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Quesiti: MOBILITA'2007-08: ECCO UNA SERIE DI QUESITI RICORRENTI

Redazione
Trasferimenti e Passaggi

1. Sono docente di ruolo su cattedra di educazione musicale alle medie. Ho conseguito il titolo per il sostegno e adesso vorrei passare appunto sul sostegno alla secondaria. Che tipo di domanda di mobilità devo presentare: passaggio di ruolo, passaggio di cattedra o eventualmente trasferimento ad altra scuola?

Potrà presentare domanda di trasferimento, se intende rimanere nella secondaria di primo grado, o di passaggio di ruolo, se intende passare alla secondaria di secondo grado.

Va da sè che, trasferimenti e/o passaggi a parte, in quanto docente titolare su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione, potrà chiedere di essere solo utilizzato su posto di sostegno. In tal caso sarà soddisfatto in sede di utilizzazioni annuali e quindi dopo la stipula del relativo contratto, che in genere avviene nel mese di giugno.

Trattandosi di utilizzazione, le operazioni per la copertura dei posti di sostegno saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aventi titolo all'assunzione in ruolo per l'a.s. 2006/2007.

2. Sono un docente immesso in ruolo dall'1/9/2005 sulla dotazione organica sostegno. Sono tenuto a presentare domanda di trasferimento per ottenere la titolarità? Se così non fosse a giugno dovrò presentare domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria?                                                                           

Il contratto nazionale sulla mobilità per il comparto scuola, sottoscritto in data 21.12.2005, stabilisce le tipologie di personale interessato alla mobilità per motivi di servizio e per motivi personali; per quanto riguarda il personale docente di sostegno, immesso in ruolo all'interno della dotazione provinciale - DOS - lo stesso non è tenuto a richiedere a domanda la conferma della titolarità rispetto la scuola di servizio, in quanto facente parte di una dotazione organica provinciale determinata; il docente in posizione DOS non deve, altresì, richiedere nè assegnazione provvisoria nè utilizzazione in quanto la conferma del posto gli sarà riconosciuta in base alla definizione annuale dell'organico relativo alla presenza di alunni portatori di handicap all'interno dell'Istituto di servizio. La domanda di mobilità può essere richiesta dal docente di sostegno nel caso in cui volesse essere trasferito su una determinata cattedra corrispondente ad una materia d'insegnamento per la quale è in possesso di abilitazione.

3. Avendo insegnato religione per 6 anni nella scuola elementare e presupponendo di entrare presto in ruolo dopo quanti anni posso chiedere un passaggio di cattedra su altra classe di concorso e per altro ordine di scuola? 

Il comma numero 1 dell’articolo 4 della Legge 186 del 18 luglio 2003 recita: “Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui all’articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto del personale della scuola limitatamente ai passaggi, per il medesimo insegnamento, da un ciclo ad altro di scuola. Tale mobilità professionale è subordinata all’inclusione nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 7, relativo al ciclo di scuola richiesto, al riconoscimento di idoneità rilasciato dall’ordinario diocesano competente per territorio ed all’intesa con il medesimo ordinario.”

Questo significa che a differenza di quello che avviene nelle altre discipline, l’insegnante di religione può usufruire della mobilità verticale, ma non di quella orizzontale.

Quindi un insegnante di religione potrà cambiare ciclo scolastico, cioè dalla scuola primaria a quella secondaria o viceversa, sempre se è vincitore di concorso e se è ritenuto idoneo dall’Ordinario diocesano competente per territorio, ma non potrà passare ad altra disciplina.

4. Sono stata immessa in ruolo dal 01.09.2004 nella provincia X e non ho chiesto il trasferimento nella mia provincia di residenza Y per conseguire i dieci punti di bonus. Ho però chiesto l'assegnazione provvisoria e vorrei richiederla per l’anno prossimo: questo mi ha già impedito di maturare il diritto a usufruire dei dieci punti?

Poichè si tratta di docente neo immessa in ruolo con decorrenza 1 settembre 2004, nei suoi confronti la mobilità per il prossimo anno scolastico 2005-2006 rappresentava effettivamente l'ultima opportunità per iniziare il triennio (che si conclude nel 2007-2008) per maturare il bonus. Ma può stare tranquilla: il trasferimento, passaggio o assegnazione provvisoria in ambito interprovinciale non interrompe la maturazione del punteggio aggiuntivo, anche qualora li si "ottenga".

