Dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia:
E’ noto che l’art. 35 della legge
27/12/2002 n. 289 affida ai Direttori Generali Regionali la competenza della
istituzione di posti di sostegno in deroga ad integrazione di quelli previsti
dal decreto interministeriale che
disciplina l’organico di diritto.
Ciò
ha fatto venire meno, per i Dirigenti scolastici, ogni autonoma determina- zione
in merito all’istituzione di posti di sostegno.
Le
richieste di posti di sostegno in deroga dovranno, pertanto, essere avanzate
nel rispetto della seguente procedura.
Dirigenti Scolastici
I Dirigenti scolastici avvieranno, ove non lo avessero già fatto in sede di organico di diritto, le procedure per le richieste di deroghe per gli alunni in situazioni di gravità. Tali richieste, documentate sulla base delle proposte del gruppo costituito ai sensi dell’art. 15 comma 2 della legge 104/92 dovranno tenere conto del processo di integrazione già realizzato, dei dati di contesto organizzativi e didattici.
Nel caso di nuova iscrizione, i dirigenti scolastici assumeranno tutti gli elementi utili in continuità con la scuola di provenienza dell’alunno.
Nel caso di nuova certificazione di alunni
già iscritti nella scuola, si dovrà tener conto di quanto già conosciuto
dell’alunno e degli interventi didattici finora realizzati.
E’ opportuno ricordare che non è l’autorità sanitaria a dover quantificare la necessità di ore di sostegno: l’autorità sanitaria certifica solo l’eventuale gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della l.104/92.
L’alunno disabile grave
tuttavia, può non avere sempre necessità di sostegno come, per
esempio, il caso che veda gravemente
compromessa la capacità motoria ma non le capacità cognitive (in casi simili vi
sarà necessità di un assistente e non necessariamente di un docente di
sostegno). E’ quindi evidente che la gravità in questione, ai fini scolastici,
non sempre coincide con quanto espresso dal richiamato comma 3. Il riferimento
alla legge 104/92 per individuare le condizioni di gravità è opportuno al fine
di “fondare” su una base giuridico-concettuale comune gli atti conseguenti alla
individuazione della persona avente diritto al sostegno per facilitare
l’integrazione scolastica. Ciò al fine
di evitare confusione considerando
disabili allievi che si trovano in situazioni di “svantaggio socio-culturale”.
Per
quanto riguarda il concetto di “deroga” si ricorda che essa viene comunque
operata sul rapporto 1/138, previsto dalla legge 449/97.
Il
docente di sostegno è solo parte delle
risorse che la scuola mette a disposizione dell’alunno in situazione di
handicap: di tutti gli interventi e delle risorse presenti deve essere
dato conto nella documentazione.
In particolare, per quanto riguarda, infine, le esigenze di
personale assegnato dagli Enti
Locali, i dirigenti scolastici
prenderanno contatti con i servizi socio-assistenziali locali per individuare
le necessità di personale per il supporto all'autonomia individuale e di
relazione in particolare per quanto attiene l’assistenza specialistica.
Tali richieste possono comprendere, ove
necessario, anche l’assistenza igienico personale che ai sensi della legge
regionale n. 15 del 5/11/2004, art. 22 è tuttora competenza degli enti locali.
Si ricorda in merito il protocollo di intesa sottoscritto con i rappresentanti
dell’ANCI e dell’UPI nel decorso anno.
Per le azioni di supporto
all’integrazione si rinvia alla nota MIUR del 27/7/2005 prot. N. 4798.
Si ricorda che la
documentazione da inviare , ai sensi del DPR 24/2/94 e del D.M. 331/98, è la
seguente:
Ø
Accertamento
diagnostico
rilasciato dalla ASL competente;
Ø
Diagnosi
funzionale: precede
l’inizio della frequenza scolastica ed è rilasciata dall’AUSL competente;
Ø
Profilo
dinamico funzionale:
si basa sulla diagnosi funzionale e viene redatto dall’unità multidisciplinare,
dai docenti curricolari, dagli insegnanti specializzati con la collaborazione
dei genitori degli alunni. Il P.D.F. è uno strumento che tende a raccordare le
conoscenze sull’alunno sotto il profilo clinico-rieducativo con quelle familiari per individuare
obiettivi e modalità del processo di integrazione scolastica. Si tratta di un
atto collegiale che va periodicamente verificato ed aggiornato.
