Decreto del Direttore Generale
Ai sensi dell' art. 1 octies, 1° comma, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 2005, n. 43, gli aspiranti, " incaricati di presidenza da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge 31 marzo 2005, n. 43, ma privi del requisito prescritto del triennio di incarico, ammessi con riserva e che abbiano superato il colloquio di ammissione, frequentato il corso di formazione e superato l'esame finale di cui al D.D.G. 17.12.2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale - n. 100 del 20 dicembre 2002, sono inseriti a domanda, con il punteggio conseguito nel predetto esame finale, in coda alle graduatorie stesse".
Le relative domande sono inoltrate, entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale presso il quale il candidato ha svolto le prove concorsuali.
A seguito delle predette domande i medesimi Direttori Generali procedono a ridefinire le graduatorie regionali, depennando gli interessati dalla posizione già occupata con riserva, inserendo gli stessi, in coda alle graduatorie medesime, con il punteggio conseguito nel predetto esame finale, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità del punteggio conseguito da più candidati.
Successivamente i Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali procedono alle nomine secondo l'ordine delle graduatorie così ridefinite, assegnando agli interessati i posti rimasti disponibili nell'ambito del contingente di quelli messi a concorso, con decorrenza dal 1° settembre 2005.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - quarta serie speciale "Concorsi ed esami".
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cosentino