Normativa di riferimento: nota 5/ter CCNI 2006-2007: "Tale punteggio, una volta acquisito, si perde nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria fatta eccezione in caso di rientro, entro il quinquennio, nella scuola di precedente titolarità"

5. Sono docente di scuola primaria e intendo presentare domanda di passaggio di ruolo per Scienze in un liceo scientifico. Se ottenessi il passaggio non sulla preferenza indicata, potrei presentare a giugno domanda di assegnazione provvisoria ad altra scuola a me più congeniale? In tal caso, però, non avendo ancora cominciato ad insegnare Scienze, non avrò compiuto il prescritto periodo di prova per quella classe di concorso.

Dall'art. 475 del Dec. leg. 297 del 16 aprile 1994 che, al comma 1, afferma che "Il personale direttivo e docente delle scuole materne, delle scuole elementari, della scuola media, degli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore, che abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento, può, a domanda, essere provvisoriamente assegnato ad una delle sedi richieste per trasferimento", si ricava che non può chiedere assegnazione provvisoria per un determinato anno scolastico il personale docente che, per lo stesso anno, abbia ottenuto il trasferimento per sedi richieste (eccezione per i docenti trasferiti d'ufficio, comma 5 stesso articolo), ma tale preclusione non si estende alla cosiddetta mobilità professionale: infatti il conseguimento del passaggio di ruolo non è elencato esplicitamente, nè deducibile dal contesto normativo tra i motivi ostativi alla domanda di assegnazione provvisoria.

Circa il periodo di prova, il punto di riferimento normativo è costituito dall'art. 7 del CCNI sottoscritto il 13 giugno 2005. Infatti al comma 2 si precisa che "Non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia superato il periodo di prova". Come si vede, l'impedimento all'assegnazione provvisoria per chi non ha ancora superato l'anno di prova riguarda richieste di assegnazione per grado scolastico diverso da quello di appartenenza, mentre nel nostro caso l'assegnazione provvisoria è stata disposta all'interno del medesimo grado (istruzione secondaria di II grado)

6. Ai fini del computo del quinquennio per gli insegnanti di sostegno si valuta anche l'anno in corso. Per gli insegnati di inglese nella scuola primaria l'anno in corso si valuta ai fini del computo del triennio?

Si valuta ugualmente l'anno in corso.

7. Sono  docente di scuola elementare che  ha ottenuto il passaggio di ruolo alla secondaria superiore per l'anno scolastico 2005/06. Quest'esperienza non mi piace e desidero ritornare alla scuola elementare. Quali strumenti posso utilizzare per ritornare al più presto alla scuola primaria?

Il Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 (Testo Unico della scuola) prevede all’art. 515 - Restituzione ai ruoli di provenienza: “Il personale già appartenente ad altro ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente può, a domanda, essere restituito al ruolo di provenienza con effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data del provvedimento di restituzione” (comma 1) “Il provvedimento di restituzione è disposto dal direttore generale o capo del servizio centrale competente per il personale appartenente ai ruoli nazionali e, per il personale appartenente ai ruoli provinciali, dal provveditore agli studi” (comma 2).

La domanda va proposta al dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Altra possibilità è quella di presentare domanda di passaggio al ruolo da cui proviene, nei termini previsti dal CCNI della mobilità. In ogni caso dovrà prestare servizio nell'anno in corso sulla cattedra per la quale ha ottenuto il passaggio.

Naturalmente, che sia restituito al ruolo di provenienza o che torni al ruolo elementare per effetto di nuovo passaggio nell'a.s. 2006/2007,  assumerà in esso la posizione giuridica ed economica che le sarebbe spettata nel caso di permanenza nel ruolo stesso, ma non è assicurato che possa riuscire ad ottenere la stessa sede di titolarità nella quale prestava servizio precedentemente.

 
Valutazione titoli e servizi

8. Sono docente di ruolo di Educazione Musicale. Come mi verranno valutati un corso straordinario triennale di Didattica della Musica del Conservatorio di Musica, più altri due corsi (sempre del Conservatorio) relativi uno al conseguimento di un diploma di scuola di organo e composizione organistica e l'altro di scuola di Strumentazione per banda? Entrambi questi due corsi hanno la durata di un anno scolastico.                                                                     

La valutazione dei titoli è prevista dall’allegato D al CCND del 21.12.2005 sulla mobilità.

S ritiene che i corsi indicati siano assimilabili ai corsi di perfezionamento post universitari e che la valutazione dei titoli relativi sia, quindi, quella indicata nel punto E) del predetto allegato, pari ad 1 punto per ogni corso.

