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Personale ATA: Come si ripartisce il fondo di istituto per compensare le attività aggiuntive?

Normativa Utile

L’ ACCESSO AL FONDO DI ISTITUTO PER IL DIRETTORE SGA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE

PREMESSA

Il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola ( CCNL 24.7.2003 ) agli artt. 82 e 83 prevede il fondo dell’istituzione
scolastica finalizzato a retribuire le prestazioni aggiuntive rese (effettivamente rese ) dal personale docente educativo ed ata.
Le attività da retribuire , in correlazione con il piano dell’offerta formativa, sono quelle espressamente previste dall’art. 86 c.2 del citato ccnl , su delibera del Consiglio di Istituto che a tal fine acquisisce la delibera del Collegio dei Docenti (vedi art. 86 c.1 ). La delibera del Collegio dei Docenti riguarda ( ovviamente ) solo il personale docente, mentre per il personale ata si dovrà tener conto della proposta contenuta nel piano di lavoro che il Direttore sga è tenuto a presentare all’inizio dell’anno scolastico ( vedi art. 52 c.3 ).
Prima della delibera del Collegio dei Docenti e della proposta del Direttore sga è indispensabile definire e quantificare il fondo spettante, sulla base delle indicazioni contenute nella nota ministeriale prot. 1609 del 2.12.2003
( nota che dovrà essere aggiornata per effetto dell’art. 5 del CCNL 7.12.2005 e della legge finanziaria 2006 ).
La ripartizione del fondo deve tener conto delle consistenze organiche delle aree docenti e ata, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti e delle diverse esigenze didattiche e organizzative. La ripartizione è deliberata dal Consiglio di Istituto congiuntamente alle attività da retribuire Non ci sono regole per determinare la ripartizione del fondo ma se si vuole operare con criteri oggettivi predeterminati si può fare riferimento all’incidenza proporzionale delle diverse consistenze organiche
La delibera del Consiglio di Istituto deve precedere l’avvio della contrattazione integrativa di istituto e costituisce per la stessa un vincolo da osservare, unitamente al piano dell’offerta formativa e al programma annuale.
La contrattazione integrativa di istituto, che come detto segue la delibera del Consiglio di Istituto , stabilisce criteri e modalità per l’utilizzazione del personale da retribuire con il fondo e fissa le misure di alcuni compensi in base alle quote di parte del fondo assegnate a tal fine dalla deliberazione consiliare ( compensi per la flessibilità organizzativa e didattica e per i collaboratori del dirigente scolastico ). La stessa contrattazione stabilisce anche i compensi per le funzioni strumentali ( dei docenti ) e per gli incarichi specifici ( degli ata ) che, però, hanno finanziamenti specifici predeterminati aggiuntivi al fondo di istituto.
Nel rispetto della delibera del Consiglio di Istituto e della contrattazione integrativa , sempre di istituto, il dirigente scolastico e il direttore sga esplicano le funzioni gestionali di competenza, assegnando gli incarichi di prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) da retribuire con il fondo di istituto: il dirigente assegna gli incarichi ai docenti e al direttore sga ; il direttore sga assegna gli incarichi al personale ata.
Fatta questa puntuale ed argomentata premessa, ci occupiamo specificamente dell’accesso al fondo del direttore sga perché la categoria in parola è stata ed è ( insieme a quella dei dirigenti e degli assistenti amministrativi) quella maggiormente coinvolta nel processo di autonomia e decentramento delle scuole e perché sono presenti condotte dirigenziali e sindacali non sempre aderenti alle norme e rispettose della qualità e quantità di prestazioni lavorative che gravano sulla categoria in parola.

