Prot. n. 1540 Roma, 13 ottobre 2006 D.G. per il personale della scuola Uff. III
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI
Oggetto: Contratti di assunzione del personale scolastico: certificazione sanitaria.
Con riferimento alle problematiche, verificatesi in varie realtà locali, circa l’obbligo di presentazione del certificato sanitario di idoneità fisica all’impiego da parte del personale scolastico in occasione della stipula annuale dei relativi contratti di assunzione, si rende noto che questa Amministrazione ha preso atto del Documento conclusivo, redatto in data 9 febbraio 2006 in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, dal Gruppo di lavoro, costituito dal Ministro della Salute, in data 13 ottobre 2004, per la semplificazione delle procedure relativamente alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie. In tale documento, sia per quanto riguarda il “certificato di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego”, sia specificatamente, per quanto riguarda il certificato di “idoneità fisica per l’assunzione degli insegnanti e dell’altro personale in servizio nelle scuole”, il predetto Gruppo di lavoro, esaminando le varie disposizioni legislative vigenti al riguardo: • D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche amministrazioni” che, all’art. 2, comma 3, include l’idoneità fisica all’impiego tra i requisiti generali, con facoltà dell’Amministrazione di sottoporre a visita medica i vincitori di concorso; • D.Leg.vo 19 settembre 1994, n. 626 per il quale i lavoratori del pubblico impiego sono soggetti a sorveglianza del medico competente; • Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” che, all’art. 22 (Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato) prevede che “ai fini dell’assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica”; • Legge 12 marzo 1999, n. 68 “norme per il diritto al lavoro dei disabili” che, all’art. 16 (concorsi presso le pubbliche amministrazioni) comma 3, stabilisce che “salvi i requisiti di idoneità specifica per le singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego”; conclude proponendo l’abolizione dei relativi certificati di idoneità fisica. In relazione alle predette conclusioni –che sono state recepite nello “Schema di disegno di legge in materia di modernizzazione, di efficienza delle amministrazioni pubbliche e di riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e le imprese”, attualmente all’esame della Presidenza del Consiglio dei Ministri - questa Amministrazione avvierà quanto prima le necessarie intese con il Ministero dell’Economia e delle Finanze per i necessari adeguamenti dei modelli di contratto del personale scolastico che, attualmente, recano l’obbligo di produzione della certificazione sanitaria in questione.
IL DIRETTORE GENERALE f.to GIUSEPPE COSENTINO