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Riforma: RIFORMA II° CICLO : TESTO AUTENTICO APPROVATO DAL C.d.M

Comunicati

UFFICIO LEGISLATIVO

Schema di decreto legislativo concernente le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante: "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale", in particolare gli articoli 1,2,3 e 7;
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004 n.59 recante "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n.53";
VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286 concernente "Istituzione del servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53";
VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n.53";
VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77 recante "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53";
VISTA la legge 27 dicembre 2004, n. 306 e, in particolare l'articolo 3, che ha prorogato di sei mesi il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 53 del 2003;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n.62;
VISTA la legge 14 febbraio 2003, n.30;
VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 21;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;
ACQUISITO, in data.........., il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, in data.......... ;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.......... ;
Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

E M A N A
il seguente decreto legislativo:
 
CAPO I
Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione

Articolo 1
(Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione)
  1. Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale. Esso è il secondo grado in cui si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.

  2. Lo Stato garantisce i livelli essenziali delle prestazioni del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.

  3. Nel secondo ciclo del sistema educativo si persegue la formazione intellettuale, spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla collettività nazionale ed alla civiltà europea.

  4. Tutte le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione sono dotate di autonomia didattica, organizzativa, e di ricerca e sviluppo.

  5. I percorsi liceali e i percorsi di istruzione e formazione professionale nei quali si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione sono di pari dignità e si propongono il fine comune di promuovere l'educazione alla convivenza civile, la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il saper essere, il saper fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, nonché di incrementare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale curando anche l'acquisizione delle competenze e l'ampliamento delle conoscenze, delle abilità delle capacità e delle attitudini relative all'uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una lingua europea, oltre all'italiano e all'inglese, secondo il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A. Essi assicurano gli strumenti indispensabili per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Essi, inoltre, perseguono le finalità e gli obiettivi specifici indicati ai Capi II e III.

  6. Nei percorsi del secondo ciclo si realizza l'alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.

  7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione assicurano ed assistono, anche associandosi tra loro, la possibilità di cambiare scelta tra i percorsi liceali e, all'interno di questi, tra gli indirizzi, ove previsti, nonché di passare dai percorsi liceali a quelli dell'istruzione e formazione professionale e viceversa. A tali fini le predette istituzioni adottano apposite iniziative didattiche, per consentire l'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.

  8. La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi indirizzo di cui all'articolo 2, comma 8, o livello del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui al comma 7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione riconoscono inoltre, con specifiche certificazioni di competenza, le esercitazioni pratiche, le esperienze formative, i tirocini di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli stage realizzati in Italia e all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi. Ai fini di quanto previsto nel presente comma sono validi anche i crediti formativi acquisiti e le esperienze maturate sul lavoro, nell'ambito del contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276.

  9. Le modalità di valutazione dei crediti, ai fini dei passaggi tra i percorsi del sistema dei licei, sono definite con le norme regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge 28 marzo 2003, n.53.

  10. Le corrispondenze e modalità di riconoscimento tra i crediti acquisiti nei percorsi liceali e i crediti acquisiti nei percorsi di istruzione e formazione professionale ai fini dei passaggi dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e formazione professionale e viceversa sono definite mediante accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni, recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

  11. Sono riconosciuti i crediti formativi conseguiti nelle attività sportive svolte dallo studente presso associazioni sportive. A tal fine sono promosse apposite convenzioni.

  12. Al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione si accede a seguito del superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

  13. La continuità dei percorsi di istruzione e formazione professionale con quelli di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.144 e successive modificazioni è realizzata per il tramite di accordi in sede di Conferenza Unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 e successive modificazioni, prevedendo anche il raccordo con i percorsi di cui al Capo II.

  14. I percorsi dei licei, ed in particolare di quelli articolati in indirizzi, di cui all'articolo 2 comma 8, possono raccordarsi con i percorsi di istruzione e formazione professionale costituendo, insieme, un centro polivalente denominato "Campus". Per la realizzazione delle finalità dell'intero sistema educativo e per l'attuazione di un forte legame con il mondo del lavoro, dell'economia e delle professioni, il Campus ha una struttura flessibile e organica, e fornisce differenti opportunità di istruzione e di formazione. Ognuno dei percorsi di insegnamento-apprendimento allocati nel Campus possiede una propria identità ordinamentale e curricolare, e assume una durata e una graduazione corrispondenti alla tipologia e al compito. Alla trasformazione degli attuali istituti di istruzione secondaria superiore, nei centri polivalenti di cui al presente comma, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

CAPO II
I percorsi liceali

Articolo 2
(Finalità e durata)
  1. I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita ed elevata dei temi legati alla persona ed alla società nella realtà contemporanea, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai suoi fenomeni ed ai problemi che la investono, ed acquisisca la padronanza di conoscenze, competenze, abilità e capacità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, e le competenze adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.

