Può essere inviata visita fiscale ad un dipendente assente dal servizio per infortunio sul lavoro?
Visti gli artt. 17 e 20 del CCNL del 24/7/2003 e tenuto conto che per l'assenza dovuta ad infortunio sul lavoro non è computato, ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto, il periodo di malattia necessario affinché il dipendente giunga a completa guarigione clinica, si ritiene che il dipendente infortunato non debba essere sottoposto a visita fiscale.
Si tenga presente che dal punto di vista strettamente normativo, l’istituzione scolastica è tenuta a inoltrare all'INAIL la denuncia dell'infortunio: è lo stesso ente che, accertando l'infortunio e la durata dell'astensione dal lavoro, sottopone il lavoratore a visita di controllo, al di fuori - pertanto - delle procedure di accertamento previste per le assenze di malattia.
Visti gli artt. 17 e 20 del CCNL del 24/7/2003 e tenuto conto che per l'assenza dovuta ad infortunio sul lavoro non è computato, ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto, il periodo di malattia necessario affinché il dipendente giunga a completa guarigione clinica, si ritiene che il dipendente infortunato non debba essere sottoposto a visita fiscale.
Si tenga presente che dal punto di vista strettamente normativo, l’istituzione scolastica è tenuta a inoltrare all'INAIL la denuncia dell'infortunio: è lo stesso ente che, accertando l'infortunio e la durata dell'astensione dal lavoro, sottopone il lavoratore a visita di controllo, al di fuori - pertanto - delle procedure di accertamento previste per le assenze di malattia.