetto  all'«affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica – essenziale  elemento dello Stato di diritto – (che) non può essere leso da disposizioni  retroattive che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni  sostanziali fondate su leggi anteriori» (sentenza n. 446 del 2002).  Inoltre, la vanificazione della facoltà di scelta, rendendo «cieca»  l'individuazione dei beneficiari del meccanismo premiale, violerebbe l'art.  97 Cost., attraverso l'introduzione in una procedura concorsuale di un  mutamento radicale dei criteri di valutazione, così alterando l'originaria par condicio in danno di situazioni  formatesi nell'affidamento della permanenza dei criteri medesimi.
     3. – In tutti e tre i giudizi è intervenuto il Presidente del  Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale  dello Stato, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità delle  questioni poste dal Tribunale amministrativo siciliano per insufficienza  della motivazione in ordine al profilo della giurisdizione, atteso che il petitum  sostanziale sarebbe diretto ad accertare la sussistenza dell'interesse del  docente alla nomina, e pertanto, la controversia rientrerebbe nella giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 del d. lgs. n.  165 del 2001.
    Nel merito,  l'Avvocatura ritiene che non sia ravvisabile il vizio lamentato in relazione all'art. 97 Cost., consistente nell'aver il legislatore eroso le  attribuzioni dell'Amministrazione attraverso la previsione della Tabella di  valutazione dei titoli, relativa alla graduatoria di terza fascia, in un  atto legislativo. Infatti, da un lato, l'iniziativa legislativa avrebbe  predeterminato i soli criteri di valutazione dei titoli, senza incidere  sulla potestà dell'Amministrazione di applicare quei criteri ai fini  dell'aggiornamento della graduatoria e, dall'altro, avrebbe compiuto una complessiva riconsiderazione delle posizioni delle varie categorie di  aspiranti iscritti nell'ultimo scaglione delle graduatorie e di  riequilibrio delle posizioni dei precari.
    Secondo la difesa  erariale, inoltre, non sarebbe neppure configurabile una compromissione del  diritto di difesa attesa la sindacabilità nelle rispettive sedi degli atti  e dei provvedimenti disciplinanti la materia.
    L'Avvocatura  aggiunge che non sussiste neppure la prospettata violazione dell'art. 97  Cost. in relazione alla circostanza che il legislatore ha ritenuto di  estendere la normativa a scuole diverse da quelle elementari pluriclassi,  atteso che il disagio che caratterizza il servizio prestato presso le  scuole elementari e le altre scuole appare identico.
    Osserva, ancora, che  la valutazione doppia dei titoli di servizio, anche a partire da quelli  riferibili all'anno scolastico 2003-2004, è frutto di una scelta di  politica legislativa insindacabile e non irrazionale, essendo volta a  valorizzare un servizio svolto in condizioni di particolare difficoltà.  Peraltro, secondo l'Avvocatura, è proprio il carattere permanente delle  graduatorie che rende necessario il loro periodico aggiornamento.
    Infine, la difesa  erariale dubita della portata retroattiva della disposizione impugnata,  atteso che la stessa avrebbe rideterminato il punteggio da attribuire per  il servizio prestato nelle scuole di montagna rispetto alle graduatorie da  formulare per l'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore.
    Quindi, afferma la  ragionevolezza della norma impugnata, frutto di un bilanciamento di  interessi effettuato dal legislatore nell'esercizio del proprio potere discrezionale. A sostegno del proprio assunto sottolinea che la norma trae  origine dal favore del legislatore, presente già nella legge n. 90 del  1957, per il servizio prestato in difficili situazioni ambientali, con  l'intento di incentivare la permanenza in tali sedi. Precisa che la norma  impugnata ha inteso regolamentare gli «effetti attuali» di una situazione  di fatto, quale l'avvenuto svolgimento del servizio in zone particolarmente  disagiate, facendo prevalere l'esigenza di attribuire un vantaggio «da subito», rispetto all'esigenza di assicurare a tutti i docenti la  conoscenza dei benefici al momento della scelta della sede, la quale  avrebbe comportato il rinvio di un anno dell'attribuzione del beneficio.
    4. – Si sono  costituiti i ricorrenti di due dei giudizi principali (r.o. nn. 105 e 106  del 2006), entrambi concludendo per l'accoglimento della sollevata  questione di legittimità.
