Chiarimenti part time : Pantaleone Lisotti
Domanda
Più che un quesito questo vuole essere un chiarimento. L'ordinanza Ministeriale 446/97 art. 4 comma 1, ripreso dall'art. 36 del contratto di lavoro 24/07/2003 fa divieto di assumere altri incarichi nella pubblica amministrazione solo ai titolari di un part time in ruolo come assistenti amministrativi, in quanto hanno scelto questa tipologia di contratto. Il supplente annuale su part time "conserva diritto" a completare l'orario così come citato dall'art. 4 del Decreto Ministeriale 13 dicembre 2000 n. 430, in quanto "subisce un contratto ad orario ridotto" e non per scelta personale.
Risposta
Il diritto al completamento è fattispecie ontologicamente diversa dal diritto/divieto di cumulo in caso di part time al 50%. Il diritto al completamento, infatti, rileva dal fatto che l'interessato si trova, suo malgrado, nella condizione di non potere erogare l'intera prestazione e, dunque, la normativa vigente, contrattuale e pubblicistica, prevede espressamente la possibilità di accettare ulteriori incarichi fino al completamento dell'orario. Altra cosa, invece, è il rapporto di lavoro part time, tipizzato anche per il personale non di ruolo, che, per sua natura, si configura per il tramite di una prestazione parziale per effetto di espressa manifestazione di volontà dell’interessato. Solo in quest’ultimo caso si applica il divieto di cumulo con altri analoghi rapporti con la pubblica amministrazione. Fermo restando il diritto di cumulo con altri eventuali rapporti di lavoro nel settore privato.
Domanda
Più che un quesito questo vuole essere un chiarimento. L'ordinanza Ministeriale 446/97 art. 4 comma 1, ripreso dall'art. 36 del contratto di lavoro 24/07/2003 fa divieto di assumere altri incarichi nella pubblica amministrazione solo ai titolari di un part time in ruolo come assistenti amministrativi, in quanto hanno scelto questa tipologia di contratto. Il supplente annuale su part time "conserva diritto" a completare l'orario così come citato dall'art. 4 del Decreto Ministeriale 13 dicembre 2000 n. 430, in quanto "subisce un contratto ad orario ridotto" e non per scelta personale.
Risposta
Il diritto al completamento è fattispecie ontologicamente diversa dal diritto/divieto di cumulo in caso di part time al 50%. Il diritto al completamento, infatti, rileva dal fatto che l'interessato si trova, suo malgrado, nella condizione di non potere erogare l'intera prestazione e, dunque, la normativa vigente, contrattuale e pubblicistica, prevede espressamente la possibilità di accettare ulteriori incarichi fino al completamento dell'orario. Altra cosa, invece, è il rapporto di lavoro part time, tipizzato anche per il personale non di ruolo, che, per sua natura, si configura per il tramite di una prestazione parziale per effetto di espressa manifestazione di volontà dell’interessato. Solo in quest’ultimo caso si applica il divieto di cumulo con altri analoghi rapporti con la pubblica amministrazione. Fermo restando il diritto di cumulo con altri eventuali rapporti di lavoro nel settore privato.