Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale
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Palermo, 11.10.2002
Prot. n. 23891
Area III
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della
SICILIA
Ai Dirigenti dei C.SS.AA. della
SICILIA
Alla Provincia Regionale di Messina
SEDE
Alla Provincia Regionale di Palermo
SEDE
Al Comune di Messina
SEDE
OGGETTO: Tassa rifiuti solidi urbani nelle istituzioni scolastiche (TARSU).
Il D.P.R. 246 del 14 maggio 1985 stabilisce che la Regione Siciliana “ha competenza in materia di Istruzione”. Pertanto, ai sensi della legge finanziaria regionale 2001 n. 6 del 3.5.2001 art. 6, l’onere della tassa di cui all’oggetto, per l’esercizio finanziario 2001, è posto a carico dei comuni per quanto attiene alle scuole materne, elementari e medie statali e a carico delle province per le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado.
Per quanto concerne gli esercizi finanziari 2000 e precedenti, si comunica che la Legge Regionale 3 ottobre 2002 n. 14 “Norme per l’erogazione del buono scuola e per l’attuazione del diritto allo studio nelle scuole dell’infanzia, elementari e secondarie” pubblicata sulla G.U.R.S. parte I n. 46 del 4.10.2002, all’art. 7 autorizza l’Assessore regionale ai beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione a concedere contributi alle istituzioni scolastiche per il pagamento della suddetta tassa iscritta a ruolo fino all’anno 2000.
Pertanto le istanze rivolte ad ottenere finanziamenti per il pagamento della tassa iscritta a ruolo fino al predetto anno dovranno essere indirizzate dalle istituzioni scolastiche al competente Assessorato Regionale.
Precedente normazione in materia (vedi sentenza n. 4994/2000 della Corte Cassazione – Sez. Tributaria) si riferisce alle istituzioni scolastiche non ricadenti nel territorio della Regione Sicilia.
F.to IL DIRIGENTE
Nunziata Barone Freni