  2. I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Essi si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì la maturazione di competenze mediante l'approfondimento delle conoscenze e l'acquisizione di capacità e di abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi.

  3. I percorsi liceali realizzano il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato B, secondo le indicazioni nazionali di cui agli allegati C, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7, e C/8.

  4. Nell'ambito dei percorsi liceali, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, sono stabilite, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari e dell'alta formazione, rispetto ai quali i percorsi dei licei sono propedeutici, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore.

  5. I percorsi dei licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento costituisce titolo necessario per l'accesso all'università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, fermo restando il valore del titolo di studio a tutti gli altri effetti e competenze previsti dall'ordinamento giuridico. L'ammissione al quinto anno dà inoltre accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore.

  6. Il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico e delle scienze umane. Ciascuno di essi approfondisce la cultura liceale, definita al comma 1, come previsto nei successivi articoli.

  7. Nel liceo economico e nel liceo tecnologico è garantita la presenza di una consistente area di discipline e attività tecnico-professionali tale da assicurare il perseguimento delle finalità e degli obiettivi inerenti alla specificità dei licei medesimi.

  8. I percorsi liceali artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi.

Articolo 3
(Attività educative e didattiche)
  1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto dovere di cui all'articolo 1, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nei percorsi liceali, comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche autonome ed all'insegnamento della religione cattolica in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense e al relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121, ed alle conseguenti intese, è articolato in attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente fatto salvo quanto previsto dal comma 4, e attività e insegnamenti facoltativi, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11.

  2. Al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi sono organizzati, attraverso il piano dell'offerta formativa, e tenendo conto delle richieste delle famiglie e degli studenti, attività ed insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11. La scelta di tali attività ed insegnamenti è facoltativa ed opzionale per gli studenti e la loro frequenza è gratuita. Gli studenti sono tenuti alla frequenza delle attività e degli insegnamenti prescelti. Le relative richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare tale scelta, gli istituti possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete. Gli istituti, nella loro autonomia, possono ripartire diversamente il monte ore complessivo del quinquennio, relativo alle attività e insegnamenti facoltativi, definito dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 11 e incrementarlo, nei limiti delle loro disponibilità di bilancio.

  3. Nel quinto anno sono organizzati, nell'ambito delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente, attività ed insegnamenti destinati ad approfondimenti disciplinari coerenti con la personalizzazione dei percorsi e con le vocazioni manifestate per gli studi successivi di livello superiore, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11. Nel predetto anno è previsto inoltre, fatto salvo quanto stabilito specificamente per il percorso del liceo linguistico dall'articolo 7, l'insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell'orario obbligatorio o nell'orario obbligatorio a scelta dello studente.

  4. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per le attività e insegnamenti obbligatori, gli studenti sono tenuti ad utilizzare le ore a loro scelta per conseguire i livelli attesi dalle indicazioni nazionali.

Articolo 4
(Liceo artistico)
  1. Il percorso del liceo artistico approfondisce la cultura liceale attraverso la componente estetica come principio di comprensione del reale. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere il patrimonio artistico e il suo contesto storico e culturale e per esprimere la propria creatività e progettualità. Assicura la conoscenza dei codici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche relative.

  2. Il percorso del liceo artistico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:
     

    1. arti figurative;

    2. architettura, design, ambiente;

    3. audiovisivo, multimedia, scenografia.

