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Graduatorie: FINANZIARIA, DAL 2010 CESSA VALIDITA' GRADUATORIE DEL CONCORSO ORDINARIO

Comunicati

Dal medesimo anno scolastico 2010/2011 cessa di avere efficacia la validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il C.N.P.I. sarà successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione dei futuri concorsi per esami e titoli.

Eccovi tutto il testo della finanziaria dedicato alla scuolaCapo III INTERVENTI PER IL SISTEMA SCOLASTICO PER L’UNIVERSITA’ E PER LA RICERCA

Art. 65 (Costituzione fondo scuola)

1. A decorrere dall’anno 2007, al fine di aumentare l’efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, in apposita unità previsionale di base, i seguenti capitoli: “Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato” e “Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”. Ai predetti fondi affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, denominate “strutture scolastiche” e “interventi integrativi disabili”, nonché gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilità “Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio” destinati ad integrare i fondi stessi. Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione sono stabiliti i criteri e i parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui al presente comma. Al fine di avere la completa conoscenza delle spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla costituzione dei predetti fondi, il Ministero della Pubblica Istruzione porrà in essere una specifica attività di monitoraggio. Art. 66 (Interventi per il rilancio della scuola pubblica) 1. Per meglio qualificare il ruolo e l’attività dell’Amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell’istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione, sono adottati interventi concernenti: a) nel rispetto della normativa vigente, la revisione a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilità dell’amministrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire ai dirigentiresponsabili, articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realtà territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. L’adozione di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici attraverso la flessibilità e l’individualizzazione della didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze; b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall’articolo 40, comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n.449, con l’individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra Regioni, Ufficio scolastico regionale, ASL e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi; c) la definizione di un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, di intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150 mila unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l’età media del personale docente e di definire contestualmente procedure concorsuali più snelle con cadenze programmate e ricorrenti. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato verrà predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 20 mila unità. A seguito della piena attuazione del piano triennale per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, a decorrere dall’anno scolastico 2010/2011, le graduatorie permanenti di cui all’art. 1 del D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, cessano di avere efficacia ai fini dell’accesso ai ruoli nella misura del 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili ai sensi dell’art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall’art. 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Dal medesimo anno scolastico 2010/2011 cessa di avere efficacia la validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il C.N.P.I. sarà successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione dei futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla predisposizione del piano per l’assunzione a tempo indeterminato per il personale docente, previsto dalla presente lettera, è abrogata con effetto dal 1° settembre 2007 la disposizione di cui al punto B. 3) lettera h) della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E’ fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso dell’abilitazione in Educazione Musicale, conseguita entro la data del 2 maggio 2005, data di scadenza dei termini per l’inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006 e 2006/2007, privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla data dell’entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi prioritari compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, è riconosciuto il diritto all’iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di Strumento Musicale nella scuola media previsto dall’articolo 1 comma 2 bis della legge 20 agosto 2001 n. 333; d) l’attivazione presso gli Uffici scolastici provinciali di attività di monitoraggio a sostegno delle competenze dell’autonomia scolastica relativamente alle supplenze brevi con l’obiettivo di ricondurre gli scostamenti più significativi delle assenze ai valori medi nazionali; e) ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sarà adottato un piano biennale di formazione per i docenti della scuola primaria, da realizzarsi negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al conseguimento delle competenze necessarie per l’insegnamento della lingua inglese. A tal fine, per un rapido conseguimento dell’obiettivo saranno attivati corsi di formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi in presenza; f) il miglioramento dell’efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti dell’istruzione professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio. 2. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera a) è adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; quello concernente la materia di cui alla lettera c) è adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera b) è adottato d’intesa con il Ministro della salute. 3. La tabella di valutazione prevista dall’articolo 1, comma 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, è definita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione. Tale decreto viene adottato, a decorrere dal biennio 2007/2008 - 2008/2009, in occasione degli aggiornamenti biennali delle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni. Sono fatte salve le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2006 – 2006/2007. Sono ridefinite, in particolare, le disposizioni riguardanti la valutazione dei titoli previsti dal punto C11 della predetta tabella. Ai fini di quanto previsto dal precedente periodo, con il medesimo decreto sono definiti criteri e requisiti per l’accreditamento delle strutture formative e dei corsi. 4. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 35, comma 5, 3° periodo della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro per le riforme e innovazioni della pubblica amministrazione predispone, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione un piano organico di mobilità, relativamente al personale docente permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento e collocato fuori ruolo. Detto piano, da definirsi entro il 30 giugno 2007, terrà conto prioritariamente dei posti vacanti, presso gli uffici dell’amministrazione scolastica , nonché presso le amministrazioni pubbliche in cui possono essere meglio utilizzate le professionalità del predetto personale. In connessione con la realizzazione di detto piano, il termine fissato dalle disposizioni sopra richiamate è prorogato al 31 dicembre 2008. 5. Il Ministro della pubblica istruzione predispone uno specifico piano di riconversione professionale del personale docente in soprannumero sull’organico provinciale, finalizzato all’assorbimento del medesimo personale. La riconversione, obbligatoria per i docenti interessati, è finalizzata alla copertura dei posti di insegnamento per materie affini e dei posti di laboratorio compatibili con l’esperienza professionale maturata, nonché all’acquisizione del titolo di specializzazione per l’insegnamento sui posti di sostegno. L’assorbimento del personale di cui al presente comma trova completa attuazione entro l’anno scolastico 2007/2008. 