Benvenuto su AetnaNet
 Nuovo Utente / Login Utente 581809762 pagine viste dal Gennaio 2002 fino ad oggi 11170 Utenti registrati   
Sezioni
Consorzio
Home
Login
Progetto
Organizzazione
Scuole Aetnanet
Pubblicità
Convenzione Consult Service Management srl
Contattaci
Registrati

News
Aggiornamento
Associazioni
Attenti al lupo
Concorso Docenti
Costume e società
Eventi
Istituzioni
Istituzioni scolastiche
Manifest. non gov.
Opinioni
Progetti PON
Recensioni
Satira
Sondaggi
Sostegno
TFA
U.S.P.
U.S.R.
Vi racconto ...

Didattica
Umanistiche
Scientifiche
Lingue straniere
Giuridico-economiche
Nuove Tecnologie
Programmazioni
Formazione Professionale
Formazione Superiore
Diversamente abili

Utility
Download
Registrati
Statistiche Web
Statistiche Sito
Privacy Policy
Cookie Policy


Top Five Mese
i 5 articoli più letti del mese
aprile 2024

Catania romana e dintorni
di a-oliva
245 letture

Mascalucia - Federico Sorrenti, sindaco dei ragazzi dell’istituto Leonardo Da Vinci
di a-oliva
224 letture

Mobilità Personale Docente per l’a.s. 2024/2025 – conclusione operazioni di convalida
di a-oliva
209 letture


Top Redattori 2016
· Giuseppe Adernò (Dir.)
· Antonia Vetro
· Michelangelo Nicotra
· Redazione
· Andrea Oliva
· Angelo Battiato
· Rosita Ansaldi
· Nuccio Palumbo
· Filippo Laganà
· Salvatore Indelicato
· Carmelo Torrisi
· Camillo Bella
· Renato Bonaccorso
· Christian Citraro
· Patrizia Bellia
· Sergio Garofalo
· Ornella D'Angelo
· Giuseppina Rasà
· Sebastiano D'Achille
· Santa Tricomi
· Alfio Petrone
· Marco Pappalardo
· Francesca Condorelli
· Salvatore Di Masi

tutti i redattori


USP Sicilia


Categorie
· Tutte le Categorie
· Aggiornamento
· Alternanza Scuola Lavoro
· Ambiente
· Assunzioni
· Attenti al lupo
· Bonus premiale
· Bullismo e Cyberbullismo
· Burocrazia
· Calendario scolastico
· Carta del Docente
· Concorsi
· Concorso Docenti
· Consorzio
· Contratto
· Costume e società
· CPIA
· Cultura e spettacolo
· Cultura Ludica
· Decreti
· Didattica
· Didattica a distanza
· Dirigenti Scolastici
· Dispersione scolastica
· Disponibilità
· Diversamente abili
· Docenti inidonei
· Erasmus+
· Esame di Stato
· Formazione Professionale
· Formazione Superiore
· Giuridico-economiche
· Graduatorie
· Incontri
· Indagini statistiche
· Integrazione sociale
· INVALSI
· Iscrizioni
· Lavoro
· Le Quotidiane domande
· Learning World
· Leggi
· Lingue straniere
· Manifestazioni non governative
· Mobilità
· Natura e Co-Scienza
· News
· Nuove Tecnologie
· Open Day
· Organico diritto&fatto
· Pensioni
· Percorsi didattici
· Permessi studio
· Personale ATA
· PNSD
· Precariato
· Previdenza
· Progetti
· Progetti PON
· Programmi Ministeriali
· PTOF
· Quesiti
· Reclutamento Docenti
· Retribuzioni
· Riforma
· RSU
· Salute
· Satira
· Scientifiche
· Scuola pubblica e o privata
· Sicurezza
· SOFIA - Formazione
· Sostegno
· Spazio SSIS
· Spesa pubblica
· Sport
· Strumenti didattici
· Supplenze
· TFA e PAS
· TFR
· Umanistiche
· Università
· Utilizzazione e Assegnazione
· Vi racconto ...
· Viaggi d'istruzione
· Voce alla Scuola


