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Leggi: NOTA OPERATIVA N. 28 - INPDAP - del 02/08/2005

Comunicati
 

INPDAP - recepisce il Decreto del 17/05/2005 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che individua i comuni "soggetti alla cenere vulcanica" - G.U. n. 139 del 17/06/2005 . Si riportano le tre normative ...

 

 

 

NOTA OPERATIVA N. 28 - INPDAP - del 02/08/2005

 

OGGETTO: Differimento del termine di sospensione degli adempimenti e versamenti tributari, a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio della provincia di Catania, nell’anno 2002.

 

Con circolare n. 32 del 25.05.2004 era stato disposto, come è noto, il differimento dei termini relativi ad adempimenti di obblighi fiscali a favore dei soggetti colpiti dalle calamità naturali residenti nei comuni della provincia di Catania, in applicazione dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004 n. 3354, al 31 marzo 2005.

 

Si fa presente che il decreto 17 maggio 2005 del Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 in data 23 maggio 2005 ha ulteriormente differito al 15 dicembre 2005 i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari nei confronti dei soggetti residenti, alla data del 29 ottobre 2002, nei comuni della provincia di Catania, interessati direttamente dall’eruzione del vulcano Etna.

 

per il Dirigente Generale

(Dr. Costanzo Gala)

il Dirigente

(Dr. Vincenzo Caridi)

F.to Caridi

 

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Decreto del 17/05/2005

 

Titolo del provvedimento:

Differimento del termine di sospensione degli adempimenti e versamenti tributari, a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio della provincia di Catania, nell'anno 2002.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23/05/2005)

 

Preambolo

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire con proprio decreto, il termine per

l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

 

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministri del tesoro e delle finanze;

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Catania, in conseguenza dei gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna e degli eventi sismici concernenti la medesima area;

 

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, con il quale e' stato previsto che, a seguito dei suddetti fenomeni eruttivi e sismici, con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge n. 212 del 2000 sono sospesi i termini per l'adempimento degli obblighi di natura tributaria;

 

Visto il proprio decreto del 14 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, con il quale sono stati sospesi i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, aventi scadenza nel periodo dal 29 ottobre 2002 al 31 marzo 2003, a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale od operativa, alla data del 29 ottobre 2002, nei comuni della provincia di Catania, interessati direttamente dall'eruzione del vulcano Etna, e da ordinanze sindacali di sgombero;

 

Visto l'art. 10, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3315 del 2 ottobre 2003, con il quale e' stato differito al 31 marzo 2004 il suddetto termine di scadenza della sospensione;

 

Visto l'art. 4, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3354 del 7 maggio 2004, con il quale e' stato ulteriormente differito al 31 marzo 2005 il termine di scadenza dalla sospensione;

 

Visto il comma 3 del predetto art. 4 dell'ordinanza n. 3354 del 2004, con il quale e' stato previsto, tra l'altro, che gli adempimenti ed i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione sono effettuati dal primo aprile 2005 mediante rateizzazione pari ad otto volte il periodo di durata della sospensione;

 

Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2005, e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area verificatisi nel mese di ottobre 2002;

 

Decreta:

 

art. 1

 

Termine di scadenza

 

1. Il termine di scadenza della sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari a favore dei soggetti indicati con il proprio decreto del 14 novembre 2002, e' differito al 15 dicembre 2005.

 

2. I versamenti tributari non eseguiti per effetto della

sospensione, che decorre dal 29 ottobre 2002 fino alla suddetta data del 15 dicembre 2005, sono effettuati in unica soluzione entro il 16 dicembre 2005, ovvero, a decorrere da tale ultima data e senza aggravio di sanzioni e di interessi, mediante rateizzazione mensile

pari, al massimo, ad otto volte il periodo di sospensione.

 

3. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di gennaio 2006.

 

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 17 maggio 2005

Il Ministro: Siniscalco

 

Ulteriori misure urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici e vulcanici nel territorio della provincia di Catania.

(Ordinanza n. 3442).