    Si soffermano in  particolare sulla violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della  ingiustificata diversa disciplina di situazioni sostanzialmente identiche,  non essendo il meccanismo premiale ancorato a situazioni di reale disagio.
    5. – In prossimità  dell'udienza il Presidente del Consiglio ha depositato memorie in ciascuno  dei giudizi di costituzionalità sollevati dal Tribunale amministrativo regionale di Catania, nelle quali ribadisce le difese già svolte,  aggiungendo ulteriori argomentazioni.
    In particolare, il  fatto che il legislatore abbia inteso attribuire un particolare beneficio  per i servizi espletati in specifiche situazioni di disagio, presso  istituti scolastici situati in comuni di montagna, in isole minori ed in  istituti penitenziari, a parere dell'Avvocatura, non appare né illogico, né  censurabile sotto il profilo della legittimità costituzionale sotto diversi  profili. Da un lato, in considerazione del rilievo che l'art. 44 Cost.  attribuisce alle zone di montagna; dall'altro, per le esigenze di sviluppo  dell'istruzione nelle zone montane nei suoi diversi aspetti (come diritto  allo studio e come obbligo scolastico) e nei suoi diversi gradi.
    6. – In prossimità  dell'udienza uno dei ricorrenti costituiti (r.o. n. 105 del 2006) ha  depositato memoria, nella quale ribadisce i pretesi profili di illogicità e iniquità delle norme impugnate.
 
Considerato  in diritto
    1. – Il Tribunale  amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, dubita, in  riferimento agli articoli 3, 24, 28, 97 e 113 della Costituzione, della legittimità costituzionale del paragrafo B.3), lettera h), della tabella, prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 allegata  al medesimo decreto (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio  dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di  Università), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.  143, nonché dell'articolo 8-nonies, commi 1 e 2, del decreto-legge  28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità  di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, nella parte in cui le  suddette disposizioni prevedono il raddoppio del punteggio per il servizio  prestato in scuole di ogni ordine e grado nei comuni di montagna, (anziché  limitarlo al servizio prestato nelle scuole elementari di montagna, di cui  alla legge 1° marzo 1957, n. 90, recante «Provvedimenti a favore della  scuola elementare in montagna») a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005,  in particolare, nella parte in cui il comma 2 dell'art. 8-nonies consente la valutazione privilegiata del servizio reso in scuole di  montagna a partire dall'anno scolastico 2003-2004, introducendo un  meccanismo premiale, successivamente al momento della scelta delle sedi.
    Il giudice siciliano  ritiene che i criteri di attribuzione dei punteggi individuati dalla legge  e contenuti nella tabella impugnata contrastino con l'articolo 97, comma 2, della Costituzione, poiché comprimono le attribuzioni dell'amministrazione,  con l'ulteriore effetto di «sopprimere  le garanzie di imparzialità e responsabilità dei funzionari, contemplate  nell'art. 28 della Costituzione, portando ad una loro completa deresponsabilizzazione».
     Deduce, inoltre, la violazione degli artt. 24 e  113 della Costituzione atteso che, «pur non eliminandosi del tutto ogni  forma di protezione giurisdizionale», sarebbe stato fortemente compromesso  il diritto, costituzionalmente garantito, dei docenti precari di agire in  giudizio per tutelare i loro diritti o interessi legittimi, «essendo stati  questi costretti a intraprendere iniziative giudiziarie di estrema aleatorietà, dipendenti in tutto o in parte dall'eventuale proposizione di  un incidente di costituzionalità da parte del giudice adito, nonché  dell'esito favorevole del giudizio dinanzi la Corte costituzionale».