Articoli Random

Istituzioni Scolastiche
Istituzioni Scolastiche

·La tematizzazione dei conflitti nella letteratura Italiana Otto-Novecentesca
·L’istituto Aeronautico 'Ferrarin' difende la propria autonomia
·Il Vescovo di Catania Luigi Renna incontra gli studenti dell’aeronautico 'A. Ferrarin'
·Originalità e sentimento “a tempo con il battito del cuore” di Ilenia Rigliaco. Così inizia l’anno scolastico all’I.C. “F. De Roberto” di Catania
·Le Klostés, musica al femminile, tra i banchi di scuola e le onde del mare


Scuole Polo
· ITI Cannizzaro - Catania
· ITI Ferraris - Acireale
· ITC Arcoleo - Caltagirone
· IC Petrarca - Catania
· LS Boggio Lera - Catania
· CD Don Milani - Randazzo
· SM Macherione - Giarre
· IC Dusmet - Nicolosi
· LS Majorana - Scordia
· IIS Majorana - P.zza Armerina

Tutte le scuole del Consorzio


I blog sulla Rete
Blog di opinione
· Coordinamento docenti A042
· Regolaritè e trasparenza nella scuola
· Coordinamento Lavoratori della Scuola 3 Ottobre
· Coordinamento Precari Scuola
· Insegnanti di Sostegno
· No congelamento - Si trasferimento - No tagli
· Associazione Docenti Invisibili da Abilitare

Blog di didattica
· AltraScuola
· Atuttoscuola
· Bricks
· E-didablog
· La scuola iblea
· MaestroAlberto
· LauraProperzi
· SabrinaPacini
· TecnologiaEducatica
· PensieroFilosofico


Quesiti: BREVE GUIDA PER LA STIPULA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Redazione
BREVE GUIDA PER LA STIPULA   DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO 2006/2007   di Libero Tassella
 
    Una premessa. 
I contratti a tempo determinato sono stipulati per la copertura di posti e cattedre vacanti e disponibili o disponibili in organico, ai quali non è stato possibile assegnare docenti con contratto a tempo indeterminato a qualsiasi titolo.  Dal primo agosto l'individuazione e la nomina dei destinatari delle supplenze su posti  vacanti e disponibili S.A. (fino al 31.8.2007) e di quelle su posti  di fatto disponibili   sino al termine delle attività didattiche S.T. (fino al 30.6.2007),  attraverso lo scorrimento delle graduatorie permanenti 2005/2006-2006/2007, recentemente ripubblicate dai CSA, sono di competenza dei dirigenti scolastici attraverso il ricorso alle scuole  polo. Le supplenze annuali per la copertura dei posti disponibili in organico di diritto  che siano residuati dopo l’espletamento della mobilità, delle utilizzazioni, delle assegnazioni provvisorie, delle immissioni in ruolo hanno la durata dal giorno dell’effettiva  assunzione in servizio e sino al 31.8.2007, per il pagamento della retribuzione nei mesi estivi di luglio e agosto è comunque necessario che l’interessato svolga un servizio  complessivo di 180 giorni e partecipi agli scrutini finali. (1) Per l’anno scolastico 2006/2007 si richiama l’ attenzione alla nota prot. 1004 del  21/07/2006 (oltre a quanto già disposto, in quanto compatibile, dal MPI con la nota  prot. 1395 del 28.7.2005, le disposizioni già impartite con la C.M. n. 82, prot n. 2103  del 19 luglio 2002, con la nota n. 2067 del 23/07/2003 e con la nota n. 476 del  25.8.2004). 
 