Nelle note in calce relative al punto E) si legge che la attribuzione del punteggio è limitata ad un solo corso per ogni anno scolastico o accademico. Pertanto, ai fini della valutazione dei detti titoli, occorrerà che risultino distinti gli anni accademici di conseguimento dei due corsi di diploma di specializzazione in organo e strumentazione (post conservatorio) e che la durata del corso triennale di didattica (post conservatorio) non sia contemporanea ai corsi di cui al precedente punto.

9. Nell’anno scolastico 2001/2002 sono stato nominato dal MIUR come commissario governativo. Mi spetta il punteggio previsto dalla tabella A, III titoli generali, lettera I?

La tabella di valutazione cui si fa riferimento prevede l’attribuzione del punteggio “per ogni partecipazione ai nuovi esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n.425 e al D.P.R. 23.7.1998 n.323 in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l’attività svolta dal docente di sostegno all’alunno handicappato che sostiene l’esame”.

La nomina quale commissario governativo presso un istituto privato è disposta dalla Direzione Regionale, per il tramite dei CSA, per garantire il corretto svolgimento degli scrutini ed esami in dette istituzioni scolastiche. Si tratta, per la verità, di un incarico da parte dell’amministrazione dello Stato, mirato al controllo sulla correttezza operativa in merito alla predisposizione ed allo svolgimento degli scrutini ed esami, senza funzioni di valutazione degli allievi/candidati.

Pertanto, si è del parere che la nomina a commissario governativo non possa essere assimilata alla nomina quale componente (presidente o commissario) agli esami di stato con la conseguente impossibilità all'attribuzione del maggiore punteggio previsto dalla predetta tabella allegata alle norme per la mobilità.

10. Il punteggio relativo al titolo rilasciato dalla Scuola di Specializzazione SISS può essere valutato ai fini della mobilità secondo la tabella B del CCNI se non ha costituito titolo per l'accesso al ruolo di appartenenza?

No, il titolo è valido soltanto per la finalità per cui si consegue, ovvero per l'accesso al ruolo o al passaggio di ruolo. Si confronti la nota 11/bis del CCNI 2006/2007.

11. Sono docente di educazione fisica – Scuola media – con titolo di accesso Diploma ISEF. Ho conseguito la laurea in scienze motorie con un anno di studio post-ISEF. Come mi verrà valutato detto secondo titolo? Può essere considerato corso post-universitario previsto dalla  L. 341/90?

Occorre rifarsi alle disposizioni di cui alla nota 12 della Tabella III (Titoli generali) allegata al CCNL sulla mobilità del personale docente educativo ed ATA per l’a.s. 06/07 del 21.12.2005 che testualmente riporta: “Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto. Il diploma di laurea in scienze motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)………….[omissis]”. Pertanto, per tali fini, non dovrà essere valutato il diploma di laurea in scienze motorie.

12. Il titolo triennale di abilitazione alla vigilanza scolastica, rilasciato nel 1984 dall'Università degli studi di Cassino, facoltà di Magistero, rientra fra i titoli valutabili ai fini della mobilità del personale docente?

La nota n.11 correlata alla tabella A, all.D parte III del CCNI 21.12.2005, cui fa riferimento la lettera D dell’allegato su indicato, chiarisce che, per ogni diploma universitario oltre al titolo di studio necessario per l’accesso al ruolo, “vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle università (art.6 L.341/90), ….anche i corsi previsti dalla L.341/90 art.8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi …”.

Dalla lettura della Legge del 19.11.1990, n.341, inerente la riforma dell’ordinamento universitario, si ritiene che il diploma di vigilanza scolastica (di ex ordinamento nelle facoltà di Magistero) possa essere considerato alla stessa stregua del diploma universitario di cui all’art. 2 di detta legge, essendo il corso comunque appartenente all’ordinamento di detta Facoltà ed organizzato nell’ambito del rispettivo ordinamento.

13. Sono in possesso del Diploma di Assistente Sociale convalidato dall'Università di Urbino, Facoltà di Magistero, Scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali.  Detto diploma può essere considerato titolo valutabile ai fini della graduatoria per l'individuazione del personale soprannumerario?

Il titolo di Assistente sociale che reca la dicitura a timbro: "La scuola è stata dichiarata idonea ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 14 del 15-01-1987” non può essere considerato valido per l’attribuzione del punteggio previsto dal TITOLO III lettera D del Testo coordinato del CCNI. Il diploma rilasciato risulta avere valore abilitante esclusivamente per l'esercizio della professione di assistente sociale.