6. Allo scopo di sostenere l’autonomia delle istituzioni scolastiche nella dimensione dell’Unione europea ed i processi di innovazione e di ricerca educativa delle medesime istituzioni nonché per favorirne l’interazione con il territorio è istituita, presso il Ministero della pubblica istruzione ai sensi degliarticoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 la ”Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica”, di seguito denominata “Agenzia”, avente sede a Firenze, articolata, anche a livello periferico, in nuclei allocati presso gli Uffici scolastici regionali ed in raccordo con questi ultimi con le seguenti funzioni: a) ricerca educativa e consulenza pedagogico – didattica; b) formazione e aggiornamento del personale della scuola; c) attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione; d) partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza; e) collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore; f) collaborazione con le Regioni e gli enti locali. 7. L’organizzazi one dell’Agenzia, con articolazione centrale e periferica, è definita con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L’Agenzia subentra nelle funzioni e nei compiti attualmente svolti dagli istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall’Istituto nazionale di documentazione e ricerca educativa (INDIRE), che vengono contestualmente soppressi. Al fine di assicurare l’avvio delle attività dell’Agenzia, e in attesa della costituzione degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o più commissari straordinari. Con il regolamento di cui al presente comma è individuata la dotazione organica del personale dell’Agenzia e delle sue articolazioni territoriali nel limite complessivo del 50% dei contingenti di personale già previsti per l’INDIRE e per gli IRRE, che in fase di prima attuazione, per il periodo contrattuale in corso, conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento. Il predetto regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di stabilizzazione, attraverso prove selettive, dei rapporti di lavoro esistenti anche a titolo precario, purché costitute mediante procedure selettive di natura concorsuale. 8. Al fine di potenziare la qualificazione scientifica nonché l’autonomia amministrativa dell’Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 sono apportate, al medesimo decreto legislativo, le seguenti modificazioni, senza oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato: a) l’art. 4 è così sostituito: “1. Gli organi dell’Istituto sono : 1) il Presidente 2) il Comitato di indirizzo 3) il Collegio dei Revisori”; b) all’articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il Presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con adeguata conoscenza dei sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di valutazione in Italia ed all’estero ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su designazione del Ministro tra una terna di nominativi proposti dal Comitato di indirizzo dell’Istituto fra i propri componenti. L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, con le medesime modalità, per un ulteriore triennio”. c) all’articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente: “ 1. Il Comitato di indirizzo è composto dal Presidente e da otto membri, nel rispetto del principio di pari opportunità, dei quali non più di quattro provenienti dal mondo della scuola. Gliotto membri sono scelti dal Ministro tra esperti nei settori di competenza dell’Istituto, sulla base di una indicazione di candidati effettuata da un’apposita commissione previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana finalizzato all’acquisizione dei curricola. La commissione esaminatrice, nominata dal Ministro, è composta da tre membri compreso il Presidente, dotati delle necessarie competenze amministrative e scientifiche. d) L’istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) fermo restando quanto previsto dall’articolo 20 del contratto collettivo relativo al personale dell’area V della dirigenza pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 maggio 2006 e nel rispetto delle prerogative del dirigente generale dell’Ufficio scolastico regionale, sulla base delle indicazione del Ministro della pubblica istruzione assume i seguenti compiti: - formula al Ministro della pubblica istruzione proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici; - definisce le procedure da seguire per la valutazione dei dirigenti scolastici; - formula proposte per la formazione dei componenti del Team di valutazione; - realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di valutazione 9. Le procedure concorsuali di reclutamento del personale, di cui alla dotazione organica definita dalla tabella A allegata al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, devono essere espletate entro sei mesi dalla indizione dei relativi bandi, con conseguente assunzione con contratto a tempo indeterminato dei rispettivi vincitori. 10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente ed i componenti del Comitato direttivo dell’INVALSI di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, cessano dall’incarico. In attesa della costituzione dei nuovi organi di cui al comma 8, lett. b) e c), il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, nomina uno o più commissari straordinari. 11. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali è effettuato da due revisori dei conti nominati dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro della pubblica istruzione con riferimento agli ambiti territoriali scolastici. La minore spesa derivante dall’attuazione del precedente periodo, resta a disposizione delle istituzioni scolastiche medesime. 12. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, sono definite le modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici secondo i seguenti principi: cadenza triennale del concorso su tutti i posti vacanti nel triennio; unificazione dei tre settori di dirigenza scolastica; accesso aperto al personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso di laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni; previsione di una preselezione mediante prove oggettive di carattere culturale e professionale, in sostituzione dell’attuale preselezione per titoli; svolgimento di una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione; effettuazione di una prova orale; valutazione dei titoli; formulazione della graduatoria di merito; periodo di formazione e tirocinio, di durata non superiore a quattro mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con conseguente abrogazione dell’aliquota aggiuntiva del 10%. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti con esso incompatibili, la cui ricognizione è affidata al regolamento medesimo. 13. In attesa dell’emanazione del regolamento di cui al comma 12 si procede alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del 22 novembre 2004 e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/08 e 2008/09, dei candidati del precitato concorso che abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione prevista dal predetto corso - concorso e abbiano concluso inmaniera utile la fase della formazione con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell’esame finale previsto dal bando medesimo. Successivamente si procede sui posti vacanti e disponibili relativi al medesimo periodo, alla nomina degli altri candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso ma non vi abbiano partecipato perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie; questi ultimi dovranno tuttavia preliminarmente partecipare con esito positivo ad un apposito corso di formazione che verrà indetto dall’amministrazione con le medesime modalità di cui sopra. Le nomine di cui al presente comma, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, vengono conferite secondo l’ordine della graduatoria di selezione al corso di formazione. 14. Dall’attuazione del presente articolo devono conseguire economie di spesa per un importo complessivo non inferiore ad euro 448,20 milioni, per l’anno 2007, euro 1.324,50 milioni per l’anno 2008 ed euro 1.402,20 milioni a decorrere dall’anno 2009.