Di seguito sono illustrate alcune procedure, modalità organizzative e modelli  operativi di cui è fatta menzione nelle disposizioni ministeriali sopra richiamate:  •  la individuazione delle "scuole di riferimento" e dei requisiti che le stesse  devono possedere;   •  la scelta di altre soluzioni ritenute praticabili in relazione ai diversi contesti;   •  la possibilità, per gli aspiranti eventualmente impediti, di delegare alla  scelta, oltre che persona di propria fiducia , il dirigente del C.S.A. competente (delega che l’1  agosto 2006 si intende riferita al dirigente scolastico  che abbia assunto la gestione delle procedure);   •  la non applicabilità, in mancanza delle condizioni di cui all'art. 3 del D.M.  n.201/2000, delle sanzioni previste dall'art. 8 del decreto stesso, nei casi  di rinuncia alla proposta di assunzione per supplenze conferite sulla base  delle graduatorie permanenti;   •  la possibilità, per l'aspirante avente titolo, di rinunciare ad una supplenza  già accettata per assumerne altra successiva, per diverso insegnamento,   perché più favorevole, perché di durata annuale ( 31.8.2007); questo qualora il conferimento delle supplenze non avvenga in maniera contestuale,  sì da precludere la possibilità all'avente titolo di effettuare la scelta tra  nomine diverse;  •  l’obbligo di accettare prioritariamente nomine su posti di sostegno, per chi  abbia conseguito il titolo di specializzazione polivalente per la scuola  dell’infanzia e della scuola primaria ovvero l’abilitazione all’insegnamento  o l’idoneità, ai sensi del DM 21/2005.  Sarà bene precisare, in premessa, che l’ iscrizione con riserva nelle graduatorie permanenti, a meno di scioglimento della stessa secondo le modalità previste, non consente all’aspirante di stipulare per l’a.s. 2006/2007 contratti a  tempo determinato (art. 8 comma 4 DDG 31/3/05); si consiglia pertanto ai suddetti candidati di non presentarsi alle convocazioni.
(1) Si ricorre a supplenza temporanea sino al 30.6.2007, scorrendo la graduatoria permanente, per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31.12.2006 e fino al termine dell’anno scolastico, e per le ore d’ insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario. Si ricorda che per i posti che  si rendono disponibili per l’intero anno, ma dopo il 31.12.2006, si ricorre alla stipula di  supplenze temporanee, scorrendo le graduatorie di circolo o di istituto. 
    Le procedure preliminari. 
Prima di attivare le “scuole di riferimento”, i CSA dovranno portare a termine gli adempimenti di propria competenza e provvedere alla definizione del quadro completo  delle disponibilità ai fini del conferimento delle supplenze.  Si ritiene indispensabile evitare l'inutile  convocazione di aspiranti che  non  hanno interesse ad essere contattati per ottenere una supplenza, cioè coloro  i quali nella domanda di permanenza/aggiornamento/inserimento in graduatoria permanente hanno manifestato espressamente la volontà di essere presenti nelle graduatorie permanenti, per il biennio 2005/2006-2006/2007, ai  soli fini della stipula di un contratto a tempo indeterminato e non anche a  tempo determinato.  In base al numero di posti da assegnare per ciascuna delle graduatorie affidate alla  medesima scuola di riferimento, ed in funzione del numero massimo di aspiranti  che la stessa scuola è in grado di accogliere giornalmente, si predisporranno gli elenchi delle convocazioni.   Tale operazione dovrà essere disposta congiuntamente con i referenti del CSA, in modo che gli stessi possano dare diffusione di tali elenchi utilizzando i tradizionali mezzi  di comunicazione dello stesso ufficio.  Nel calendario delle convocazioni si renderanno noti: il luogo della convocazione, la data di convocazione, il numero dei convocati per merito e per riserva, l’ubicazione delle cattedre e dei posti, la durata dei relativi contratti con  la dicitura S.A. (supplenze annuali 31.8.2007) o S.T (supplenze temporanee  30.6.2007) All'inizio delle operazioni ciascuna scuola di riferimento disporrà dell'elenco delle sedi  disponibili, relativamente ai posti ed alle cattedre delle graduatorie di interesse, aggiornato dal CSA. Successivamente nel corso delle successive convocazioni sarà reso  noto l'elenco delle sedi disponibili, aggiornate fino al precedente turno di convocazione. L'elenco delle sedi disponibili per ciascun turno di convocazione è affisso anche nei locali in cui gli aspiranti attendono il proprio turno di scelta, al fine di agevolare l'individuazione delle sedi più gradite rimaste disponibili e accelerare le operazioni di accettazione della proposta di assunzione a tempo determinato.  E’ buona norma rendere note le disponibilità almeno 24 ore prima della  convocazione.  