Il D.M. n. 340 del 5 agosto 1998, che declinava il Regolamento, recante le norme per la convalida titoli di assistente sociale e per la valutazione dei diplomi rilasciati oltre i termini dalle scuole autorizzate al completamento dei corsi, precisava che tale norma era intesa a tutelare coloro i quali, non essendo provvisti del diploma universitario in servizio sociale ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, avrebbero potuto non essere legittimati a svolgere quelle attività per le quali era previsto il requisito dell'iscrizione all'albo istituito ai sensi della legge n. 84/93. Nel caso specifico, non trattandosi di un diploma universitario, non ha valore per l’attribuzione del punteggio ai fini del trasferimento d’ufficio.

14. Sono un docente di scuola secondaria superiore per l’insegnamento della matematica. Vorrei sapere come mi devono essere valutati ai fini della mobilità docente i seguenti servizi:
-          il servizio prestato nel ruolo della scuola secondaria di primo grado (sempre per l'insegnamento della matematica);
-          un periodo di nove mesi di fruizione di anno sabbatico ex L. 448/98.

Nella premessa alle note comuni alle tabelle di trasferimento a domanda o d’ufficio allegata al CCNI 2006/2007 sulla mobilità del personale della scuola si precisa che l’anzianità di servizio di cui alla lettera A) spetta per l’insegnamento nel ruolo di attuale titolarità. Nel caso del presente quesito, pertanto, si è del parere che non possa essere valutato per intero il servizio prestato in un ruolo diverso da quello attuale. Il servizio prestato nella scuola secondaria di I grado è riconoscibile per intero ai fini della progressione di carriera e, pertanto, rientra tra quelli valutabili ai sensi della successiva lettera B) della tabella annessa al CCNI suddetto.

Quanto alla valutazione del periodo del cd. anno sabbatico, si riporta quanto stabilito dal comma 14, art. 26 della legge 448/98: “I docenti e i dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova possono usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni. Per i detti periodi i docenti e i dirigenti possono provvedere a loro spese alla copertura degli oneri previdenziali”.

Si è del parere che detto periodo spetti a seguito di semplice istanza, senza specifiche motivazioni per la loro fruizione,  e che, pertanto, possa essere considerata come tipologia aggiuntiva a quella per motivi di famiglia già prevista dall’art. 18 del CCNL 24/7/2003 (non retribuita con interruzione anche della progressione giuridica ed economica della carriera).

Dalla lettura del comma 10 della su citata premessa alle note comuni allegate al CCNI sulla mobilità, si evince che qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per motivi di famiglia, il punteggio per i servizi di ruolo sarà attribuito per intero a condizione che nel relativo anno scolastico l’interessato abbia prestato un servizio effettivo non inferiore a 180 giorni.

15. Ho trascorso un periodo in aspettativa per cooperazione in paesi in via di sviluppo dal 03/09/2001 al 30/07/2002. Come mi sarà valutato ai fini dell'anzianità di servizio utile per i trasferimenti del personale docente?

L’utilizzazione di dipendenti pubblici, docenti universitari e magistrati  è prevista dalla Legge 26 febbraio 1987, n.49. In particolare il comma 4 dell’art.21 dispone che: “Durante il collocamento a disposizione detto personale continua a percepire gli assegni fissi e continuativi spettanti per l'intero a carico dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, ad eccezione delle quote di aggiunta di famiglia, della indennità integrativa speciale, delle indennità inerenti a specifiche funzioni ed incarichi ovvero connesse a determinate condizioni ambientali, e comunque degli emolumenti legati all'effettiva prestazione del servizio in Italia”.

Per quanto sopra, si ritiene che il periodo, non soggetto ad alcuna riduzione stipendiale quale effettivo servizio prestato in Italia, sia da ritenersi utile ai fini del riconoscimento per intero dell’anzianità di servizio ai fini della valutazione della domanda di trasferimento, con punteggio raddoppiato.

16. Come devono essere valutati ai fini della mobilità gli anni di ruolo prestati nella scuola elementare prima del mio passaggio nei ruoli della scuola media, nonché gli anni di servizio prestati nella Scuola unica pluriclasse durante il ruolo nella scuola elementare?