  3. Gli indirizzi si caratterizzano per la presenza dei seguenti laboratori, nei quali lo studente sviluppa la propria capacità progettuale:
     

    1. nel Laboratorio di figurazione, dell'indirizzo Arti figurative, lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi delle arti figurative (disegno, pittura, modellazione plastica);

    2. nel Laboratorio di progettazione, dell'indirizzo Architettura, design, ambiente, lo studente acquisisce la padronanza di metodi di rappresentazione specifici della architettura, delle metodologie proprie del disegno industriale e delle problematiche urbanistiche;

    3. nel Laboratorio audiovisivo, dell'indirizzo Audiovisivo, multimedia, scenografia, lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi e delle tecniche della comunicazione visiva, di quella audiovisiva, multimediale e dell'allestimento scenico, di tipo tradizionale e innovativo.

  4. L'orario annuale delle attività ed insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di: 1089 ore nel primo biennio; 759 ore nel secondo biennio e 693 ore nel quinto anno per l'indirizzo di cui alla lettera a) del comma 2; 825 ore nel secondo biennio e 759 ore nel quinto anno per gli indirizzi di cui alle lettere b) e c) del comma 2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo è di: 396 ore nel secondo biennio e nel quinto anno per l'indirizzo di cui alla lettera a) del comma 2; 330 ore nel secondo biennio e nel quinto anno per gli indirizzi di cui alle lettere b) e c) del comma 2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore per il primo ed il secondo biennio e di 165 ore per il quinto anno, per tutti gli indirizzi.

Articolo 5
(Liceo classico)
  1. Il percorso del liceo classico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della civiltà classica, e delle conoscenze linguistiche, storiche e filosofiche fornendo un rigore metodologico e una dotazione di contenuti e di sensibilità all'interno di un quadro culturale di alto livello e di attenzione ai lavori anche estetici che offra gli strumenti necessari per l'accesso qualificato ad ogni facoltà universitaria. Trasmette inoltre una solida formazione problematica e critica idonea a leggere la realtà nella sua dimensione sincronica e diacronica.

  2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 924 ore nel primo biennio, 957 ore nel secondo biennio e di 858 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e di 99 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è di 33 ore nel primo anno, di 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e di 33 ore nel quinto anno.

Articolo 6
(Liceo economico)
  1. Il percorso del liceo economico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista delle categorie interpretative dell'azione personale e sociale messe a disposizione dagli studi economici e giuridici. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere forme e regole economiche, sociali, istituzionali e giuridiche, individuando la interdipendenza tra i diversi fenomeni e cogliendo i rapporti tra le dimensioni globale e locale. Assicura la padronanza di competenze sistematiche nel campo dell'economia e della cultura dell'imprenditorialità.

  2. Il percorso del liceo economico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:
     

    1. economico-aziendale;

    2. economico-istituzionale.

  3. Nell'indirizzo economico-aziendale lo studente acquisisce in particolare, attraverso le attività e gli insegnamenti obbligatori rimessi alla sua scelta, competenze organizzative, amministrative e gestionali. Tali competenze possono essere orientate sui settori dei servizi, del turismo, delle produzioni agro-alimentari e della moda, rimessi alla libera scelta dello studente.

  4. Nell'indirizzo economico-istituzionale lo studente acquisisce in particolare, attraverso le attività e gli insegnamenti obbligatori rimessi alla sua scelta, competenze economico-giuridico-istituzionali nelle dimensioni locale, nazionale, europea e internazionale. Tali competenze possono essere orientate sui settori della ricerca e dell'innovazione, internazionale, della finanza pubblica e della pubblica amministrazione, rimessi alla libera scelta dello studente.

  5. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 924 ore nel primo e nel secondo biennio e di 858 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo è di 198 ore nel secondo biennio e di 165 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi, relativamente ai settori di cui ai commi 3 e 4, è di 99 ore nel secondo biennio e nel quinto anno.

Articolo 7
(Liceo linguistico)
  1. Il percorso del liceo linguistico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della conoscenza coordinata di più sistemi linguistici e culturali. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere, anche in un'ottica comparativa, le strutture e l'uso delle lingue, per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l'italiano, di cui almeno due dell'Unione europea, e per rapportarsi in forma critica e dialettica alle altre culture.

  2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 924 ore nel primo biennio, 957 nel secondo biennio e di 858 nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e di 99 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è di 33 ore nel primo anno, di 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e di 33 ore nel quinto anno.

  3. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l'insegnamento in lingua inglese di una disciplina non linguistica, compresa nell'orario obbligatorio o nell'orario obbligatorio a scelta dello studente. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l'insegnamento, nella seconda lingua comunitaria, di una disciplina non linguistica, compresa nell'orario delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'orario delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente.