  La proposta di contratto.  ATTENZIONE!!  Si ricorda che il candidato risultante assente nel giorno, ora e luogo di  convocazione si intende rinunciatario, a meno che non abbia prodotto  una regolare delega, il candidato assente non sarà quindi più riconvocato.  All' aspirante convocato, che accetta una sede tra quelle disponibili, verrà consegnata le proposta di assunzione a tempo determinato per l’ a.s. 2006/2007, di cui  l'interessato dovrà firmare copia.  La proposta, che riporta i dati della scuola assegnata, dovrà essere consegnata dal  docente alla scuola indicata, il cui dirigente scolastico provvederà alla stipula ed alla  registrazione del contratto di assunzione e all'inoltro informatico al Centro Elaborazione Dati del Ministero del Tesoro, al fine di predisporre le attività di liquidazione delle  competenze spettanti. L'accettazione in forma scritta e priva di riserve, da parte degli  aspiranti a supplenza, della rispettiva proposta di assunzione, rende le operazioni di  conferimento di supplenza non soggette a rifacimento.  Il contratto ha effetto dal giorno dell’assunzione in servizio e termina il  31.8.2007 per le supplenze annuali, ovvero il 30.6.2007 per le supplenze  temporanee fino al termine delle attività didattiche.  L'aspirante cui viene conferita una supplenza ad orario non intero, anche nei  casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto, in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie a conseguire il completamento d'orario fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo., Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di  lavoro a tempo determinato nel rispetto dei seguenti criteri, ai sensi dell’ art.  4 del DM 201 del 25/05/2000.  -  Per il personale docente della scuola secondaria (di primo e di secondo  grado) il completamento dell'orario di cattedra (18 ore) può realizzarsi sia  cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso, sia con ore  appartenenti a diverse classi di concorso (2), ma con il limite massimo di  tre sedi scolastiche e due comuni, tenendo presente il criterio della facile  raggiungibilità.   -  Il completamento d’ orario non può realizzarsi su diverso ordine di scuola  (es: scuola secondaria e scuola primaria).  -  Il completamento d'orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche  in scuole non statali, con oneri a carico delle scuole medesime.  (2) Nel caso di completamento con ore appartenenti a diverse classi di concorso si ricorda, ai fini della valutazione,  la non commutabilità del servizio contemporaneo  per gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di terza fascia.    Quando al medesimo docente e sul medesimo posto sia attribuita prima una  supplenza temporanea in attesa dell’avente diritto e poi una supplenza annuale o temporanea sino al 30 giugno 2007, l’intero periodo assume il regime  giuridico del provvedimento attribuito a titolo definitivo.  1.  In caso di rinuncia al trattamento cattedra  gli aspiranti  possono cumulare due  spezzoni non costituenti cattedra .  2.  Gli aspiranti possono cumulare due spezzoni appartenenti a classi di concorso diverse fino al raggiungimento delle 18 ore, purchè in occasione della scelta del primo spezzone non abbiano rinunciato al trattamento cattedra.  3.  Gli aspiranti che hanno rinunciato a spezzoni in assenza di cattedre hanno titolo ad  essere riconvocati in caso di successiva disponibilità di cattedra.  4.  