SITUAZIONI DI FATTO E RAGIONI DI DIRITTO

Il trattamento economico fondamentale del direttore sga non è omnicomprensivo e lo stesso ha diritto di accesso al fondo di istituto secondo quanto previsto dall’art. 87 c.3 lett. a e b ed anche in base all’art. 86 c. 2 lett. j.
La lett. a dell’art. 87 c. 3 consente l’accesso al fondo per compensi per lavoro straordinario fino ad un massimo di 100 ore annue ( vincolo assurdo, uniforme e privo di qualsiasi logica giustificazione, che riguarda solo il direttore sga ). La valutazione concreta delle ore di lavoro straordinario necessarie nell’interesse del buon andamento dei servizi amministrativi e generali spetta solo ed esclusivamente al dirigente scolastico, che autorizza il direttore sga o concorda con lo stesso le modalità ed i tempi di svolgimento del lavoro straordinario, nell’ambito della quota di fondo assegnata allo scopo dalla delibera consiliare.
La lett. b dell’art. 87 c. 3 consente l’accesso al fondo per attività e prestazioni aggiuntive ( anche costituenti intensificazione di prestazioni lavorative ) connesse a progetti finanziati con risorse UE, da enti pubblici e da soggetti privati. Se l’attività e la prestazione aggiuntiva può essere remunerata direttamente all’interno dei citati finanziamenti così si deve procedere, altrimenti occorre fare ricorso al fondo di istituto. Sono da intendersi soggetti privati anche i genitori degli alunni che versano contributi per realizzare progetti di ampliamento dell’offerta formativa( tra cui anche quelli per visite guidate e viaggi di istruzione, che notoriamente comportano una prestazione lavorativa in campo amministrativo-contabile di non poco rilievo) Anche in questo caso la valutazione concreta dell’attività e prestazione aggiuntiva spetta al dirigente scolastico, che deve conferire formale incarico indicando l’entità del compenso spettante per lo svolgimento del medesimo. Qualora il dirigente non dovesse procedere “d’ufficio” al conferimento di incarico di attività e prestazioni aggiuntive nelle situazioni indicate, il direttore dovrebbe formalmente sollecitare il conferimento dell’incarico medesimo, preannunciando in caso di diniego l’astensione dall’attività e prestazione aggiuntiva o, se questa risultasse inevitabile, il ricorso alle vie legali.
La lett. j dell’art. 86 c. 2 prevede compensi per il personale docente, educativo ed ata per ogni altra attività deliberata dal Consiglio di istituto nell’ambito del POF. Questa norma non esclude nessuno , nemmeno il direttore sga, ( lex ubi voluit dixit ed in questo caso non dice).
Pertanto, il Consiglio potrebbe deliberare come attività da retribuire per il direttore sga l’eventuale esercizio di funzioni dirigenziali delegate, tra cui rientra a pieno titolo l’attribuzione del compito di responsabile della privacy che non appartiene ai suoi doveri d’ufficio trattandosi di una facoltà spettante al titolare del trattamento dati (leggasi dirigente scolastico) . Alla delibera consiliare deve far seguito un formale provvedimento dirigenziale che indica le eventuali funzioni dirigenziali delegate e determina l’entità del compenso corrispondente all’esercizio delle funzioni medesime.

CONCLUSIONI

Da ricordare che va remunerato con il trattamento economico accessorio lo svolgimento di ogni attività che non costituisce compito e dovere d’ufficio e che per ciò stesso rappresenta una prestazione aggiuntiva. In questi casi tra prestazione e retribuzione si determina una corrispondenza diretta, che si traduce per il prestatore in un diritto soggettivo perfetto, concretamente e giuridicamente esigibile.
Come dimostrato l’accesso al fondo di istituto per il direttore sga ( come per ogni altra categoria di personale ) non dipende direttamente dalla contrattazione integrativa di istituto ma dalla deliberazione del Consiglio di Istituto e dai provvedimenti del dirigente scolastico, che può e deve svolgere le sue funzioni ed assumersi le conseguenti responsabilità senza trincerarsi dietro condizionamenti “contrattuali “inesistenti e che nessuno può imporgli.

Lì 3 gennaio 2006 IL PRESIDENTE
Giorgio GERMANI
 









Postato il Sabato, 07 gennaio 2006 ore 20:22:00 CET di Salvatore Indelicato
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