Articolo 8
(Liceo musicale e coreutico)
  1. Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, approfondisce la cultura liceale dal punto di vista musicale o coreutico, alla luce della evoluzione storica ed estetica, delle conoscenze teoriche e scientifiche, della creatività e delle abilità tecniche relative. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere il patrimonio musicale e coreutico, assicurando, anche attraverso attività di laboratorio, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione. Assicura altresì la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

  2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 627 ore nel primo biennio, 693 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. Al predetto orario si aggiungono, per ciascuna delle sezioni, musicale e coreutica, 330 ore nel primo biennio e di 363 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario annuale per attività ed insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 165 ore nel primo biennio e di 66 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è di 33 ore nel primo anno, di 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e di 33 ore nel quinto anno.

Articolo 9
(Liceo scientifico)
  1. Il percorso del liceo scientifico approfondisce la cultura liceale nella prospettiva del nesso che collega la tradizione umanistica alla scienza, sviluppando i metodi propri della matematica e delle scienze sperimentali. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere e seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche, delle metodologie e delle competenze relative.

  2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 924 ore nel primo biennio, 957 ore nel secondo biennio e di 858 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e di 99 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è di 33 ore nel primo anno, di 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e di 33 ore nel quinto anno.

Articolo 10
(Liceo tecnologico)
  1. Il percorso del liceo tecnologico approfondisce la cultura liceale attraverso il punto di vista della tecnologia. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per comprendere le problematiche scientifiche e storico-sociali collegate alla tecnologia e alle sue espressioni. Assicura lo sviluppo della creatività e della inventiva progettuale e applicativa nonché la padronanza delle tecniche, dei processi tecnologici e delle metodologie di gestione relative.

  2. Il liceo tecnologico assicura, inoltre, l'acquisizione di una perizia applicativa e pratica attraverso esercitazioni svolte nei laboratori dotati delle apposite attrezzature

  3. Il percorso del liceo tecnologico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:
     

    1. meccanico e meccatronico;

    2. elettrico ed elettronico;

    3. informatico e comunicazione;

    4. chimico e materiali;

    5. produzioni biologiche e biotecnologie alimentari;

    6. Costruzioni, ambiente e territorio;

    7. Logistica e trasporti;

    8. Tecnologie tessili e dell'abbigliamento.

  4. Nei primi due anni del liceo tecnologico sono attivati l'insegnamento obbligatorio di una delle discipline caratterizzanti gli indirizzi, finalizzata all'orientamento per la scelta di indirizzo, ovvero esperienze laboratoriali connesse ad insegnamenti caratterizzanti il triennio.

  5. Gli indirizzi si caratterizzano per la presenza di laboratori finalizzati al raggiungimento degli esiti di cui ai commi 1 e 2.

  6. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 957 ore nel primo biennio, di 792 ore nel secondo biennio e di 825 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, dedicato alle attività laboratoriali, è di 363 ore nel secondo biennio e di 330 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi, per tutti gli indirizzi, è di 33 ore nel primo anno, di 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e di 33 ore nel quinto anno.

Articolo 11
(Liceo delle scienze umane)
  1. Il percorso del liceo delle scienze umane approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della conoscenza dei fenomeni collegati alla costruzione dell'identità personale e delle relazioni umane e sociali, con particolare riguardo alla elaborazione dei modelli educativi. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche nel campo delle scienze umane.

  2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 924 ore nel primo biennio, 957 ore nel secondo biennio e di 858 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e di 99 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e di 33 ore nel quinto anno.

Articolo 12
(Organizzazione educativa e didattica)
  1. Le attività educative e didattiche di cui all'articolo 3, sono assicurate con la dotazione di personale docente assegnato all'istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui all'articolo 3, ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile agli ambiti disciplinari per i quali è prevista l'abilitazione all'insegnamento, gli istituti stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di diritto privato con esperti, in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

  2. L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità degli istituti, in costante rapporto con le famiglie e con le istituzioni sociali, culturali e produttive del territorio, fermo restando che il perseguimento delle finalità dei licei, così come previste dal presente capo, è affidato, anche attraverso la personalizzazione dei piani di studio, ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previste dai medesimi piani di studio. A tal fine concorre prioritariamente il docente in possesso di specifica formazione che svolge funzioni di orientamento nella scelta delle attività di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, di tutorato degli studenti, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dallo studente, con l'apporto degli altri docenti.