Gli aspiranti che hanno accettato uno spezzone in assenza di cattedra hanno titolo  ad essere riconvocati in caso di successiva disponibilità di cattedra, purchè tale disponibilità di cattedra si verifichi entro il termine di 20 giorni dall’inizio delle lezioni  come prescritto dall’art. 461 del Decreto legislativo 16.4.1994 n. 297. 5.  Nel caso  un aspirante, inserito nelle graduatorie relative a più ordini d’istruzione  (es. scuola elementare e scuola media classe di concorso A043), una volta abbia scelto una nomina in uno degli ordini (scuola elementare) non può più accettare  nomine di altri ordini d’istruzione (scuola media).  Qualora ad un aspirante presente in più graduatorie e già destinatario di una proposta  di assunzione accettata, venga offerto un posto più favorevole per trattamento economico in una successiva convocazione per un'altra graduatoria (supplenza annuale  rispetto a supplenza fino al termine delle attività didattiche), non sarà possibile registrare la successiva proposta di nomina se prima non sia stata annullata la precedente  proposta accettata. Se già è stato stipulato il contratto, inoltre, occorre che la scuola  di riferimento contatti immediatamente la scuola che ha registrato il contratto per farlo annullare. Il mancato annullamento del predetto   contratto, tuttavia, non impedisce il prosieguo dell'operazione di assegnazione della  proposta di assunzione all'interessato da parte della scuola di riferimento. Dovrà invece essere stato effettuato prima che la nuova scuola assegnata registri a sistema il  successivo contratto.  Ogni scuola di riferimento pubblicherà al proprio albo l'elenco delle assunzioni disposte. Elenchi completi con le assunzioni a livello provinciale saranno prodotti dal sistema informativo.   I dirigenti delle scuole di riferimento segnaleranno tempestivamente all'ufficio del CSA  eventuali casistiche particolari che l'istituto non sia riuscito a risolvere.     Precedenza nella scelta della sede.   La nota ministeriale1004 del 21.7.2006 contiene importanti chiarimenti sulla fruizione  per l’a.s. 2006/2007 della precedenza nella scelta della sede in fase d’individuazione  degli aspiranti destinatari dei rapporti a tempo determinato, beneficiari nell’ordine,  dell’art. 21, dell’art. 33  comma 6  e dell’art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92 ( vedi   anche la C.M. n. 40 del  9.5.2006). (3)  In pratica, come ben indicato da Raffaele Manzoni, nel servizio redazionale del numero  23 1/15 agosto 2006 del quindicinale Notizie della Scuola ed. Tecnodid  Napoli, “  colui  che ha chiesto di scegliere con priorità deve far parte di un elenco omogeneo di aspiranti alla nomina che comprenda tipologie di supplenze che abbiano la stessa durata  giuridica e la stessa consistenza economica. “ A titolo esemplificativo , ipotizzando che nel quadro delle disponibilità vi siano 20 posti in scuole situate in piccole isole che danno diritto al raddoppio del punteggio (maggiore durata giuridica), è necessario che il beneficiario della precedenza nella scelta  della sede, destinatario del rapporto di lavoro nel novero complessivo delle disponibili- tà, deve comunque essere  in posto di graduatoria che lo collochi anche in posizione  utile per essere assegnatario di uno tra i 20 posti disponibili nelle scuole su piccole  isole. La stessa considerazione va fatta per le supplenze annuali sino al 31 agosto rispetto alle supplenze sino al 30 giugno, il soggetto che ha chiesto la priorità nella scelta della sede, se ha intenzione di scegliere una supplenza annuale, deve comunque  essere in posizione utile di graduatoria per essere assegnatario di tale supplenza nel  novero delle disponibilità esistenti” (Raffaele Manzoni)  Lo stesso discorso vale per gli  spezzoni a seconda della loro consistenza oraria, quindi economica.    Si precisa inoltre che il beneficiario dell’art. 21 e quello dell’art. 33 comma 6 possono  scegliere con priorità scuole ubicate in qualsiasi comune della Provincia, prescindendo  dal loro comune di residenza, mentre quelli che assistono parenti in situazione di handicap (art. 33 commi 5 e 7) possono scegliere con priorità solo scuole ubicate nel comune di residenza della persona assistita o in carenza di disponibilità in tale comune,  in comune viciniore.  