Circa il primo quesito, l'allegato D al CCNI del 21 dicembre 2005 (tabelle di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio del personale docente) al punto I - Anzianità di servizio lett. a) stabilisce che  "per ogni anno di servizio, comunque restato, successivamente alla nomina nel ruolo di appartenenza (1)" sono attribuiti sei punti. E la nota 1 precisa che "il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola dell’infanzia; b) alla scuola primaria; c) alla scuola secondaria di I grado; d)agli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica". Di conseguenza gli anni di ruolo prestati nella scuola primaria da un docente, attualmente inquadrato nei ruoli della scuola media, non essendo stati prestati nel ruolo di attuale appartenenza, non potranno essere valutati alla stregua della prima richiamata lett. a, bensì saranno valutati in riferimento alla lett. b) che prevede che "per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera" siano attribuiti punti 3.

Riguardo al secondo quesito, il punto di riferimento normativo è ancora la nota 1 alla prima riportata lett. a del punto 1- Anzianità di servizio dell'allegato D. Il quinto capoverso di tale nota precisa che "relativamente ai docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola unica o di montagna ai sensi della legge 1 marzo 1957 n 90, il punteggio è raddoppiato". Ora tale raddoppio per l'insegnamento nella scuola unica si applica "relativamente ai docenti delle scuole primarie", quindi fino a quando il docente primario appartiene ai ruoli di tale grado scolastico; passato il docente a ruolo superiore, come si evince dalla descrizione del primo quesito, tale servizio di ruolo in scuola unica sarà valutato esclusivamente con riferimento alla lett. b, ovvero tre punti per ogni anno.

17. Sono docente di sostegno. Esaurito il vincolo quinquennale, intendo chiedere il passaggio di cattedra sulla mia classe di concorso (A016).  Come deve essere valutato il titolo di specializzazione per il sostegno?

La risposta al quesito posto è da ritrovarsi all’interno della nota n. 11/bis all’allegato D, tabelle di valutazione dei titoli di servizio del CCNI che testualmente recita: “ … Si precisa che non rientra fra quelli valutabili il titolo di specializzazione per l’insegnamento ad alunni in situazione di handicap di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l’eventuale riferimento alla Legge 341/90 commi 4 – 6 e 8. ………Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l’accesso ai ruoli sia per il passaggio. “
Pertanto il titolo in parola non può essere valutato ai fini del movimento in oggetto. 
18. Ho partecipato all’esame di stato nell’a.s. 1999/2000, nonché ad una sessione straordinaria degli esami per lo stesso anno scolastico. Ai fini della mia domanda di trasferimento quale punteggio mi sarà attribuito?
R. L'allegato D, tabella di valutazione dei titoli e dei servizi, annessa al CCNI per l'anno 2006/2007 ed anche le precedenti, alla lettera I) della sezione III, titoli generali, prevede che "per ogni partecipazione ai nuovi esami di stato conclusivi di corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/1997, n. 425 e DPR 23/7/1988, n. 323 e fino all'anno 2000/2001..............." diano diritto ad 1 punto. E’ evidente che la norma non si riferisce ad una sessione normale o ad una straordinaria, ma al numero delle partecipazioni, per cui avendo partecipato ad una sessione normale e ad una straordinaria, lei avrà diritto a punti 2.

 
 Perdenti posto -  Graduatorie interne – Trasferimenti d’ufficio

19. Dal 01 settembre del 2000 sono stato trasferito in un ITC su cattedra esterna composta da 12 ore di servizio presso il detto istituto e 6 ore di servizio altrove. Da allora, la cattedra non è divenuta mai cattedra interna. Nella graduatoria di istituto di quest’anno scolastico io precederò l'insegnante che è sempre stato titolare della cattedra interna. Questo manterrà comunque la titolarità della cattedra interna? La commissione della mia scuola sostiene di sì.

Entrambi risultate titolari dell’istituto, sia quello assegnato su cattedra interna, sia lei, che risulta trasferito dal 1 settembre 2000 su cattedra esterna e sinora è rimasto sulla stessa.

Il CCNI art. 18, commi 1, 3 e 5, stabilisce che il docente a suo tempo trasferito su cattedra orario esterna, sarà "assorbito" nell'istituto di titolarità se in essa "si libererà o si costituirà una cattedra" (comma 1) e "l'assorbimento" sarà possibile solo se la cattedra, prevista nell'organico, "sia priva di titolare" (comma 3).

Non essendosi questa situazione verificata, giustamente lei, in quanto docente trasferito su cattedra orario esterna, continuerà a prestare servizio su di essa, anche nell'eventuale ipotesi di modificazione nella composizione oraria o nella scuola di completamento (comma 5), e anche se nel frattempo nella graduatoria di istituto venisse a precedere altri insegnanti entrati a far parte dell'organico della scuola prima di lei o, se contemporaneamente, trasferiti a suo tempo su cattedra interna.