  3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità, almeno per il tempo corrispondente ad un periodo didattico.

  4. Nell'ambito dei percorsi liceali sono definite, d'intesa con le università e con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle competenze, delle conoscenze e per l'incremento delle capacità e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di istruzione superiore.

  5. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede alle modifiche delle indicazioni di cui all'allegato B.

Articolo 13
(Valutazione e scrutini)
  1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti e la certificazione delle competenze, abilità e capacità da essi acquisiste sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, gli istituti predispongono gli interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.

  2. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione dello studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato complessivo di cui all'articolo 3.

  3. Salva la valutazione periodica e annuale di cui al comma 1, al termine di ciascuno dei due bienni di cui all'articolo 2 comma 2, i docenti effettuano una valutazione ai fini di verificare l'ammissibilità dello studente al terzo ed al quinto anno, subordinata all'avvenuto raggiungimento di tutti gli obiettivi di istruzione e di formazione, ivi compreso il comportamento degli studenti. In caso di esito negativo della valutazione periodica effettuata alla fine del biennio, lo studente non è ammesso alla classe successiva. La non ammissione al secondo anno dei predetti bienni può essere disposta per gravi lacune, formative o comportamentali, con provvedimenti motivati.

  4. Al termine del quinto anno sono ammessi all'esame di Stato gli studenti valutati positivamente nell'apposito scrutinio.

  5. All'esame di Stato sono ammessi i candidati esterni in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 2 della legge 10 dicembre 1997, n.425 e dall'articolo 3 del D.P.R. 23 luglio 1998, n.323.

  6. Coloro che chiedano di rientrare nei percorsi liceali e che abbiano superato l'esame conclusivo del primo ciclo tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi liceali possono essere ammessi a classi successive alla prima previa valutazione delle conoscenze, competenze, abilità e capacità possedute, comunque acquisite, da parte di apposite commissioni costituite presso le istituzioni del sistema dei licei, anche collegate in rete tra di loro. Ai fini di tale valutazione le commissioni tengono conto dei crediti acquisiti, debitamente documentati, e possono sottoporre i richiedenti ad eventuali prove per l'accertamento delle conoscenze, competenze abilità e capacità necessarie per la proficua prosecuzione degli studi. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità di costituzione e funzionamento delle commissioni. Alle valutazioni di cui al presente comma si provvede dopo l'effettuazione degli scrutini.

  7. Coloro che cessino di frequentare l'istituto prima del 15 marzo e che intendano di proseguire gli studi nel sistema dei licei, possono chiedere di essere sottoposti alle valutazioni di cui al comma 6. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal superamento dell'esame di Stato di cui al comma 6 i richiedenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle predette valutazioni. Coloro che, nell'anno in corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di età sono altresì dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.

Articolo 14
(Esame di Stato)
  1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove a carattere nazionale predisposte e gestite, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286, dall'Istituto nazionale di valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.

  2. All'esame di Stato sono ammessi gli studenti che hanno conseguito la valutazione positiva di cui all'articolo 13, comma 4.

  3. Sono altresì ammessi all'esame di Stato , nella sessione dello stesso anno, gli studenti del penultimo anno del corso di studi che, nello scrutinio finale del primo periodo biennale, abbiano riportato una votazione non inferiore alla media di sette decimi e, nello scrutinio finale del secondo periodo biennale, una votazione non inferiore agli otto decimi in ciascuna disciplina, ferma restando la particolare disciplina concernente la valutazione dell'insegnamento di educazione fisica.

  4. I candidati esterni di cui all'articolo 13, comma 5, sostengono l'esame di Stato secondo le modalità definite dall'articolo 3 del DPR 23 luglio 1998, n.323.

  5. All'articolo 4, comma 4 della legge 10 dicembre 1997, n.425 il terzo periodo è sostituito dal seguente: "i candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari ed il loro numero massimo non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, possono essere costituite, soltanto presso gli istituti statali, commissioni apposite".