Non sempre i beneficiari della legge 104/92, quando essi stessi sono lavoratori con handicap, risultano beneficiari del diritto alla riserva di posti, ai  sensi della legge n.68/1999 e viceversa. Infatti la “riserve di posti” per gli invalidi si verifica quando l’invalidità è pari ad almeno il 46% e non sempre agli  invalidi con invalidità superiore ai 2/3 sono dichiarati portatori di handicap.      (3) Tipologie di personale (che beneficiano della precedenze – legge 104/1992).    a)  beneficiari art. 21 – personale invalido con una percentuale di almeno il 67% o  con minorazioni iscritte alle categorie 1a, 2a e 3a della tabella A annessa alla  legge 10/8/1950, n.648 e altresì dichiarato persona portatore di handicap  (l’invalidità non è di per sé sufficiente ma è condizione necessaria) – ha diritto di  scelta prioritaria tra le sedi disponibili;  b)  beneficiari art.33, comma 6 – personale dichiarato portatore di handicap in situazione di gravità – ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più  vicina al proprio domicilio;  c)  beneficiari art.33, comma 5 – personale che assiste il coniuge o i figli o altro parente o affine entro il 3° grado, portatore di handicap (la legge  n.53/2000 ha abolito l’obbligo delle convivenza) – ha diritto, ove possibi le, a scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio;    L’ordine di priorità (a – b – c) è stabilito dalle disposizioni ministeriali di cui sopra. Inoltre, si deve evidenziare che per quanto concerne la precedenza c) que- sta, nel comparto scuola, è limitata all’assistenza ai figli, al coniuge e ai genitori  nel caso di figlio unico o unico figlio in grado di prestare assistenza, in quanto gli  altri fratelli/sorelle sono oggettivamente impossibilitati a prestare assistenza (esempio: altri fratelli/sorelle con residenza in luogo molto distante da quello del  genitore  o essi stessi invalidi o portatori di handicap). Inoltre, a seguito della  sentenza della Corte Costituzionale n.233 del16/6/2005, la precedenza è estesa  all’assistenza a fratelli/sorelle portatori di handicap, qualora privi di genitori o  entrambi i genitori risultino totalmente inabili La normativa ministeriale, infatti,  fa riferimento all’art.7  del CCNI del 21/12/2005 disciplinante la mobilità nel  comparto scuola. Si ribadisce che tale riferimento è un’autonoma scelta del Ministero (per quanto detto in premessa) e che non discende da alcun formale accordo con le OO.SS. (sempre in virtù della “riserva di legge” in materia di assunzioni di cui si è detto in “premessa”).    Si precisa che non sempre i beneficiari della legge 104/92, quando essi stessi  sono lavoratori con handicap, risultano beneficiari del diritto alla riserva di posti,  sensi legge n.68/1999 e viceversa. Infatti la “riserve di posti” per gli invalidi si  verifica quando l’invalidità è pari ad almeno il 46% e non sempre agli invalidi con  invalidità superiore ai 2/3 sono dichiarati portatori di handicap.      La convocazione dei riservisti.     Tenuto conto del parere espresso dall’Avvocatura dello Stato, secondo la quale i tabulati rilasciati dal sistema e contenenti il calcolo delle riserve in ordine alla dotazione organica di diritto, assumono valore vincolante per l’amministrazione, si terrà  conto delle riserve calcolate dai suddetti tabulati e relative alla situazione degli organici di diritto  2006/2007 ai fini della stipula dei contratti a tempo determinato a  favore degli aspiranti destinatari di riserva. Ai riservisti quindi saranno attribuiti posti interi.  L’aspirante riservista, in turno di nomina, potrà comunque scegliere fra tutti i posti  al momento disponibili, nel senso che, ove lo ritenga opportuno, potrà rinunciare alla cattedra intera (rinuncia a trattamento cattedra ) ed accettare lo spezzone. I posti in favore tenuto conto dei predetti calcoli e del grado di copertura, compresi i  contratti a tempo indeterminato dei riservisti già stipulati  per l’a.s. 2006/007 lo  scorso mese di luglio, non potranno superare il 50% dei posti disponibili per la sti- pula dei contratti a tempo determinato.   Le operazioni saranno effettuate per fasce di appartenenza, ciò comporta che, in assenza di riservisti nella fascia di riferimento, i posti loro riservati saranno attribuiti  per diritto di graduatoria.   