L'unico caso in cui il docente trasferito a suo tempo su cattedra esterna può "scalzare" un docente in servizio su cattedra interna con un minore punteggio nella graduatoria di istituto si verifica quando il numero delle cattedre (sia interne che esterne) risulta inferiore al numero dei docenti titolari nell'istituto: in tale ipotesi il dirigente dovrà procedere agli adempimenti previsti dall'art. 23 del citato CCNI, ovvero all'individuazione del sopranumerario.

20. In seguito ad un passaggio di cattedra ho preso servizio nel nuovo istituto in data 01/09/2005. Ho un’anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza di complessivi 12 anni. Nel mio medesimo istituto in quest’anno scolastico 2005/2006 ha preso servizio, per immissione in ruolo, un altro docente della mia stessa classe di concorso. Dovendosi procedere alla individuazione del soprannumerario, chi tra noi due docenti lo sarà per primo?

L’art.23 del CCNI 21.12.2005, comma 11, prevede che innanzitutto siano da considerare soprannumerari i docenti entrati a far parte dell’organico di istituto con decorrenza dal 1 settembre per mobilità a domanda; di seguito i docenti entrati a far parte dell’organico di istituto negli anni scolastici precedenti all’attuale. Nel caso del presente quesito, sebbene entrambi siate entrati insieme nell’organico di istituto e siate ambedue soggetti al superamento del prescritto periodo di prova (uno per il passaggio e l’altro per nuova nomina), non può non evidenziarsi che il docente neo nominato in ruolo è stato assegnato provvisoriamente sulla sede disponibile, all’atto del conferimento del contratto.

Lei risulta invece essere entrato nell’organico di istituto per effetto di domanda di mobilità regolarmente valutata con l’attribuzione anche del punteggio relativo al servizio prestato nel precedente ordine di scuola. In questo caso il docente neo nominato in ruolo e, quindi, con sede provvisoria, deve essere considerato quale primo soprannumerario.

21. Ho ottenuto una nomina a t.i. in scuola secondaria di II grado entro il 20 ottobre dell’anno scolastico, ma sono stato assegnato nello stesso anno e con la stessa nomina  ad una  scuola media dove per l'intero anno ho svolto effettivo servizio. Ai fini della redazione della graduatoria per i soprannumerari per questo anno di servizio prestato mi vanno riconosciuti punti 6 oppure punti 3? 

Si ritiene che in questo caso possa essere applicato il criterio della riconoscibilità del servizio di ruolo anche se prestato in utilizzazione in altra classe di concorso per effetto delle note comuni esplicative alla tabella dei trasferimenti a domanda e d’ufficio di cui al CCNI. Il comma 3 della premessa di tali note chiarisce che “il servizio prestato in ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria, è valutato ai sensi della lettera A) con riferimento al ruolo di appartenenza”.

Pertanto si è del parere che al docente debba essere attribuito il punteggio relativo al suddetto punto A) e pari a punti 6.

22. Ho prestato servizio di ruolo come Insegnante Tecnico-Pratico, nella scuola secondaria di II grado. Successivamente ho ottenuto il passaggio nella qualifica funzionale dei laureati. Chiedo di sapere se per ciascun anno di tale servizio mi possano essere attribuiti punti 6.

Le note comuni allegate alla tabella A del CCNI 21.12.2005 sulla mobilità del personale della scuola riportano i chiarimenti a quanto richiesto nel presente quesito. Nella premessa, al terzo comma, si precisa che il servizio prestato in ruoli diversi da quello di appartenenza può essere valutato ai sensi della lettera A) solamente in caso di servizi in classi di concorso valide al passaggio successivamente effettuato. Nel caso del presente quesito, in effetti, non c’è stato mutamento della classe di concorso ma solamente un effetto contrattuale di riconoscimento della funzione docente alla pari del docente laureato (come del resto già esistente nella scuola secondaria di primo grado).

Per effetto delle suddette norme contrattuali, al docente spetta di diritto il riconoscimento dell'anzianità corrispondente a tutto il servizio prestato dalla nomina in ruolo quale ITP. Si è del parere, pertanto, che al docente spetti il riconoscimento del periodo in questione come anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza (punto A).

