Molti colleghi precari, a tempo determinato su nomina del dirigente scolastico, hanno il contratto che scade il 21 dicembre. In alcuni casi il docente titolare ha chiesto un periodo di sospensione che va oltre il 7 gennaio. Solo in un caso invece anche la richiesta del titolare coincide con il contratto del docente supplente. I colleghi chiedono:
a) il 7 gennaio le scuole (avendo licenziato i supplenti) dovranno scorrere nuovamente le graduatorie (con un prevedibile caos e girandola di nuovi insegnanti nelle classi)?;
b) nel caso sia lo stesso docente a ricoprire lo stesso incarico, avrà diritto al pagamento delle vacanze di natale? cioè, la normativa che valeva lo scorso anno scolastico (quella dei 7 giorni prima e dopo), vale ancora?;
c) questi contratti stipulati dai dirigenti scolastici su cattedre il cui titolare è in aspettativa oltre il 7 gennaio sono legittimi?
Risposta:
a) No. "Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni” (art. 7 DM 201/2000).
b) Si. “Qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno 7gg all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero … sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio” (art. 47, comma 4 CCNL 95).
c) In che senso "legittimi"? Ai sensi dell'art.12 del DM 103/2001, la proposta di assunzione deve già contenere la durata della supplenza determinata dall'assenza del titolare.
Risponde Ferdinando Alliata
Cobas-Scuola di Palermo
a) il 7 gennaio le scuole (avendo licenziato i supplenti) dovranno scorrere nuovamente le graduatorie (con un prevedibile caos e girandola di nuovi insegnanti nelle classi)?;
b) nel caso sia lo stesso docente a ricoprire lo stesso incarico, avrà diritto al pagamento delle vacanze di natale? cioè, la normativa che valeva lo scorso anno scolastico (quella dei 7 giorni prima e dopo), vale ancora?;
c) questi contratti stipulati dai dirigenti scolastici su cattedre il cui titolare è in aspettativa oltre il 7 gennaio sono legittimi?
Risposta:
a) No. "Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni” (art. 7 DM 201/2000).
b) Si. “Qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno 7gg all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero … sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio” (art. 47, comma 4 CCNL 95).
c) In che senso "legittimi"? Ai sensi dell'art.12 del DM 103/2001, la proposta di assunzione deve già contenere la durata della supplenza determinata dall'assenza del titolare.
Risponde Ferdinando Alliata
Cobas-Scuola di Palermo