    Secondo il giudice  remittente le disposizioni censurate – nel prevedere il raddoppio del  punteggio per il servizio prestato in scuole di ogni ordine e grado nei comuni di montagna, anziché limitarlo al servizio prestato nelle scuole elementari  di montagna di cui alla legge n. 90 del 1957, a decorrere dall'anno  scolastico 2004-2005 – violano gli artt. 3 e 97, della Costituzione, atteso  che l'esercizio della discrezionalità legislativa nella scelta dei criteri  di valutazione dei titoli di servizio non sarebbe rispettosa dei principi  di eguaglianza e di intrinseca ragionevolezza, nonché di imparzialità e di  buon andamento dell'azione amministrativa. In particolare, con il  prescindere da qualsiasi concreta valutazione circa l'effettiva gravosità  dell'impegno – al contrario di quanto previsto dalla legge n. 90 del 1957  per le scuole elementari di montagna – sarebbe stato introdotto un  meccanismo differenziato per valutare un'attività sostanzialmente identica,  così discriminando i docenti che non hanno insegnato in comuni, sopra i  seicento metri, classificati di montagna. Inoltre, non potendosi paragonare  la situazione attuale delle scuole di ogni ordine e grado a quella delle  scuole elementari pluriclasse, situate in zone disagiate e specificamente individuate, avuta presente dal legislatore del 1957, sarebbe ravvisabile  un ulteriore profilo di irragionevolezza per «anacronismo normativo».  Ancora, venendo di fatto favoriti soggetti con minore esperienza didattica,  nonostante quest'ultima costituisca elemento qualificante del processo di  apprendimento degli allievi e del conseguente reclutamento dei docenti  secondo criteri di merito, sarebbe violato anche il principio di buon  andamento della pubblica amministrazione.
    Infine, il Tribunale  remittente sostiene l'illegittimità dell'art. 8-nonies, comma 2, del decreto-legge n. 136 del 2004, nella parte  in cui consente la valutazione privilegiata del servizio scolastico reso in  scuole di montagna a partire dall'anno scolastico 2003-2004, introducendo,  successivamente al momento della scelta delle sedi, un meccanismo premiale  per l'attività di servizio prestata e determinando l'alterazione della parità di trattamento dei  concorrenti, trattandosi di graduatorie permanenti, nonchè la violazione  del principio di affidamento del cittadino nella «sicurezza giuridica»  attraverso un radicale mutamento dei criteri valutativi.
    1.1. – Il  Tribunale amministrativo regionale per il Molise, sezione di Campobasso, dubita, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, della  legittimità costituzionale dell'articolo 8-nonies, comma 2, della  legge n. 186 del 2004, nella parte in cui, ai fini dell'attribuzione del  punteggio raddoppiato per il servizio prestato in sede scolastica collocata  sopra i seicento metri nell'ambito di comune classificato di montagna,  prende in considerazione il servizio reso nell'anno scolastico 2003-2004 e,  cioè, in epoca anteriore all'entrata in vigore del meccanismo premiale.
    Il Giudice molisano  ritiene che la norma censurata, dando rilievo a situazioni prodottesi  nell'ambito di un diverso regime giuridico, determinerebbe una  irragionevole disparità di trattamento dei beneficiari, i quali verrebbero  individuati sulla base di un evento casuale e non di una scelta consapevole  di prestare servizio in sedi disagiate in vista di un maggiore punteggio,  danneggiando chi, avendo una migliore posizione in graduatoria per maggiore  anzianità di servizio, non si è trovato nella sede «giusta» secondo la  nuova normativa.
    Secondo il Giudice  remittente, inoltre, la norma contrasterebbe con «l'affidamento del  cittadino nella sicurezza giuridica – essenziale elemento dello Stato di  diritto – (che) non può essere leso da disposizioni retroattive che  trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su  leggi anteriori» e altererebbe l'originaria parità di trattamento attraverso l'introduzione in una  procedura concorsuale di un mutamento radicale dei criteri di valutazione.
    2. – In  considerazione dell'identità della materia, nonché dei profili di illegittimità parzialmente coincidenti, i giudizi vanno riuniti per essere  definiti con unica pronuncia.
    3. – Va  preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale per difetto di giurisdizione del giudice remittente. Il  Tribunale ha motivato in modo plausibile in ordine alla sussistenza della  propria giurisdizione in materia di controversie relative alle procedure  concorsuali per le assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche,  a norma dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  amministrazioni pubbliche). Per costante orientamento di questa Corte, ciò  è sufficiente ai fini dell'ammissibilità delle questioni (sentenze n. 144  del 2005 e n. 291 del 2001).
    4. – La disciplina  in vigore per circa un cinquantennio (1957-2004) prevedeva che la «speciale  valutazione del servizio prestato in scuole di montagna» fosse attribuita, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 90 del 1957, in ragione del  particolare servizio reso dai docenti negli istituti situati nelle zone di  montagna (nonché nelle piccole isole e negli istituti penitenziari);  servizio consistente nel contemporaneo insegnamento ad alunni della scuola  primaria appartenenti a classi diverse (così detto insegnamento  pluriclasse), in comuni individuati secondo criteri combinati (altimetrico,  territoriale, reddituale) fissati dall'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani), richiamato  dall'art. 1 della suddetta legge n. 90 del 1957.