23. Ho insegnato senza produrre domanda di trasferimento provinciale in un ITI di ….. negli anni scolastici 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004. Nell’anno scolastico 2003/2004, individuato soprannumerario a seguito di contrazione di organico, ho prodotto domanda di trasferimento d’ufficio condizionata e sono stato trasferito in un istituto dello stesso comune. Nell’ anno 2004/2005 non ho presentato domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità. Nel compilare la graduatoria per l'individuazione di eventuali docenti soprannumerari non mi è stato riconosciuto il bonus di 10 punti e sono stato collocato all'ultimo posto. E’ stato operato correttamente? oppure mi doveva essere riconosciuto il bonus di 10 punti? In sostanza ho perso il diritto al bonus aggiuntivo?

La nota 5/ter, correlata al punto D) del modello D) relativo alla tabella di valutazione del punteggio relativo alle domande di mobilità del personale docente ed allegato al CCNI, precisa che il triennio di riferimento ai fini della maturazione di n. 10 punti aggiuntivi è un qualsiasi periodo di servizio prestato continuativamente per tre anni a partire dalla mobilità dell’a.s. 2000/2001.

Il punteggio in questione va riconosciuto anche a coloro che presentano domanda condizionata in quanto soprannumerari; la richiesta nel quinquennio di rientro nella scuola di precedente titolarità, fa maturare regolarmente il punteggio aggiuntivo. Il predetto punteggio si perde nel caso in cui si ottenga il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria a seguito di domanda volontaria, fatta eccezione nel caso di rientro nella scuola di precedente titolarità.

Tutto ciò premesso, nel caso prospettato nel quesito, è chiaro che, non avendo presentato domanda condizionata per l’a.s. 2005/2006, lei ha consolidato di fatto il suo trasferimento presso l’attuale istituzione scolastica, interrompendo il diritto ai 10 punti aggiuntivi.

24. Insegnante della Scuola Primaria, ho chiesto e ottenuto, per il corrente anno scolastico, il trasferimento da posto di sostegno a posto comune all'interno dello stesso Circolo Didattico. Quale sarà la mia collocazione nella compilazione della graduatoria d'Istituto per l'individuazione di eventuali sopranumerari?

Il CCNI del 21.12.2005 e l’O.M. n. 94 del 29.12.2005 costituiscono i riferimenti normativi da cui discende la risposta al quesito. Per le situazioni di soprannumero relative all’organico determinato per l’anno scolastico 2006/2007 la procedura prevede che è da considerarsi in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, in ordine prioritario:

1° il personale entrato a far parte dell’organico funzionale … con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda…

2° il personale entrato a far parte dell’organico funzionale … dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra…

Se ne ricava che, avendo ottenuto mobilità a domanda con il passaggio di ruolo (solo per caso le è stato assegnato il posto nella stessa scuola e ciò non costituisce continuità), lei rientra tra coloro che sono contemplati al precedente punto 1.

25. La succursale del mio Istituto, per l'anno scolastico 2004/2005 sarà aggregata ad altra scuola superiore. Sono RSU e mi trovo nelle ultime posizioni delle graduatorie di istituto relativamente alle mia classe di concorso. Gradirei sapere se seguirò le sorti di tutti i docenti oppure, in quanto RSU, godrò di un qualche privilegio.

Sì, seguirà le sorti di tutti gli altri docenti. Infatti anche l'ultimo Contrattto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità del 21 dicembre 2005, all'art. 23, comma 3 ribadisce che vengono esclusi dalla graduatoria di istituto per l'individuazione di eventuali perdenti posto i docenti di cui al Titolo I, art. 7 punti I,III, V, e VII: tra queste categorie non compare il personale docente componente della RSU.

Inoltre l'Amministrazione, con la nota prot. DGPSA/Uff. VII/1256 del 14 marzo 2002 ha affermato che "Quanto previsto dal comma 4 dell'art. 18 del Contratto Collettivo Quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonchè delle altre prerogative sindacali del 7 agosto 1998, non si applica nei casi in cui si debba procedere all'individuazione del personale soprannumerario in conseguenza della rideterminazione dell'organico dell'istituzione scolastica o educativa".

Per completezza di informazione si ricorda che il sopracitato art. 18 stabilisce, tra l'altro, al comma 4 che "il trasferimento in un'unità operativa ubicata in sede diversa da quella di assegnazione dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 10 (e quindi anche i componenti della RSU, n.d.r.) può essere predisposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza e della RSU ove il dirigente ne sia componente". 

