Benvenuto su AetnaNet
 Nuovo Utente / Login Utente 580774179 pagine viste dal Gennaio 2002 fino ad oggi 11170 Utenti registrati   
Sezioni
Consorzio
Home
Login
Progetto
Organizzazione
Scuole Aetnanet
Pubblicità
Convenzione Consult Service Management srl
Contattaci
Registrati

News
Aggiornamento
Associazioni
Attenti al lupo
Concorso Docenti
Costume e società
Eventi
Istituzioni
Istituzioni scolastiche
Manifest. non gov.
Opinioni
Progetti PON
Recensioni
Satira
Sondaggi
Sostegno
TFA
U.S.P.
U.S.R.
Vi racconto ...

Didattica
Umanistiche
Scientifiche
Lingue straniere
Giuridico-economiche
Nuove Tecnologie
Programmazioni
Formazione Professionale
Formazione Superiore
Diversamente abili

Utility
Download
Registrati
Statistiche Web
Statistiche Sito
Privacy Policy
Cookie Policy


Top Five Mese
i 5 articoli più letti del mese
marzo 2024

Studere ludendo et promovendo
di a-oliva
1044 letture

La tematizzazione dei conflitti nella letteratura Italiana Otto-Novecentesca
di m-nicotra
552 letture

Personale docente ed educativo – Avviso di apertura istanza aggiornamento Graduatorie ad Esaurimento valide per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026
di a-oliva
446 letture

O.M. n. 31 del 23/02/2024 – Mobilità del personale docente di religione cattolica per l’a. s. 2024/2025 – Istruzioni Operative
di a-oliva
438 letture

Riccardo Grasso, sindaco dei ragazzi di Acireale
di a-oliva
344 letture


Top Redattori 2016
· Giuseppe Adernò (Dir.)
· Antonia Vetro
· Michelangelo Nicotra
· Redazione
· Andrea Oliva
· Angelo Battiato
· Rosita Ansaldi
· Nuccio Palumbo
· Filippo Laganà
· Salvatore Indelicato
· Carmelo Torrisi
· Camillo Bella
· Renato Bonaccorso
· Christian Citraro
· Patrizia Bellia
· Sergio Garofalo
· Ornella D'Angelo
· Giuseppina Rasà
· Sebastiano D'Achille
· Santa Tricomi
· Alfio Petrone
· Marco Pappalardo
· Francesca Condorelli
· Salvatore Di Masi

tutti i redattori


USP Sicilia


Categorie
· Tutte le Categorie
· Aggiornamento
· Alternanza Scuola Lavoro
· Ambiente
· Assunzioni
· Attenti al lupo
· Bonus premiale
· Bullismo e Cyberbullismo
· Burocrazia
· Calendario scolastico
· Carta del Docente
· Concorsi
· Concorso Docenti
· Consorzio
· Contratto
· Costume e società
· CPIA
· Cultura e spettacolo
· Cultura Ludica
· Decreti
· Didattica
· Didattica a distanza
· Dirigenti Scolastici
· Dispersione scolastica
· Disponibilità
· Diversamente abili
· Docenti inidonei
· Erasmus+
· Esame di Stato
· Formazione Professionale
· Formazione Superiore
· Giuridico-economiche
· Graduatorie
· Incontri
· Indagini statistiche
· Integrazione sociale
· INVALSI
· Iscrizioni
· Lavoro
· Le Quotidiane domande
· Learning World
· Leggi
· Lingue straniere
· Manifestazioni non governative
· Mobilità
· Natura e Co-Scienza
· News
· Nuove Tecnologie
· Open Day
· Organico diritto&fatto
· Pensioni
· Percorsi didattici
· Permessi studio
· Personale ATA
· PNSD
· Precariato
· Previdenza
· Progetti
· Progetti PON
· Programmi Ministeriali
· PTOF
· Quesiti
· Reclutamento Docenti
· Retribuzioni
· Riforma
· RSU
· Salute
· Satira
· Scientifiche
· Scuola pubblica e o privata
· Sicurezza
· SOFIA - Formazione
· Sostegno
· Spazio SSIS
· Spesa pubblica
· Sport
· Strumenti didattici
· Supplenze
· TFA e PAS
· TFR
· Umanistiche
· Università
· Utilizzazione e Assegnazione
· Vi racconto ...
· Viaggi d'istruzione
· Voce alla Scuola


Articoli Random

Giurisprudenza
Giurisprudenza

·La negoziazione assistita
·Il Tribunale di Roma, in una recente sentenza, ha sancito il valore abilitante della laurea unitamente ai 24 cfu in materie psico-antropo-pedagogiche
·Corte D’Appello di Bologna: - Il D.S. non può comminare una sanzione di sospensione dal servizio per i docenti. Grande vittoria del Sindacato 'Politeia Scuola'
·Il caso dei DM, lungo quasi venti anni!
·Il Tar del Lazio accoglie il ricorso dei docenti di Geografia contro lo scandalo delle cattedre atipiche


