L’ ACCESSO AL FONDO DI ISTITUTO PER IL DIRETTORE SGA DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE ED EDUCATIVE
PREMESSA
Il
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola ( CCNL
24.7.2003 ) agli artt. 82 e 83 prevede il fondo dell’istituzione
scolastica finalizzato a retribuire le prestazioni aggiuntive rese
(effettivamente rese ) dal personale docente educativo ed ata.
Le attività da retribuire , in correlazione con il piano dell’offerta formativa,
sono quelle espressamente previste dall’art. 86 c.2 del citato ccnl , su
delibera del Consiglio di Istituto che a tal fine acquisisce la delibera del
Collegio dei Docenti (vedi art. 86 c.1 ). La delibera del Collegio dei Docenti
riguarda ( ovviamente ) solo il personale docente, mentre per il personale ata
si dovrà tener conto della proposta contenuta nel piano di lavoro che il
Direttore sga è tenuto a presentare all’inizio dell’anno scolastico ( vedi art.
52 c.3 ).
Prima della delibera del Collegio dei Docenti e della proposta del Direttore sga
è indispensabile definire e quantificare il fondo spettante, sulla base delle
indicazioni contenute nella nota ministeriale prot. 1609 del 2.12.2003
( nota che dovrà essere aggiornata per effetto dell’art. 5 del CCNL 7.12.2005 e
della legge finanziaria 2006 ).
La ripartizione del fondo deve tener conto delle consistenze organiche delle
aree docenti e ata, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti e
delle diverse esigenze didattiche e organizzative. La ripartizione è deliberata
dal Consiglio di Istituto congiuntamente alle attività da retribuire Non ci sono
regole per determinare la ripartizione del fondo ma se si vuole operare con
criteri oggettivi predeterminati si può fare riferimento all’incidenza
proporzionale delle diverse consistenze organiche
La delibera del Consiglio di Istituto deve precedere l’avvio della
contrattazione integrativa di istituto e costituisce per la stessa un vincolo da
osservare, unitamente al piano dell’offerta formativa e al programma annuale.
La contrattazione integrativa di istituto, che come detto segue la delibera del
Consiglio di Istituto , stabilisce criteri e modalità per l’utilizzazione del
personale da retribuire con il fondo e fissa le misure di alcuni compensi in
base alle quote di parte del fondo assegnate a tal fine dalla deliberazione
consiliare ( compensi per la flessibilità organizzativa e didattica e per i
collaboratori del dirigente scolastico ). La stessa contrattazione stabilisce
anche i compensi per le funzioni strumentali ( dei docenti ) e per gli incarichi
specifici ( degli ata ) che, però, hanno finanziamenti specifici predeterminati
aggiuntivi al fondo di istituto.
Nel rispetto della delibera del Consiglio di Istituto e della contrattazione
integrativa , sempre di istituto, il dirigente scolastico e il direttore sga
esplicano le funzioni gestionali di competenza, assegnando gli incarichi di
prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) da retribuire
con il fondo di istituto: il dirigente assegna gli incarichi ai docenti e al
direttore sga ; il direttore sga assegna gli incarichi al personale ata.
Fatta questa puntuale ed argomentata premessa, ci occupiamo specificamente
dell’accesso al fondo del direttore sga perché la categoria in parola è stata ed
è ( insieme a quella dei dirigenti e degli assistenti amministrativi) quella
maggiormente coinvolta nel processo di autonomia e decentramento delle scuole e
perché sono presenti condotte dirigenziali e sindacali non sempre aderenti alle
norme e rispettose della qualità e quantità di prestazioni lavorative che
gravano sulla categoria in parola.
SITUAZIONI DI FATTO E RAGIONI DI DIRITTO
Il trattamento economico fondamentale del direttore sga non è omnicomprensivo e
lo stesso ha diritto di accesso al fondo di istituto secondo quanto previsto
dall’art. 87 c.3 lett. a e b ed anche in base all’art. 86 c. 2 lett. j.
