Può il dirigente controllare i registri dei docenti, cioè può prelevarli a suo piacimento e controllare se sono stati compilati in ogni loro parte correttamente?
Il registro del docente non è di per sé un “atto pubblico”, in quanto non emana dall’Amministrazione, ma rappresenta principalmente lo strumento per la raccolta della valutazione degli allievi e degli argomenti delle lezioni.. Esso è tuttavia un documento ad evidenza pubblica che contribuisce a garantire, tra gli altri, l'efficienza formativa e del cui corretto uso è responsabile il docente. Al medesimo documento ha logicamente accesso il Dirigente Scolastico, in virtù del suo ruolo di coordinamento e di responsabilità in ordine ai risultati del servizio (D.Lgs.30 marzo 2001, n.165).
Per tutti questi motivi, si tratta di un documento che va tenuto costantemente e correttamente aggiornato. Di conseguenza, il dirigente – in quanto responsabile della conduzione della scuola e rappresentante legale di essa – ha un potere generale di vigilanza, che all’occorrenza e con le dovute forme deve esercitare.
Il registro del docente non è di per sé un “atto pubblico”, in quanto non emana dall’Amministrazione, ma rappresenta principalmente lo strumento per la raccolta della valutazione degli allievi e degli argomenti delle lezioni.. Esso è tuttavia un documento ad evidenza pubblica che contribuisce a garantire, tra gli altri, l'efficienza formativa e del cui corretto uso è responsabile il docente. Al medesimo documento ha logicamente accesso il Dirigente Scolastico, in virtù del suo ruolo di coordinamento e di responsabilità in ordine ai risultati del servizio (D.Lgs.30 marzo 2001, n.165).
Per tutti questi motivi, si tratta di un documento che va tenuto costantemente e correttamente aggiornato. Di conseguenza, il dirigente – in quanto responsabile della conduzione della scuola e rappresentante legale di essa – ha un potere generale di vigilanza, che all’occorrenza e con le dovute forme deve esercitare.