Scuole Polo
· ITI Cannizzaro - Catania
· ITI Ferraris - Acireale
· ITC Arcoleo - Caltagirone
· IC Petrarca - Catania
· LS Boggio Lera - Catania
· CD Don Milani - Randazzo
· SM Macherione - Giarre
· IC Dusmet - Nicolosi
· LS Majorana - Scordia
· IIS Majorana - P.zza Armerina

Tutte le scuole del Consorzio


I blog sulla Rete
Blog di opinione
· Coordinamento docenti A042
· Regolaritè e trasparenza nella scuola
· Coordinamento Lavoratori della Scuola 3 Ottobre
· Coordinamento Precari Scuola
· Insegnanti di Sostegno
· No congelamento - Si trasferimento - No tagli
· Associazione Docenti Invisibili da Abilitare

Blog di didattica
· AltraScuola
· Atuttoscuola
· Bricks
· E-didablog
· La scuola iblea
· MaestroAlberto
· LauraProperzi
· SabrinaPacini
· TecnologiaEducatica
· PensieroFilosofico


Leggi: ASSUNZIONE E GRAVIDANZA DELLE SUPPLENTI

Comunicati
Quando arriva la cicogna: assunzione e gravidanza delle supplenti. di Laura Razzano, dal SAM - Gilda del 22/8/2005 Con l’entrata in vigore del T.U. sui congedi di maternità e paternità (D.L.vo n.l51/200l), le norme del CCNL 24/712003 (Art. 12) e quelle indicate nella sequenza contrattuale relativa all’Art. 142 comma 4, del CCNL 24/7/2003 (sottoscritte il 2/2/2005) è sancita un’assoluta identità di trattamento, sia giuridico che economico, tra le docenti di ruolo o supplenti. Le insegnanti neonominate, che alla data dell’assunzione in servizio si trovassero in astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, hanno diritto, dalla data di stipula del contratto, allo stesso trattamento economico previsto per il personale con contratto a tempo indeterminato. Il rapporto di lavoro si perfeziona con la sola accettazione del contratto; non è pretesa l’assunzione in servizio per avere diritto alla retribuzione. Il personale supplente annuale o supplente temporaneo che, al momento del conferimento della supplenza, si trovasse in astensione obbligatoria, successivamente all’accettazione della nomina, vedrà valutato tutto il periodo di astensione obbligatoria, sia ai fini giuridici, sia ai fini economici, nei termini della durata del rapporto di lavoro. Il trattamento giuridico ed economico delle lavoratrici a tempo determinato impossibilitate a perfezionare il rapporto di lavoro, con l’assunzione del servizio, a causa dell’astensione obbligatoria, è regolato dall’art. 12 del CCNL 24/7/200 3 e dall’art. 56 del TU. n. 151/2001 come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 115/2003. La norma stabilisce che alle lavoratrici, al termine dei periodi di astensione obbligatoria per maternità deve essere garantita, nei limiti di durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, “la conservazione del posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, a rientrare in servizio nella stessa unità produttiva.” Il periodo di conservazione del posto è considerato anzianità di servizio a tutti gli effetti. Per perfezionare il rapporto di lavoro, con il relativo diritto alla retribuzione, è necessaria una semplice accettazione del contratto di lavoro, cioè non è richiesto che ci sia l’effettiva assunzione del servizio. L’insegnante, lavoratrice madre, accettando un contratto di supplenza temporanea o annuale durante il periodo di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio o, di astensione anticipata per gravi complicanze della gestione, ha diritto alla valutazione, ai fini giuridici, come effettivo servizio, del periodo di astensione obbligatoria, nei limiti di durata del rapporto di lavoro, e al trattamento economico intero (Art. 12 del CCNL 24/7/2003) per tutta la durata del rapporto di lavoro. Per i periodi di astensione dal lavoro, successivi alla scadenza del contratto, la supplente percepirà l’indennità di maternità all’8O% . La lavoratrice in astensione obbligatoria, destinataria del contratto di supplenza annuale o temporanea, anche se impossibilitata ad assumere effettivo servizio, otterrà un contratto e per tutta la sua durata conserverà il posto e la retribuzione. Il servizio, anche se non effettivamente prestato, sarà considerato valido ai fini giuridici ed economici. Per sostituire il supplente in astensione obbligatoria il D.S. assumerà un altro supplente che segua nella graduatoria interna di Istituto prevedendo una clausola di risoluzione dello stesso, a favore della prima supplente in astensione obbligatoria, qualora si dovesse verificare la cessazione dell’impedimento legale nell’ambito della durata del contratto di lavoro. E’ garantito, infatti, alla supplente in astensione, entro i limiti di durata del contratto di