CAPO III
I percorsi di istruzione e formazione professionale

Articolo 15
(Livelli essenziali delle prestazioni)
  1. L'iscrizione e la frequenza ai percorsi di istruzione e formazione professionale rispondenti ai livelli essenziali definiti dal presente Capo e garantiti dallo Stato, anche in relazione alle indicazioni dell'Unione Europea, rappresentano assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e dal profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A..

  2. Nell'esercizio delle loro competenze legislative esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e nella organizzazione del relativo servizio, le Regioni assicurano i livelli essenziali delle prestazioni definiti dal presente Capo.

  3. I livelli essenziali di cui al presente Capo costituiscono requisiti per l'accreditamento e l'attribuzione dell'autonomia di cui all'art. 1, comma 4 alle istituzioni formative che realizzano i percorsi di cui al comma 1, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

  4. Le modalità di accertamento del rispetto dei livelli essenziali di cui al presente Capo sono definite con il regolamento previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera c, della legge 28 marzo 2003, n.53.

  5. I titoli e le qualifiche rilasciate a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale, rispondenti ai requisiti di cui al comma 2, costituiscono titolo per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.144, fermo restando il loro valore a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico.

  6. I titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

  7. Le qualifiche professionali conseguite attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 costituiscono crediti formativi per il proseguimento nei percorsi di cui al Capo II e al presente Capo, secondo le modalità di riconoscimento indicate dall'art. 51, comma 2 del predetto decreto legislativo.

Articolo 16
(Livelli essenziali dell'offerta formativa)
  1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali riferiti all'offerta formativa:
     

    1. il soddisfacimento della domanda di frequenza;

    2. l'adozione di interventi di orientamento e tutorato, anche per favorire la continuità del processo di apprendimento nei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, nell'università o nell'alta formazione artistica e musicale nonché per il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti dello studente;

    3. l'adozione di misure che favoriscano la continuità formativa anche attraverso la permanenza dei docenti di cui all'articolo 19 nella stessa sede per l'intera durata del percorso, ovvero per la durata di almeno un periodo didattico qualora il percorso stesso sia articolato in periodi;

    4. la realizzazione di tirocini formativi ed esperienze in alternanza, in relazione alle figure professionali caratterizzanti i percorsi formativi.

  2. Ai fini del soddisfacimento della domanda di frequenza di cui al comma 1 lettera a), è considerata anche l'offerta formativa finalizzata al conseguimento di qualifiche professionali attraverso i percorsi in apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276.

Articolo 17
(Livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi)
  1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi, un orario complessivo annuale obbligatorio dei percorsi formativi di almeno 990 ore annue. Le Regioni assicurano inoltre, agli stessi fini, l'articolazione dei percorsi formativi nelle seguenti tipologie:
     

    1. percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di qualifica professionale;

    2. percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale.

  2. Ai fini di cui al comma 1, anche per offrire allo studente una contestuale pluralità di scelte le Regioni assicurano l'adozione di misure che consentano l'avvio contemporaneo dei percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione.

Articolo 18
(Livelli essenziali dei percorsi)
  1. Allo scopo di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'articolo 1 comma 5 le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei percorsi:
     

    1. la personalizzazione, per fornire allo studente, attraverso l'esperienza reale e la riflessione sull'operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per l'inserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle professioni;

    2. l'acquisizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, di competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, destinando a tal fine quote dell'orario complessivo obbligatorio idonee al raggiungimento degli obiettivi indicati nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché di competenze professionali mirate in relazione al livello del titolo cui si riferiscono;

    3. l'insegnamento della religione cattolica come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121, e dalle conseguenti intese, e delle attività fisiche e motorie;

    4. il riferimento a figure di differente livello, relative ad aree professionali, definite mediante accordi in sede di Conferenza unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, recepiti con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Tali figure possono essere articolate in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio.

  2. Gli standard minimi formativi relativi alle competenze di cui al comma 1, lettera b) sono definiti con Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai fini della spendibilità nazionale ed europea dei titoli e qualifiche professionali conseguiti all'esito dei percorsi.

Articolo 19
(Livelli essenziali dei requisiti dei docenti)
  1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei requisiti dei docenti, che le attività educative e formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento e ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.