La lett. a dell’art. 87 c. 3 consente l’accesso al fondo per compensi per lavoro
straordinario fino ad un massimo di 100 ore annue ( vincolo assurdo, uniforme e
privo di qualsiasi logica giustificazione, che riguarda solo il direttore sga ).
La valutazione concreta delle ore di lavoro straordinario necessarie
nell’interesse del buon andamento dei servizi amministrativi e generali spetta
solo ed esclusivamente al dirigente scolastico, che autorizza il direttore sga o
concorda con lo stesso le modalità ed i tempi di svolgimento del lavoro
straordinario, nell’ambito della quota di fondo assegnata allo scopo dalla
delibera consiliare.
La lett. b dell’art. 87 c. 3 consente l’accesso al fondo per attività e
prestazioni aggiuntive ( anche costituenti intensificazione di prestazioni
lavorative ) connesse a progetti finanziati con risorse UE, da enti pubblici e
da soggetti privati. Se l’attività e la prestazione aggiuntiva può essere
remunerata direttamente all’interno dei citati finanziamenti così si deve
procedere, altrimenti occorre fare ricorso al fondo di istituto. Sono da
intendersi soggetti privati anche i genitori degli alunni che versano contributi
per realizzare progetti di ampliamento dell’offerta formativa( tra cui anche
quelli per visite guidate e viaggi di istruzione, che notoriamente comportano
una prestazione lavorativa in campo amministrativo-contabile di non poco
rilievo) Anche in questo caso la valutazione concreta dell’attività e
prestazione aggiuntiva spetta al dirigente scolastico, che deve conferire
formale incarico indicando l’entità del compenso spettante per lo svolgimento
del medesimo. Qualora il dirigente non dovesse procedere “d’ufficio” al
conferimento di incarico di attività e prestazioni aggiuntive nelle situazioni
indicate, il direttore dovrebbe formalmente sollecitare il conferimento
dell’incarico medesimo, preannunciando in caso di diniego l’astensione
dall’attività e prestazione aggiuntiva o, se questa risultasse inevitabile, il
ricorso alle vie legali.
La lett. j dell’art. 86 c. 2 prevede compensi per il personale docente,
educativo ed ata per ogni altra attività deliberata dal Consiglio di istituto
nell’ambito del POF. Questa norma non esclude nessuno , nemmeno il direttore sga,
( lex ubi voluit dixit ed in questo caso non dice).
Pertanto, il Consiglio potrebbe deliberare come attività da retribuire per il
direttore sga l’eventuale esercizio di funzioni dirigenziali delegate, tra cui
rientra a pieno titolo l’attribuzione del compito di responsabile della privacy
che non appartiene ai suoi doveri d’ufficio trattandosi di una facoltà spettante
al titolare del trattamento dati (leggasi dirigente scolastico) . Alla delibera
consiliare deve far seguito un formale provvedimento dirigenziale che indica le
eventuali funzioni dirigenziali delegate e determina l’entità del compenso
corrispondente all’esercizio delle funzioni medesime.
CONCLUSIONI
Da ricordare che va remunerato con il trattamento economico accessorio lo
svolgimento di ogni attività che non costituisce compito e dovere d’ufficio e
che per ciò stesso rappresenta una prestazione aggiuntiva. In questi casi tra
prestazione e retribuzione si determina una corrispondenza diretta, che si
traduce per il prestatore in un diritto soggettivo perfetto, concretamente e
giuridicamente esigibile.
Come dimostrato l’accesso al fondo di istituto per il direttore sga ( come per
ogni altra categoria di personale ) non dipende direttamente dalla
contrattazione integrativa di istituto ma dalla deliberazione del Consiglio di
Istituto e dai provvedimenti del dirigente scolastico, che può e deve svolgere
le sue funzioni ed assumersi le conseguenti responsabilità senza trincerarsi
dietro condizionamenti “contrattuali “inesistenti e che nessuno può imporgli.
Lì 3 gennaio 2006 IL PRESIDENTE
Giorgio GERMANI