Interrogazione del Sen. Manzione su doppio punteggio
10 ottobre 2005 - Resoconto stenografico della seduta n. 876 del 04/10/2005
Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che: il punto B. 3), lettera b-bis), della tabella di valutazione annessa al decreto-legge n. 97 del 7 aprile 2004, recante "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di università", convertito dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 (successivamente oggetto di una interpretazione autentica contenuta nell'art.8 - nonies del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186), ha modificato i criteri di valutazione dei titoli in base ai quali sono attribuiti i punteggi al personale docente della scuola, prevedendo - fra l'altro - che "il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari" deve essere valutato in misura doppia e che "si intendono quali scuole di montagna quelle aventi sede in località situate sopra i 600 metri dal livello del mare";
tale disposizione, seppure ispirata dal condivisibile obiettivo di riconoscere il valore peculiare del servizio svolto dagli insegnanti precari in sedi disagiate del territorio, nei fatti si è dimostrata gravemente lesiva dei diritti quesiti, incidendo direttamente sul posizionamento in graduatoria di tutti gli insegnanti ammessi alla nuova valutazione dei titoli;
in particolare, l'attuale configurazione dei criteri di accesso alle graduatorie ha penalizzato ingiustificatamente i docenti con maggiore anzianità di servizio, in relazione a scelte di carriera effettuate necessariamente senza consapevolezza di benefici futuri; la disposizione citata, introducendo una valutazione retroattiva delle prestazioni effettuate, risulta palesemente censurabile da parte della Corte costituzionale, in quanto gravemente lesiva del principio di uguaglianza;
occorre considerare, poi, che risultano indebitamente danneggiati quei "professori precari" che risiedono in province con ridottissime sedi montane (quali ad esempio la provincia di Salerno), giacché i docenti di altre province (montuose) confinanti - avendo goduto del raddoppio retroattivo del punteggio - hanno trovato inaspettatamente vantaggioso trasferirsi, per usufruire così ingiustamente di una migliore posizione nelle graduatorie per le immissioni in ruolo e per gli incarichi a tempo indeterminato;
l'anomalia della citata disposizione di legge la si coglie ancor più considerando, ad esempio, che i "docenti naturalmente residenti in comuni montani" riescono così ad acquisire - senza fatica o disagio alcuno - il doppio del punteggio di chi, invece, è costretto a compiere diverse decine di chilometri ogni giorno per raggiungere sedi geograficamente molto scomode, anche se non classificabili formalmente montane,
si chiede di sapere se il Governo non ritenga di dover sollecitamente intervenire con un provvedimento d'urgenza orientato a sanare i segnalati profili di illegittimità, attraverso una modifica della disposizione riferita alla valutazione delle prestazioni svolte nelle scuole di montagna, a tutela della legittimità della nuova disciplina, ferma restando la possibilità di valutare, in altra sede legislativa, specifiche misure per la valorizzazione del servizio scolastico svolto in sedi o contesti socio-ambientali disagiati a tal fine opportunamente individuati
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