26. Sono docente di scuola secondaria superiore, proveniente dai ruoli della scuola elementare. Ho prestato servizio
-          negli aa.ss. 71/72 e 72/73 su posto scuola popolare statale;
-          negli aa.ss. 74/75 e 75/76 su posto doposcuola patronato scolastico;
-          negli aa.ss. 86/87 e 87/88 nella scuola elementare di montagna.

Quale punteggio mi verrà assegnato ai fini delle graduatorie d’istituto per i perdenti posto?

Il servizio valutabile ai fini della mobilità d'ufficio è quello riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. A detti effetti è riconoscibile il servizio elementare prestato nelle scuole popolari, non invece quello effettuato nel doposcuola patronato scolastico.

Nella mobilità d'ufficio, a differenza che nella mobilità a domanda, soltanto i primi 4 anni sono valutati per intero, mentre il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i 2/3 (ad esempio 6 anni di servizio pre-ruolo contano 16 punti: 4 anni x 3 punti = 12 + 2/3 x 2 anni x 3 punti = 4 punti). Così stabilisce la tab. B, note comuni, allegata al CCNI sulla mobilità del personale della scuola sottoscritto il 21.12.2005 e trasmesso con O.M. 29.12.2005, n. 94. Relativamente ai docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola unica o di montagna ai sensi della legge 1.03.1957 n. 90, il punteggio è raddoppiato (ibidem, nota 1).

In conclusione, i servizi relativi agli anni scolastici 71/72 e 72/73 valgono 3 punti per anno (a condizione che rientrino tra i primi 4 anni di pre-ruolo, altrimenti valgono i 2/3) e quelli degli aa.sc. 86/87 e 87/88 contano 6 punti per anno, mentre non sono valutabili quelli degli aa.sc. 74/75 e 75/76.

27. Sono un Docente di Lingua e Civiltà Inglese in possesso di abilitazione per l'insegnamento nella scuola media inferiore sia di Lingua tedesca sia di Lingua inglese; e Lingua e Civiltà Tedesca per la Scuola secondaria Superiore. Ai fini della compilazione della graduatoria docenti d'Istituto per eventuali soprannumerari mi saranno riconosciuti 12 punti per ogni singolo concorso ordinario superato?

I titoli valutabili per la mobilità d'ufficio sono stabiliti dall’all. D del CCNI. Detta tabella stabilisce che possono essere riconosciuti una volta sola 12 punti per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli per l’accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza. Non è neanche prevista l’attribuzione di punteggio quali altri titoli posseduti di cui alla lettera h) della stessa tabella nella quale si valuta solo la somma dei titoli posseduti dalla lettera c) alla stessa lettera h).  Pertanto nessun altro punteggio può essere attribuito ai docenti che documentano il superamento di più concorsi.


 28. Sono docente di materie letterarie, vincitore di concorso a cattedra per la scuola media inferiore ed ho ottenuto il passaggio di ruolo alla scuola media superiore (per materie letterarie). Ai fini della formulazione delle graduatorie interne di Istituto ho diritto ai dodici punti previsti dalla tabella di valutazione dei titoli?

Se ha vinto il detto concorso  prima dell'unificazione delle classi di concorso in ambiti e pertanto ha acquisito il diritto al passaggio di ruolo, in quanto docente transitato nella scuola secondaria di II grado, non ha assolutamente diritto all'attribuzione dei dodici punti previsti dalle tabelle annesse alla contrattazione sulla mobilità.

 
 Varie

29. Ho presentato istanza di trasferimento nei termini. Mi sono accorto di non aver allegato tutta la documentazione utile e di aver commesso errori materiali nella trascrizione dei codici delle scuole. Prima della data di inizio della digitazione dei dati al Sistema, è possibile una integrazione della domanda presentata?

Si consultino gli artt. 2, 3 e 5 dell’O.M. 29 dicembre 2005 n.94: da essi potrà dedursi che il termine ultimo per la presentazione delle domande di movimento è fissato al 03.02.06, che le stesse devono essere presentate al dirigente scolastico dell’istituto presso cui presta servizio e che successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l’ordine) le preferenze già espresse, né l’allegata documentazione, ma è consentita soltanto la revoca se pervenuta non oltre il decimo giorno prima del termine ultimo per la comunicazione al CED dei posti disponibili (per le varie operazioni, cfr art. 2, O.M. n. 94/2005). La risposta al quesito posto, per queste ragioni, non può che essere negativa.








Postato il Domenica, 24 dicembre 2006 ore 00:05:00 CET di Silvana La Porta
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