Articolo 20
(Livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze)
  1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali riferiti alla valutazione e certificazione delle competenze:
     

    1. che gli apprendimenti e il comportamento degli studenti siano oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e degli esperti, di cui all'articolo 19;

    2. che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi;

    3. che, previo superamento di appositi esami, lo studente consegua il certificato di operatore professionale con riferimento alla relativa qualifica, a conclusione dei percorsi di durata triennale, ovvero il diploma professionale di tecnico, a conclusione dei percorsi di durata almeno quadriennale;

    4. che nelle commissioni per gli esami di cui alla lettera c) sia assicurata la presenza dei docenti e degli esperti di cui all'articolo 19.

    5. che le competenze certificate siano registrate sul "libretto formativo del cittadino" di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276.

  2. Ai fini della valutazione annuale e dell'ammissione agli esami è necessaria la frequenza di almeno tre quarti della durata del percorso.

Articolo 21
(Livelli essenziali delle strutture e dei relativi servizi)
  1. Le Regioni assicurano, relativamente ai livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative:
     

    1. la previsione di organi di governo;

    2. l'adeguatezza delle capacità gestionali e della situazione economica;

    3. il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle medesime istituzioni;

    4. la completezza dell'offerta formativa comprendente entrambe le tipologie di cui all'articolo 17, comma 1, lett. a) e b);

    5. lo svolgimento, presso le istituzioni formative, del corso annuale integrativo di cui all'articolo 15 comma 6;

    6. l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica;

    7. l'adeguatezza didattica, con particolare riferimento alla disponibilità di laboratori, con relativa strumentazione per gli indirizzi formativi nei quali la sede formativa intende operare;

    8. l'adeguatezza tecnologica, con particolare riferimento alla tipologia delle attrezzature e strumenti rispondenti all'evoluzione tecnologica;

    9. la disponibilità di attrezzature e strumenti ad uso sia collettivo che individuale;

         l.   la capacità di progettazione e realizzazione di stage, tirocini ed           esperienze formative, coerenti con gli indirizzi formativi attivati.

  2. Gli standard minimi relativi ai livelli di cui al presente articolo sono definiti con Accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

Articolo 22
(Valutazione)
  1. Ai fini della verifica del rispetto dei livelli essenziali definiti dal presente Capo, i percorsi sono oggetto di valutazione da parte del Servizio Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione. Le istituzioni di istruzione e formazione forniscono al predetto Servizio i dati e la documentazione da esso richiesti, anche al fine del loro inserimento nella relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione, che il Ministro, dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta al Parlamento a norma dell'articolo 7, comma 3 della legge 28 marzo 2003, n.53.

CAPO IV
Raccordo e continuità tra il primo e il secondo ciclo

Articolo 23
(Insegnamento dello strumento musicale)
  1. Al fine di assicurare i livelli necessari per la frequenza dei percorsi del liceo musicale, i corsi ad indirizzo musicale istituiti nelle scuole medie ai sensi dell'articolo 11 comma 9 della legge 3 maggio 1999 n. 124 realizzano i percorsi formativi introdotti dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, assicurando l'insegnamento dello strumento musicale per una quota oraria obbligatoria non inferiore a quella prevista per i predetti corsi ad indirizzo musicale. Tale quota oraria è obbligatoria per gli studenti che frequentano tali corsi, ed è aggiuntiva alle 891 ore obbligatorie previste dall'art. 10 comma 1 del predetto decreto legislativo n. 59 del 2004; conseguentemente, l'orario annuale rimesso alla scelta facoltativa e opzionale degli studenti, di cui al comma 2 del predetto articolo 10, è ridotto di un corrispondente numero di ore.

Articolo 24
(Diffusione della cultura musicale e valorizzazione dei talenti)
  1. Al fine di favorire la diffusione della cultura musicale e la valorizzazione dei talenti, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, in convenzione con le istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo, possono prevedere, nell'ambito della programmazione delle proprie attività, l'attivazione di laboratori musicali per la realizzazione di specifici progetti educativi.