La Legge Finanziaria e le misure economiche per il 2007
Presentazione

Il 29 settembre il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Tommaso Padoa Schioppa, ha approvato il Disegno di Legge Finanziaria per il 2007 (file in formato .pdf) e il Disegno di legge concernente il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

La manovra consegue gli obiettivi di destinare risorse consistenti per la crescita economica, avviare il risanamento strutturale dei conti pubblici, aumentare l’equità sociale e la protezione degli strati sociali più deboli. Avvia, inoltre, profonde riforme della spesa pubblica attraverso nuovi Patti con gli Enti locali e intese con le parti sociali, in particolare sul fronte della sanità, del federalismo fiscale e delle pensioni.

Gli interventi approvati consentono, inoltre, di tornare a far scendere il rapporto debito-pil – cresciuto nel 2005 e nel 2006 dopo dieci anni consecutivi di riduzione – portandolo al 106,9% (dal 107,6% del 2006), e di ricostituire un avanzo primario (pari al 2%, rispetto a -0,3% dell’anno scorso), premessa indispensabile per una riduzione strutturale del peso del debito negli anni futuri.

Nell’ambito della manovra viene adottata una riforma della distribuzione dei carichi fiscali finalizzata a ridurre il carico fiscale di lavoratori e famiglie con redditi medi e redditi bassi (91,10% dei contribuenti), che permette di attivare risorse per sostenere le famiglie, specialmente quelle con figli. Sono, in particolare, sostenuti i redditi dei lavoratori dipendenti e autonomi e quelli dei pensionati, aumentando la capacità di spesa della maggior parte delle famiglie italiane.

 

Consiglio dei Ministri n. 17


 


 









Postato il Martedì, 03 ottobre 2006 ore 00:05:00 CEST di Silvana La Porta
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