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Sostegno: Comunicazione posti di sostegno in deroga

Ministero Istruzione e Università

Dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia:

E’ noto che l’art. 35 della legge 27/12/2002 n. 289 affida ai Direttori Generali Regionali la competenza della istituzione di posti di sostegno in deroga ad integrazione di quelli previsti dal decreto interministeriale che  disciplina l’organico di diritto.

Ciò ha fatto venire meno, per i Dirigenti scolastici, ogni autonoma determina- zione in merito all’istituzione di posti di sostegno.

Le richieste di posti di sostegno in deroga dovranno, pertanto, essere avanzate nel rispetto della seguente procedura.

 

Dirigenti Scolastici

I Dirigenti scolastici avvieranno, ove non lo avessero già fatto in sede di organico di diritto, le procedure per le richieste di deroghe per gli alunni in situazioni di gravità. Tali richieste, documentate sulla base delle proposte del gruppo costituito ai sensi dell’art. 15 comma 2 della legge 104/92  dovranno tenere conto del processo di integrazione già realizzato, dei dati di contesto organizzativi e didattici. 

Nel caso di nuova iscrizione, i dirigenti scolastici assumeranno tutti gli elementi utili  in continuità con la scuola di provenienza dell’alunno.

Nel caso di nuova certificazione di alunni già iscritti nella scuola, si dovrà tener conto di quanto già conosciuto dell’alunno e degli interventi didattici finora realizzati.

E’ opportuno ricordare che non è l’autorità sanitaria a dover quantificare la necessità di ore di sostegno: l’autorità sanitaria certifica solo l’eventuale gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della l.104/92.

L’alunno disabile grave tuttavia, può non avere sempre necessità di sostegno come, per esempio,  il caso che veda gravemente compromessa la capacità motoria ma non le capacità cognitive (in casi simili vi sarà necessità di un assistente e non necessariamente di un docente di sostegno). E’ quindi evidente che la gravità in questione, ai fini scolastici, non sempre coincide con quanto espresso dal richiamato comma 3. Il riferimento alla legge 104/92 per individuare le condizioni di gravità è opportuno al fine di “fondare” su una base giuridico-concettuale comune gli atti conseguenti alla individuazione della persona avente diritto al sostegno per facilitare l’integrazione scolastica.  Ciò al fine di evitare  confusione considerando disabili allievi che si trovano in situazioni di “svantaggio socio-culturale”.

Per quanto riguarda il concetto di “deroga” si ricorda che essa viene comunque operata sul rapporto 1/138, previsto dalla legge 449/97.

Il docente di sostegno è solo parte  delle risorse che la scuola mette a disposizione dell’alunno in situazione di handicap: di tutti gli interventi e delle risorse presenti deve essere dato conto  nella documentazione.

In particolare, per  quanto riguarda, infine, le esigenze di personale assegnato dagli  Enti Locali,  i dirigenti scolastici prenderanno contatti con i servizi socio-assistenziali locali per individuare le necessità di personale per il supporto all'autonomia individuale e di relazione in particolare per quanto attiene l’assistenza specialistica.

Tali richieste possono comprendere, ove necessario, anche l’assistenza igienico personale che ai sensi della legge regionale n. 15 del 5/11/2004, art. 22 è tuttora competenza degli enti locali. Si ricorda in merito il protocollo di intesa sottoscritto con i rappresentanti dell’ANCI e dell’UPI nel decorso anno.

Per le azioni di supporto all’integrazione si rinvia alla nota MIUR del 27/7/2005 prot. N. 4798.

Si ricorda che la documentazione da inviare , ai sensi del DPR 24/2/94 e del D.M. 331/98, è la seguente:

Ø     Accertamento diagnostico rilasciato dalla ASL competente;

Ø     Diagnosi funzionale: precede l’inizio della frequenza scolastica ed è rilasciata dall’AUSL competente;

Ø     Profilo dinamico funzionale: si basa sulla diagnosi funzionale e viene redatto dall’unità multidisciplinare, dai docenti curricolari, dagli insegnanti specializzati con la collaborazione dei genitori degli alunni. Il P.D.F. è uno strumento che tende a raccordare le conoscenze sull’alunno sotto il profilo clinico-rieducativo  con quelle familiari per individuare obiettivi e modalità del processo di integrazione scolastica. Si tratta di un atto collegiale che va periodicamente verificato ed aggiornato.