    Il meccanismo  premiale introdotto dall'impugnato decreto-legge n. 97 del 2004, convertito  dalla legge 143 del 2004, prevede l'attribuzione di un doppio punteggio all'insegnamento prestato in tutte le scuole di ogni ordine e grado  «situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, di  cui almeno una sede è collocata in località situata sopra i 600 metri dal  livello del mare» (lettera h del punto B.3) della Tabella).
    Con il secondo  decreto-legge n. 136 del 2004, convertito dalla legge n. 186 del 2004  (emanato a distanza di un mese dal primo e anch'esso censurato), è stata  dettata l'interpretazione autentica del punto B.3), lettera h) della  citata tabella, secondo cui il raddoppio del punteggio viene attribuito al  servizio prestato esclusivamente nella sede scolastica, ubicata in Comune  classificato come di montagna, situata al di sopra dei seicento metri (e  non anche a quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola) ed a  partire dall'anno scolastico 2003-2004 (art. 8-nonies).
    5. – Sono  preliminari le censure generali sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, relative al contrasto, da un  lato, con gli artt. 28 e 97 Cost. e, dall'altro, con gli artt. 24 e 113  Cost.
    Entrambe le  questioni non sono fondate.
    Quanto alla prima,  la predeterminazione nella legge del valore da attribuire ai titoli non  viola il principio di imparzialità e buon andamento, ma, al contrario, lo garantisce. Né  deresponsabilizza i funzionari, i quali comunque provvedono a dare attuazione ai criteri legislativi mediante la formazione delle graduatorie (cfr. sentenze n. 142 del 1998 e n. 463  del 1997).
    Quanto alla seconda, la scelta di disciplinare con legge la valutazione dei titoli non ha incidenza sul diritto di difesa dei docenti, né sul diritto degli  stessi di agire a tutela dei propri interessi (cfr. sentenza n. 213 del 2005).
    6. – Parimenti  infondate sono le censure, sostanzialmente coincidenti, sollevate dal  Tribunale amministrativo regionale della Sicilia e da quello del Molise, relativamente all'art. 8-nonies,  comma 2, del decreto-legge n. 136 del 2004, convertito dalla legge n. 136  del 2004, nella parte in cui consente la valutazione privilegiata del  servizio scolastico reso in scuole di montagna a partire dall'anno  scolastico 2003-2004, ovvero in epoca anteriore all'introduzione del  meccanismo premiale, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.
    In primo luogo, la  disposizione interpretata, per il suo stesso contenuto (valutazione dei  titoli per la rideterminazione della graduatoria), non poteva che avere ad  oggetto titoli precedentemente acquisiti. Questa Corte ha ripetutamente chiarito che il principio di tutela dell'affidamento del cittadino –  elemento essenziale dello Stato di diritto – si considera leso da quelle  disposizioni retroattive – nella cui categoria non rientra quella in esame  – che «trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali  fondate su leggi anteriori» (sentenze n. 409 del 2005, n. 446 del 2002, n.  822 del 1988 e n. 210 del 1971). La norma delimita ad un anno la  considerazione del servizio prestato e, quindi, non incide su situazioni ormai definite.
    In secondo luogo, in  tema di sperequazioni nell'inserimento in graduatoria permanente, questa  Corte ha già affermato che il collocamento in graduatoria e la conservazione di una posizione nella medesima costituiscono mere  aspettative (sent. n. 168 del 2004). Proprio il carattere permanente delle  graduatorie e il loro periodico aggiornamento consentono il cambiamento dei  criteri di valutazione, che intervengono in una realtà soggetta a ciclico  mutamento.
    In terzo luogo, non  si ravvisano i lamentati profili di difetto di ragionevolezza e di  violazione della parità di trattamento, denunciati con riferimento  alla circostanza che i criteri di valutazione del servizio già prestato  sarebbero stati mutati nel corso di una procedura concorsuale. Spetta al  legislatore di stabilire e mutare i criteri di valutazione dei titoli per  perseguire interessi generali. I concorrenti, in considerazione della  natura di mera aspettativa di chi attende il collocamento in graduatoria,  non possono vantare né un diritto alla stabilità della disciplina, né un diritto a sfruttarne i mutamenti.