Articolo 25
(Insegnamento dell'inglese e della seconda lingua comunitaria)
  1. Al fine di raccordare le competenze nella lingua inglese e nella seconda lingua comunitaria, in uscita dal primo ciclo, con quelle da raggiungere al termine dei percorsi liceali:
     

    1. la correlazione tra gli orari di insegnamento, così come previsti dal decreto legislativo 10 febbraio 2004, n. 59 e dagli allegati da C/1 a C/8 del presente decreto, e livelli di apprendimento in uscita dalla scuola primaria, dalla scuola secondaria di primo grado, dal primo biennio, dal secondo biennio e dal quinto anno dei licei, è evidenziata nell' allegato D al medesimo decreto;

    2. l'orario annuale obbligatorio di cui all'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 10 febbraio 2004, n. 59, è incrementato di 33 ore destinate all'insegnamento della lingua inglese; conseguentemente, l'orario annuale rimesso alla scelta facoltativa ed opzionale degli studenti, di cui al comma 2 del predetto articolo 10, è ridotto di un corrispondente numero di ore;

    3. le indicazioni nazionali relative agli obiettivi specifici di apprendimento per l'inglese nella scuola primaria e quelle relative agli obiettivi specifici di apprendimento per la lingua inglese e per la seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado, contenute rispettivamente negli allegati B e C al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, sono sostituite da quelle contenute nell'allegato E al presente decreto.

Articolo 26
(Insegnamento delle scienze)
  1. Al fine di raccordare le competenze nelle scienze, da acquisire nel primo ciclo, con quelle da raggiungere al termine dei percorsi liceali, le indicazioni nazionali relative agli obiettivi specifici di apprendimento per le scienze, contenute nell'allegato C al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59 sono sostituite da quelle contenute nell'allegato F al presente decreto.

CAPO V
Norme transitorie e finali

Articolo 27
(Passaggio al nuovo ordinamento)
  1. A decorrere dall'anno scolastico e formativo 2006/2007 sono avviati, rispettivamente, la prima classe del primo biennio dei percorsi liceali di cui al Capo II ed il primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, e con la gradualità di cui all'articolo 28.

  2. Al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento, per l'anno scolastico 2006/2007 e fino alla messa a regime del sistema dei licei, decorrente dall'anno scolastico 2010/2011, la consistenza numerica della dotazione dell'organico di diritto del personale docente resta confermata nelle quantità complessivamente determinate per l'anno scolastico 2005/2006.

  3. I corsi avviati prima dell'attivazione dei nuovi percorsi proseguono fino al loro completamento.

  4. In prima applicazione, i percorsi del liceo musicale e coreutico, di cui all'articolo 8, possono essere attivati in via sperimentale, sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

  5. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto è emanato il decreto interministeriale di equipollenza dei titoli previsto dall'articolo 52 della legge 10 maggio 1983, n.212.

Articolo 28
(Gradualità dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione)
  1. A partire dall'anno scolastico e dall'anno formativo 2006/2007, e fino alla completa attuazione del presente decreto il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 ricomprende i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo-quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003. Per tali percorsi sperimentali continuano ad applicarsi l'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 15 gennaio 2004 e l'accordo in sede di Conferenza Unificata 28 ottobre 2004.

  2. I percorsi sperimentali di cui al comma 1 sono oggetto di valutazione da parte del Servizio Nazionale di Valutazione di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286 e di monitoraggio da parte dell'ISFOL.

Articolo 29
(Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano)
  1. All'attuazione del presente decreto nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano si provvede in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Articolo 30
(Norme finanziarie)
  1. All'onere derivante dal presente decreto, determinato nella misura massima di 44.930.239 euro per l'anno 2006 e di 43.021.470 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede con quota parte della spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

  2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, sono destinati: per l'anno 2006, euro 30.257.263 e a decorrere dall'anno 2007 euro 15.771.788 alle assegnazioni, per il funzionamento amministrativo-didattico delle istituzioni scolastiche; per l'anno 2006 euro 6.288.354 e a decorrere dall'anno 2007 euro 18.865.060, per le spese di personale. E' destinata, altresì, alla copertura del mancato introito delle tasse scolastiche la somma di euro 8.384.622 a decorrere dall'anno 2006.

  3. Con periodicità annuale, e comunque fino alla completa attuazione del nuovo ordinamento del sistema dei licei, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della riforma di cui al presente decreto, anche ai fini dell'applicazione della procedura di cui all'articolo 11 ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Articolo 31
(Norma finale)
  1. Gli interventi di riconversione del personale docente, eventualmente necessari, anche al fine di trasferimenti in altri comparti della pubblica amministrazione, saranno programmati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

Allegati
Quadri orario (versione PDF)









Postato il Giovedì, 09 giugno 2005 ore 19:18:33 CEST di Salvatore Ravida
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