Ø     Piano educativo individualizzato (P.E.I.), redatto congiuntamente dagli operatori delle A.S.L., dagli insegnanti curricolari, di sostegno e, ove presente, dall’operatore psicopedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell’alunno.

Ø     Progetto educativo-didattico: è previsto dal D.M. 331/98 ed è redatto dal Consiglio di intersezione, dal consiglio di interclasse, dal consiglio di classe e motiva, anche in base ai risultati pregressi, la richiesta di ore di sostegno. Anche il progetto educativo didattico è un atto collegiale che va periodicamente verificato ed aggiornato.

 

Le richieste motivate e documentate (documentazione incompleta non giustifica posti in deroga) verranno trasmesse al più presto, esclusivamente al C.S.A. territorialmente competente,  in ogni caso non oltre il 10 giugno 2006. Richieste tardive non potranno essere di regola accolte.

E’ anche noto il fenomeno del frequente trasferimento di alunni in situazione di handicap  tra scuole dello stesso comune: la richiesta di trasferimento potrà essere accolta dalla nuova scuola solo se la stessa dispone delle necessarie risorse e non potrà dare luogo a nuove richieste di posti in deroga che costituirebbero immotivate duplicazioni di interventi.

         

Centri Servizi Amministrativi

Ricevute le richieste delle scuole, acquisiranno sulle   stesse il parere del GLH (eventualmente integrato con la presenza di un NPI e/o uno psicologo) e, sulla base del parere, che non potrà prescindere dalla presenza e dalla adeguatezza della documentazione prevista, i Dirigenti dei C.S.A. trasmetteranno un prospetto con le proposte accolte e con l’indicazione delle ore ritenute necessarie. Il prospetto dovrà anche indicare, scuola per scuola, il numero degli alunni presi in considerazione ed, in conclusione,  il dato sintetico relativo agli alunni, ai posti ed alle eventuali ore. 

Nell’esame delle proposte dovrà anche essere considerato il quadro generale del territorio e le prevedibili disponibilità di professionalità opportune. Va anche considerato che il docente di sostegno svolge una delicata funzione volta all’integrazione scolastica dell’alunno in situazione di handicap ma non è il suo “assistente” personale e che le richieste di deroga, pur non legate a limiti numerici, debbono trovare puntuale giustificazione nella realtà quale è documentata negli atti: atti che debbono essere esaminati anche allo scopo  di poter evidenziare i progressi dell’alunno che dovrebbero concretizzarsi in diminuzione di esigenze di sostegno ed in promozione di apprendimento e socializzazione: non può che destare perplessità quanto emerge dalle statistiche che evidenziano come le esigenze di sostegno del singolo alunno, nella maggioranza dei casi, aumentano con il progredire degli studi anzicchè diminuire.

Il prospetto, sottoscritto dal Dirigente del C.S.A., dovrà contenere l’esplicita dichiarazione sulla presenza e l’adeguatezza della documentazione: non dovranno essere avanzate richieste di deroghe basate su documentazione incompleta qualunque sia la causa di tale incompletezza.

Al fine di evitare i problemi emersi in passato circa la congruenza dei dati comunicati (numero alunni, posti, ore) e quelli risultanti dal sistema informativo si fa presente che dovrà trovarsi puntuale riscontro nei dati acquisiti al sistema informativo per quanto attiene, ovviamente, il numero degli alunni in situazione di handicap. Il numero complessivo di alunni in situazione di handicap dovrà essere comunicato entro il 30 giugno 2006.

Il prospetto sopra descritto (allegato H) dovrà pervenire presso questa Direzione entro il 5/7/2006 per gli adempimenti di competenza.

La Direzione provvederà al più presto ad autorizzare i posti in deroga.

E’ opportuno ricordare alle scuole che i posti vengono assegnati all’istituzione scolastica e non al singolo alunno.

 

Il Direttore generale

(Guido di Stefano)

Allegato H









Postato il Domenica, 30 aprile 2006 ore 19:35:18 CEST di Renato Bonaccorso
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