lavoro a tempo determinato, il diritto alla conservazione del posto, e quindi il diritto ad occupare il posto appena sia possibile riprendere servizio. L’eventuale proroga del contratto nel caso in cui l’assenza del titolare, sul cui posto si è conferita la supplenza temporanea, quando la stessa si protragga senza soluzione di continuità, per un altro periodo pone alcuni interrogativi. La proroga del contratto sarà data al secondo supplente, di fatto in servizio, o anche al supplente in maternità? Il Ministero della Istruzione aveva impartito, con il telex prot. n. 35 (18 03-85),istruzioni in base alle quali pareva che, nel caso di prosecuzione dell’assenza da parte del docente titolare, la supplente temporanea in astensione obbligatoria non avesse diritto a proroga della supplenza. Due decisioni successive e del tutto divergenti del Consiglio di Stato hanno creato non poca confusione: la prima dell’ 8 gennaio 91, n 4, contraddiceva la posizione del Ministero e la seconda decisione della VI sezione del 3/2/94, n. 95, per salvaguardare la continuità didattica confermava l’indirizzo espresso dal Ministero. Il Regolamento sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente (D.M. 25 maggio 2000, n. 101 (Art. 7, punto 3) chiarisce: “Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo dal giorno festivo o da giorno libero dall’ insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.” Per prorogare il contratto occorre che sia ancora pienamente operante, non scaduto, la proroga è, infatti, dal punto di vista giuridico, ciò che consente ad un contratto di estendere i propri effetti oltre la scadenza fissata, solo in questo caso l’amministrazione dispone del potere di proroga, il rinnovo, benché possa avere identico contenuto, è un istituto diverso, un nuovo contratto, con decorrenza successiva alla scadenza dell’atto originario. Il rinnovo può avvenire, successivamente alla scadenza dell’atto da rinnovare, nel caso della conferma del docente di cui parla il comma 4 dell’art. 7 del Regolamento: “Nel caso in cui al primo periodo di assenza del titolare ne segue un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni”. La proroga non è un nuovo provvedimento, ma consente ad un medesimo contratto di sviluppare i suoi effetti più a lungo. Il rapporto di lavoro della lavoratrice a tempo determinato, impossibilitata a perfezionare il rapporto di lavoro a causa dell’astensione obbligatoria, però: - è stato equiparato a tutti gli effetti giuridici ed economici a quello della lavoratrice a tempo indeterminato; - la lavoratrice è tutelata dalla legge sulla maternità che ne vieta il licenziamento. La mancata proroga del contratto, costituisce un atto discriminatorio lesivo del diritto della lavoratrice di ottenere la prosecuzione del rapporto di lavoro; infatti il congedo per maternità potrebbe scadere prima della durata del contratto prorogato e la lavoratrice avrebbe tutti i diritti di riprendere il lavoro. Se l’assenza del titolare, sul cui posto è stata conferita una supplenza temporanea, dovesse protrarsi, senza soluzione di continuità, per un ulteriore periodo, la proroga del contratto dev’essere disposta, sia nei confronti del secondo supplente, di fatto in servizio, sia nei confronti del primo supplente in astensione obbligatoria, in quanto con la proroga non si è in presenza di un nuovo contratto, ma dello stesso contratto i cui effetti sono stati prorogati. In base al Testo unico sulla maternità e paternità, a mio parere, la supplente in astensione obbligatoria ha diritto alla conservazione del posto per tutta la durata dell’assenza del titolare (comprese le possibili proroghe) e non solamente per il periodo del primo rapporto di lavoro.








Postato il Martedì, 23 agosto 2005 ore 01:00:00 CEST di Silvana La Porta
Annunci Google



Mi piace
Punteggio Medio: 4.52
Voti: 17


Dai un voto a questo articolo:

Eccellente
Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente



Opzioni

 Pagina Stampabile Pagina Stampabile

 Invia questo Articolo ad un Amico Invia questo Articolo ad un Amico



contattaci info@aetnanet.org
scrivi al webmaster webmaster@aetnanet.org


I contenuti di Aetnanet.org possono essere riprodotti, distribuiti, comunicati al pubblico, esposti al pubblico, rappresentati, eseguiti e recitati, alla condizione che si attribuisca sempre la paternità dell'opera e che la si indichi esplicitamente
Creative Commons License

powered by PHPNuke - created by Mikedo.it - designed by Clan Themes


PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Generazione pagina: 0.44 Secondi