Ø
Piano
educativo individualizzato (P.E.I.), redatto congiuntamente dagli operatori delle A.S.L., dagli
insegnanti curricolari, di sostegno e, ove presente, dall’operatore
psicopedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà
parentale dell’alunno.
Ø
Progetto
educativo-didattico:
è previsto dal D.M. 331/98 ed è redatto dal Consiglio di intersezione, dal
consiglio di interclasse, dal consiglio di classe e motiva, anche in base ai
risultati pregressi, la richiesta di ore di sostegno. Anche il progetto
educativo didattico è un atto collegiale che va periodicamente verificato ed
aggiornato.
Le richieste motivate e documentate
(documentazione incompleta non giustifica posti in deroga) verranno trasmesse
al più presto, esclusivamente al C.S.A. territorialmente competente, in ogni caso non oltre il 10 giugno 2006.
Richieste tardive non potranno essere di regola accolte.
E’
anche noto il fenomeno del frequente trasferimento di alunni in situazione di
handicap tra scuole dello stesso
comune: la richiesta di trasferimento potrà essere accolta dalla nuova scuola
solo se la stessa dispone delle necessarie risorse e non potrà dare luogo a
nuove richieste di posti in deroga che costituirebbero immotivate duplicazioni
di interventi.
Centri
Servizi Amministrativi
Ricevute
le richieste delle scuole, acquisiranno sulle
stesse il parere del GLH (eventualmente integrato con la presenza di un NPI e/o uno
psicologo) e, sulla base del parere, che non potrà prescindere dalla presenza e
dalla adeguatezza della documentazione prevista, i Dirigenti dei C.S.A.
trasmetteranno un prospetto con le proposte accolte e con l’indicazione delle
ore ritenute necessarie. Il prospetto dovrà anche indicare, scuola per scuola,
il numero degli alunni presi in considerazione ed, in conclusione, il dato sintetico relativo agli alunni, ai
posti ed alle eventuali ore.
Nell’esame
delle proposte dovrà anche essere considerato il quadro generale del territorio
e le prevedibili disponibilità di professionalità opportune. Va anche
considerato che il docente di sostegno svolge una delicata funzione volta
all’integrazione scolastica dell’alunno in situazione di handicap ma non è
il suo “assistente” personale e che le richieste di deroga, pur non legate
a limiti numerici, debbono trovare puntuale giustificazione nella realtà quale
è documentata negli atti: atti che debbono essere esaminati anche allo
scopo di poter evidenziare i progressi
dell’alunno che dovrebbero concretizzarsi in diminuzione di esigenze di
sostegno ed in promozione di apprendimento e socializzazione: non può che
destare perplessità quanto emerge dalle statistiche che evidenziano come le
esigenze di sostegno del singolo alunno, nella maggioranza dei casi, aumentano
con il progredire degli studi anzicchè diminuire.
Il
prospetto, sottoscritto dal Dirigente del C.S.A., dovrà contenere l’esplicita
dichiarazione sulla presenza e l’adeguatezza della documentazione: non dovranno
essere avanzate richieste di deroghe basate su documentazione incompleta
qualunque sia la causa di tale incompletezza.
Al
fine di evitare i problemi emersi in passato circa la congruenza dei dati
comunicati (numero alunni, posti, ore) e quelli risultanti dal sistema
informativo si fa presente che dovrà trovarsi puntuale riscontro nei dati
acquisiti al sistema informativo per quanto attiene, ovviamente, il numero
degli alunni in situazione di handicap. Il numero complessivo di alunni in
situazione di handicap dovrà essere comunicato entro il 30 giugno 2006.
Il
prospetto sopra descritto (allegato H) dovrà pervenire presso questa
Direzione entro il 5/7/2006 per gli adempimenti di competenza.
La
Direzione provvederà al più presto ad autorizzare i posti in deroga.
E’
opportuno ricordare alle scuole che i posti vengono assegnati all’istituzione
scolastica e non al singolo alunno.
Il Direttore generale
(Guido di Stefano)