Ove, ad esempio, esaurita la seconda fascia, le operazioni di nomina proseguano con  l’utilizzazione della terza fascia della graduatoria permanente, si darà luogo a nomina per riserva solo ed esclusivamente se in questa fase risultino posti interi di diritto  e nei limiti delle percentuali previste, tenuto conto del vincolo che non può essere  superato il 50% dei posti al momento disponibili.  Qualora il beneficiario di riserva maturi il diritto alla stipula del contratto per il posto  occupato in graduatoria permanente, lo stesso non soddisfa la riserva per cui sarà  nominato un altro riservista  Gli aspiranti convocati in quanto beneficiari della riserva di cui alla legge n. 68/99  sono tenuti a presentare l’attestato aggiornato di iscrizione negli elenchi della massima occupazione.  Di seguito un nostro breve exursus sulla delicata materia delle riserve.  Per la definizione delle quote di riserva sulle assunzioni da disporre occorre far riferimento alla  Legge 12 marzo 1999 n. 68 (in G.U. n. 68 del 27.3.1999) ed alla circolare ministeriale n. 248  del 7 novembre 2000. La nuova Legge che entrata in vigore a decorrere dal 18 gennaio 2000,  ha abrogato completamente la Legge 2 aprile 1968 n. 482 e successive modificazioni, dette  disposizioni sono innovative e rilevanti soprattutto per quanto concerne i beneficiari e il computo delle quote di riserva. Come specificato nel regolamento delle supplenze di cui al D.M.  201/2000 , nelle assunzioni  dalle graduatorie di circolo e di istituto non si tiene conto delle  riserve di cui alla legge 12.3.1999 n. 68, che vengono invece soddisfatte solo per le assunzioni  da effettuare dalle graduatorie permanenti e da quelle dei concorsi per titoli ed esami. Sarà  pertanto utile riproporre in questo vademecum le disposizioni in materia.    Destinatari dei benefici.   Le riserve nelle assunzioni si applicano alle seguenti categorie.  Alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento. Tale menomazione della capacità lavorativa è accertata dalle competenti commissioni per il  riconoscimento dell'invalidità civile, in conformità alla tabella indicativa delle percentuali.   Alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti.  Alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970 n. 382 con successive Insegnanti non vedenti.   Gli insegnanti non vedenti di cui all'art. 61 della Legge 20 maggio 1982 n. 270, beneficiano, in  aggiunta all'aliquota complessiva prevista dalla Legge, di una autonoma e ulteriore quota di  riserva corrispondente al 2% e non meno di 2 posti annualmente assegnabili a livello provinciale.    Norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.   Si rammenta che, in base alle disposizioni della Legge 23 novembre 1998 n. 407, e dell'art. 2  comma 2 della Legge 17 agosto 1999 n. 288, i soggetti di cui all'art. 1 della Legge 20 ottobre  1990 n. 302, nonché coniuge e figli superstiti, ovvero fratelli conviventi e a carico, qualora  siano gli unici superstiti dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi, godono anche  del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli nei profili professionali del  comparto Ministeri.        Disponibilità sopravvenute.  Le disponibilità (posti e cattedre) accertate e/o sopravvenute successivamente, anche per effetto di rinuncia, non alterano il quadro di riferimento in base al quale si svolge l'operazione di  nomina. Esse, tuttavia, possono essere assegnate come esigenze sopravvenute nel corso delle  successive operazioni di nomina, fermo restando che il trattamento delle stesse non comporta  il rifacimento delle operazioni già disposte.     Supplenze in caso di esaurimento di graduatoria permanente.  Al termine delle convocazioni, nel caso in cui la consistenza della graduatoria  permanente non consenta d'individuare un numero di nominativi sufficiente a  coprire tutti posti e le cattedre disponibili, i posti e le cattedre non assegnabili saranno gestiti da ciascun dirigente scolastico utilizzando le graduatorie  d'istituto . Conferimento di ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore.   