Dipartimento per i Servizi nel Territorio
Roma, 3 ottobre 2002
In riferimento a quesiti proposti per le vie brevi nonché in relazione a notizie apparse di recente sulla stampa quotidiana, si precisa che la durata di almeno 200 giorni è riferita esclusivamente allo svolgimento delle lezioni nel medesimo anno scolastico e non anche all'obbligo della frequenza, per la medesima durata, da parte degli alunni.Oggetto: sperimentazione nazionale scuola dell'infanzia e scuola elementare - Durata dello svolgimento delle lezioni
Conseguentemente, l'eventuale mancata presenza, a qualsiasi titolo, alle lezioni non incide sulla validità dell'anno scolastico per i singoli alunni.
Ciò in relazione a quanto previsto dall'art. 74 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione).
Si prega di portare quanto precede a conoscenza delle istituzioni scolastiche del territorio, richiamandone in particolare modo l'attenzione alle scuole che aderiscono al progetto nazionale di sperimentazione.
IL CAPO
DIPARTIMENTO
F.to Pasquale Capo