(G.U. n. 139 del 17/06/2005)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto l’art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l’art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo

31 marzo 1998, n. 112;

 

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 2002, con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all’attività vulcanica dell’Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2005 concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2005, del sopra citato stato d’emergenza;

 

Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con

modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante

«Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle

calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile»;

 

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del

29 novembre 2002, n. 3254, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area»;

 

Vista la nota del 25 gennaio 2005 del Direttore generale della

Direzione centrale entrate contributive dell'Istituto nazionale di previdenza sociale concernente, tra l'altro, la richiesta di

chiarimenti circa l'esatta individuazione dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2002;

 

Vista la nota del 9 febbraio 2005 con la quale il Direttore

generale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti

dell'Amministrazione pubblica ha comunicato di sospendere

l'erogazione dei contributi da corrispondere ai soggetti aventi sede legale od operativa nei territori colpiti dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della provincia di Catania nel mese di ottobre 2002;

 

Vista la nota n. 6011 del 18 marzo 2005 del Ministro dell'economia e delle finanze, con la quale, in ordine agli effetti prodotti dai provvedimenti adottati in materia di sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, si partecipa che dette determinazioni hanno causato una cospicua dilatazione temporale del recupero delle somme non introitate, con effetti finanziari insostenibili sulla finanza pubblica;

 

Ritenuto che l'attuale situazione di grave criticità sia per

l'aspetto dei pregiudizi derivanti alla collettività interessata dagli eventi calamitosi, che per i profili di natura finanziaria, comporta la necessità di una valutazione comparativa dei contrapposti interessi pubblici e privati;

 

Considerato che in conseguenza delle sospensione dei rimborsi, da parte degli enti previdenziali, dovuti ai soggetti aventi sede legale od operativa nei territori colpiti dagli eventi calamitosi della provincia di Catania, ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3254 del 2002, e’ ineludibile l’esigenza di individuare con ogni urgenza i comuni che hanno subito effettivamente danni in conseguenza dei noti eventi calamitosi del 2002, adottando le necessarie iniziative di contemperamento degli interessi pubblici e privati coinvolti;

 

Ravvisata, quindi la necessità di adottare un’ordinanza di

protezione civile finalizzata ad evitare un insostenibile

indebitamento degli enti previdenziali nonché ad individuare i

soggetti che hanno subito reale pregiudizio dagli eventi calamitosi in questione;

 

Vista la nota del 18 aprile 2005, con la quale il Dipartimento

della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha segnalato alla regione Siciliana la summenzionata situazione di criticità, rappresentando, nel contempo, la necessità dell’adozione di un’ordinanza di protezione civile incidente sugli effetti prodotti dai provvedimenti precedentemente adottati in materia;

D’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e di cui alla nota del 4 maggio 2005;

 

Acquisita l'intesa della regione Siciliana con nota del 1° giugno 2005;

 

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

Dispone:

 

Art. 1.

 

1. L'elenco dei comuni della regione Siciliana interessati dagli eventi calamitosi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2002 e' il seguente:

 

Belpasso;

Castiglione di Sicilia;

Linguaglossa;

Nicolosi;

Ragalna;

Acireale;

Milo;

Piedimonte Etneo;

Santa Venerina;

Zafferana Etnea;

Giarre;

Sant'Alfio;

Acicatena.

 

2. La sospensione dei versamenti dei contributi e premi prevista dall'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, n. 3254, e successive modificazioni, si applica nei confronti dei datori di lavoro privati aventi sede legale od operativa nei comuni di cui al comma 1.

 

Art. 2.

 

1. Gli Enti previdenziali disciplinano le modalita' di recupero dei contributi sospesi, che devono essere restituiti da parte dei soggetti di cui all'art. 1, comma 2, mediante rate mensili pari al numero dei mesi interi di durata della sospensione.

 

2. I contributi e premi sospesi alla data di pubblicazione della presente ordinanza, in favore dei soggetti diversi da quelli contemplati dall'art. 1 del presente provvedimento, sono oggetto di ripetizione sulla base di un apposito piano di rientro della durata massima di ventiquattro mesi predisposto dagli Enti competenti, che tiene conto, ove possibile, della situazione economica di ogni singolo soggetto debitore.

 

3. Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, sono abrogate le disposizioni previste dall’art. 5 ordinanze di protezione civile n. 3254/2002, e successive modificazioni, in contrasto con il presente provvedimento.

 

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.

 

Roma, 10 giugno 2005

 

Il Presidente: Berlusconi









Postato il Martedì, 16 agosto 2005 ore 12:51:48 CEST di Salvatore Ravida
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