Ai sensi della nota 1004 del 21/07/2006, tutti gli spezzoni, senza limitazione d’orario,  devono essere inclusi nel piano delle disponibilità, ai fini dello scorrimento delle graduatorie permanenti.  Quanto sopra, sia al fine di aumentare il contingente di ore conferibili al personale inserito nelle graduatorie permanenti, sia per dare maggiore stabilità ai servizi scolastici.  Le eventuali disponibilità residuate dalle precedenti operazioni sulle graduatorie permanenti saranno utilizzate dai Dirigenti Scolastici per le operazioni di propria competenza.    Supplenze su posto di sostegno.  Per quanto riguarda le operazioni di attribuzione delle supplenze da parte dei CSA e  delle " scuole di riferimento", si ribadisce l'esigenza, richiamata anche negli anni decorsi, di dare priorità alle supplenze relative ai posti di sostegno (comma 3 art. 3 D.M.  201/2000) da assegnare agli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione; ciò sia  per le particolari, più laboriose modalità di individuazione degli aventi titolo e di conferimento delle supplenze stesse, che al fine di assicurare tempestivamente il sostegno  agli allievi disabili.  In relazione alla suddetta esigenza, il personale incluso in graduatoria permanente che  abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno entro la data del 5 luglio  2006 e che non abbia titolo a figurare, per l’ insegnamento di sostegno, nelle graduatorie permanenti e nelle graduatorie di circolo d istituto di prima fascia per l’ a.s.  2006/2007, viene inserito, a domanda, in coda agli elenchi di sostegno di prima fascia  correlati al titolo di specializzazione conseguito, per le sedi scolastiche prescelte per l’  a.s. 2006/2007.    Si rammenta inoltre che i docenti di cui all’ art.1, lettere a),b),c) e art. 3 del D.M. 21  del 9/2/2005, “ricorrendone le condizioni debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato, con priorità, su posti di sostegno ”. In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie permanenti, i posti eventualmente residuati saranno assegnati dai dirigenti  scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità, utilizzando gli elenchi tratti dalle  graduatorie di circolo e di istituto, validi per l'a.s. 2006/07. Si ha motivo di ritenere  che gli elenchi relativi alla prima fascia saranno disponibili prima dell'inizio delle attività didattiche.  Nell'ipotesi di esaurimento degli stessi, dovranno essere utilizzati gli elenchi della seconda e terza fascia relativi all'anno scolastico precedente, instaurando rapporti di lavoro con carattere provvisorio, "in attesa dell'avente titolo".  In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 8 del D.M. n. 201/2000, qualora si esauriscano gli elenchi dei docenti di sostegno della scuola in cui si verifica la disponibilità del posto, la scuola medesima procederà utilizzando gli elenchi delle altre  scuole della provincia, secondo il criterio di viciniorietà.   Ove, infine, si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo di  specializzazione, i dirigenti scolastici individueranno gli interessati mediante lo scorrimento incrociato della graduatorie d'istituto, con gli stessi criteri adottati per la formazione degli elenchi del sostegno previsti dall'art. 12 del D.M. 28.07.2004 n. 64.










Postato il Giovedì, 24 agosto 2006 ore 00:05:00 CEST di Silvana La Porta
Annunci Google



Mi piace
Punteggio Medio: 3.66
Voti: 3


Dai un voto a questo articolo:

Eccellente
Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente



Opzioni

 Pagina Stampabile Pagina Stampabile

 Invia questo Articolo ad un Amico Invia questo Articolo ad un Amico



contattaci info@aetnanet.org
scrivi al webmaster webmaster@aetnanet.org


I contenuti di Aetnanet.org possono essere riprodotti, distribuiti, comunicati al pubblico, esposti al pubblico, rappresentati, eseguiti e recitati, alla condizione che si attribuisca sempre la paternità dell'opera e che la si indichi esplicitamente
Creative Commons License

powered by PHPNuke - created by Mikedo.it - designed by Clan Themes


PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Generazione pagina: 0.55 Secondi