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Giovedì, 25 Maggio 2006
Tar Lazio: confermato a 70 anni il limite d’età per il personale docente non di ruolo
di Santi Coniglio
L’entrata in vigore del testo unico dell’Istruzione (decreto legislativo n. 297/94) non modifica il limite di 70 anni. Disposizione confermata dalla sentenza n. 7346/2005. I docenti presenti in graduatorie permanenti, quindi, non devono essere esclusi per aver raggiunto i 65 anni.
Il Tar Lazio ha accolto, con sentenza n. 7346/2005, il ricorso avverso il Miur di un’insegnante non di ruolo per essere stata esclusa dalle graduatorie permanenti, avendo superato il limite di 65 anni d’età.
Per il Tar Lazio, perciò, si applica il limite d’età di 70 anni, disposto all’art. 24 della legge 160/55, piuttosto che il limite di 65 anni, che vale per gli insegnanti assunti con contratto a tempo indeterminato.
La motivazione della sentenza del Tribunale Amministrativo del Lazio rileva che il rapporto di lavoro dei “dipendenti non di ruolo deve ritenersi ancora disciplinata dalla legge 19 marzo 1955, n. 160 (recante disciplina dello stato giuridico del personale insegnante non di ruolo), e precisamente dall’art. 24, che fissa al riguardo il limite massimo dei settanta anni d’età”.
Giovedì, 25 Maggio 2006
Tar Lazio: confermato a 70 anni il limite d’età per il personale docente non di ruolo
di Santi Coniglio
L’entrata in vigore del testo unico dell’Istruzione (decreto legislativo n. 297/94) non modifica il limite di 70 anni. Disposizione confermata dalla sentenza n. 7346/2005. I docenti presenti in graduatorie permanenti, quindi, non devono essere esclusi per aver raggiunto i 65 anni.
Il Tar Lazio ha accolto, con sentenza n. 7346/2005, il ricorso avverso il Miur di un’insegnante non di ruolo per essere stata esclusa dalle graduatorie permanenti, avendo superato il limite di 65 anni d’età.
Per il Tar Lazio, perciò, si applica il limite d’età di 70 anni, disposto all’art. 24 della legge 160/55, piuttosto che il limite di 65 anni, che vale per gli insegnanti assunti con contratto a tempo indeterminato.
La motivazione della sentenza del Tribunale Amministrativo del Lazio rileva che il rapporto di lavoro dei “dipendenti non di ruolo deve ritenersi ancora disciplinata dalla legge 19 marzo 1955, n. 160 (recante disciplina dello stato giuridico del personale insegnante non di ruolo), e precisamente dall’art. 24, che fissa al riguardo il limite massimo dei settanta anni d’età”.