    7. – Fondata è,  invece, la questione sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per  la Sicilia, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., per la parte in cui la lettera h) del punto B.3) della tabella  prevista dall'art. 1 del decreto-legge n. 97 del 2004 e allegata al  medesimo decreto, convertito dalla legge 143 del 2004, prevede il raddoppio  del punteggio per il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna «anziché limitarlo al servizio prestato  nelle scuole elementari di montagna di cui alla legge n. 90 del 1957».
    Il riconoscimento  del meccanismo premiale sulla base del solo criterio altimetrico contrasta  con gli artt. 3 e 97 Cost.
     Questa Corte ha già ritenuto inidoneo il solo criterio altimetrico, definito come «casuale», per  l'attribuzione di benefici (sentenze  n. 370 del 1985 e n. 254 del 1989). Anche nel caso in esame, tale criterio non basta per differenziare la posizione  di chi insegna in scuole di montagna rispetto alla generalità degli  insegnanti: il mero dato orografico non è in grado, se non ancorato alle  condizioni dell'insegnamento, di fondare un diverso criterio di valutazione  dei titoli di servizio.
    Il giudice  remittente reputa che l'attribuzione del punteggio raddoppiato a tutti gli  insegnanti delle scuole di ogni  ordine e grado solo perché situate nei comuni di montagna integri un  trattamento diverso di situazioni che, non essendo idoneamente differenziate, risultano sostanzialmente identiche, in violazione dell'art.  3 Cost. Egli ritiene, invece, che  sia idoneo criterio di differenziazione per l'attribuzione del  doppio punteggio il servizio prestato nelle scuole elementari pluriclasse,  alla stregua della disciplina della legge n. 90 del 1957 e, in questi  termini, delimita il petitum.
    In effetti,  nell'ordinamento esiste già una legislazione di favore per le sole scuole  elementari di montagna (legge n. 90 del 1957), consolidata nel tempo (dal  1957 al 2004), secondo la  quale la differenziazione rispetto a tutti gli altri insegnanti trova  fondamento nell'insegnamento in scuole pluriclassi, quindi nell'effettiva gravosità dell'impegno didattico richiesto, consistente nel contemporaneo  insegnamento ad alunni della scuola primaria appartenenti a classi diverse.
    Pure violato è  l'art. 97 Cost., sotto il profilo del buon andamento dell'azione amministrativa, atteso che il maggior punteggio così attribuito prescinde  totalmente dall'esperienza didattica e, quindi, dai criteri di merito che  devono essere alla base del reclutamento dei docenti.
    Conseguentemente, va  dichiarata l'illegittimità costituzionale del paragrafo B.3), lettera h), della tabella prevista dall'articolo 1, comma 1, del  decreto-legge n. 97 del 2004 e allegata al medesimo decreto, convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2004, nella parte in cui, con  riferimento ai comuni di montagna, non limita l'attribuzione del doppio  punteggio alle scuole pluriclasse.
     per questi motivi
    LA CORTE COSTITUZIONALE
     riuniti i giudizi,
    1) dichiara  l'illegittimità costituzionale del paragrafo B.3),  lettera h), della tabella prevista  dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 e allegata  al medesimo decreto, (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di  Università), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.  143, nella parte in cui, con riferimento ai comuni di montagna, non limita  l'attribuzione del doppio punteggio alle scuole pluriclasse;
    2) dichiara non fondata la  questione di legittimità costituzionale del paragrafo B.3), lettera h), della tabella, prevista dall'articolo 1, comma 1, del  decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 e allegata al medesimo decreto,  (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico  2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università),  convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sollevata, in riferimento agli articoli 24, 28, 97 e 113 della  Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede  di Catania, con le ordinanze indicate in epigrafe;
    3) dichiara non fondata la  questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8-nonies del  decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la  funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito  con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, sollevata, in  riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale  amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Catania e dal Tribunale  amministrativo regionale del Molise, con le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi deciso in Roma, nella sede della  Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA,  Cancelliere
Depositata in Cancelleria il  26 gennaio 2007.
Il Direttore della  Cancelleria
F.to: DI PAOLA
 
 
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Postato il Sabato, 27 gennaio 2007 ore 13:03:11 CET di Silvana La Porta
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