Benvenuto su AetnaNet
 Nuovo Utente / Login Utente 582090989 pagine viste dal Gennaio 2002 fino ad oggi 11170 Utenti registrati   
Sezioni
Consorzio
Home
Login
Progetto
Organizzazione
Scuole Aetnanet
Pubblicità
Convenzione Consult Service Management srl
Contattaci
Registrati

News
Aggiornamento
Associazioni
Attenti al lupo
Concorso Docenti
Costume e società
Eventi
Istituzioni
Istituzioni scolastiche
Manifest. non gov.
Opinioni
Progetti PON
Recensioni
Satira
Sondaggi
Sostegno
TFA
U.S.P.
U.S.R.
Vi racconto ...

Didattica
Umanistiche
Scientifiche
Lingue straniere
Giuridico-economiche
Nuove Tecnologie
Programmazioni
Formazione Professionale
Formazione Superiore
Diversamente abili

Utility
Download
Registrati
Statistiche Web
Statistiche Sito
Privacy Policy
Cookie Policy


Top Five Mese
i 5 articoli più letti del mese
aprile 2024

Catania romana e dintorni
di a-oliva
322 letture

Mascalucia - Federico Sorrenti, sindaco dei ragazzi dell’istituto Leonardo Da Vinci
di a-oliva
291 letture

Mobilità Personale Docente per l’a.s. 2024/2025 – conclusione operazioni di convalida
di a-oliva
271 letture


Top Redattori 2016
· Giuseppe Adernò (Dir.)
· Antonia Vetro
· Michelangelo Nicotra
· Redazione
· Andrea Oliva
· Angelo Battiato
· Rosita Ansaldi
· Nuccio Palumbo
· Filippo Laganà
· Salvatore Indelicato
· Carmelo Torrisi
· Camillo Bella
· Renato Bonaccorso
· Christian Citraro
· Patrizia Bellia
· Sergio Garofalo
· Ornella D'Angelo
· Giuseppina Rasà
· Sebastiano D'Achille
· Santa Tricomi
· Alfio Petrone
· Marco Pappalardo
· Francesca Condorelli
· Salvatore Di Masi

tutti i redattori


USP Sicilia


Categorie
· Tutte le Categorie
· Aggiornamento
· Alternanza Scuola Lavoro
· Ambiente
· Assunzioni
· Attenti al lupo
· Bonus premiale
· Bullismo e Cyberbullismo
· Burocrazia
· Calendario scolastico
· Carta del Docente
· Concorsi
· Concorso Docenti
· Consorzio
· Contratto
· Costume e società
· CPIA
· Cultura e spettacolo
· Cultura Ludica
· Decreti
· Didattica
· Didattica a distanza
· Dirigenti Scolastici
· Dispersione scolastica
· Disponibilità
· Diversamente abili
· Docenti inidonei
· Erasmus+
· Esame di Stato
· Formazione Professionale
· Formazione Superiore
· Giuridico-economiche
· Graduatorie
· Incontri
· Indagini statistiche
· Integrazione sociale
· INVALSI
· Iscrizioni
· Lavoro
· Le Quotidiane domande
· Learning World
· Leggi
· Lingue straniere
· Manifestazioni non governative
· Mobilità
· Natura e Co-Scienza
· News
· Nuove Tecnologie
· Open Day
· Organico diritto&fatto
· Pensioni
· Percorsi didattici
· Permessi studio
· Personale ATA
· PNSD
· Precariato
· Previdenza
· Progetti
· Progetti PON
· Programmi Ministeriali
· PTOF
· Quesiti
· Reclutamento Docenti
· Retribuzioni
· Riforma
· RSU
· Salute
· Satira
· Scientifiche
· Scuola pubblica e o privata
· Sicurezza
· SOFIA - Formazione
· Sostegno
· Spazio SSIS
· Spesa pubblica
· Sport
· Strumenti didattici
· Supplenze
· TFA e PAS
· TFR
· Umanistiche
· Università
· Utilizzazione e Assegnazione
· Vi racconto ...
· Viaggi d'istruzione
· Voce alla Scuola


Articoli Random

Ministero Istruzione e Università
Ministero Istruzione e Università

·Scuola, aumenti a personale ATA e DSGA. Valditara: “Valorizziamo il contributo di tutto il personale, per una scuola più inclusiva e centrata sullo studente”
·Concorso straordinario insegnanti di Religione cattolica, firmato il decreto
·Scuola, diramata la nota sulle iscrizioni per l’anno scolastico 2024/2025. Le domande dal 18 gennaio al 10 febbraio prossimi
·Scuola, al via concorsi PNRR per l’assunzione di oltre 30mila docenti. Valditara: “Valorizziamo ruolo dei docenti”
·Il Ministero dell’Istruzione e del Merito a JOB&Orienta 2023. Dal 22 al 25 novembre, oltre 50 eventi e uno spazio per l’orientamento e la formazione. Presente il Ministro Valditara


Scuole Polo
· ITI Cannizzaro - Catania
· ITI Ferraris - Acireale
· ITC Arcoleo - Caltagirone
· IC Petrarca - Catania
· LS Boggio Lera - Catania
· CD Don Milani - Randazzo
· SM Macherione - Giarre
· IC Dusmet - Nicolosi
· LS Majorana - Scordia
· IIS Majorana - P.zza Armerina

Tutte le scuole del Consorzio


I blog sulla Rete
Blog di opinione
· Coordinamento docenti A042
· Regolaritè e trasparenza nella scuola
· Coordinamento Lavoratori della Scuola 3 Ottobre
· Coordinamento Precari Scuola
· Insegnanti di Sostegno
· No congelamento - Si trasferimento - No tagli
· Associazione Docenti Invisibili da Abilitare

Blog di didattica
· AltraScuola
· Atuttoscuola
· Bricks
· E-didablog
· La scuola iblea
· MaestroAlberto
· LauraProperzi
· SabrinaPacini
· TecnologiaEducatica
· PensieroFilosofico


Giuridico-economiche: La negoziazione assistita

Giurisprudenza
Un istituto per deflazionare l’arretrato giudiziario
La negoziazione assistita (di seguito n. a.) da uno o più avvocati è disciplinata dagli artt. 2 e seguenti del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. Essa consente di risolvere le controversie tra due o più contendenti senza ricorrere al giudice, con il patrocinio di uno o più avvocati, e di concludere tale vertenza in breve termine, non superiore a tre mesi (né inferiore ad un mese). A tal uopo le parti stipulano una convenzione di negoziazione, redatta in forma scritta (in caso contrario la convenzione è inammissibile) e gli avvocati certificano l’autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la loro (degli avvocati) responsabilità professionale. L’avvocato deve sempre informare il cliente, all’atto del conferimento dell’incarico, della possibilità di ricorrere alla presente convenzione.
La convenzione qui menzionata deve precisare:
a) l’individuazione delle parti coinvolte nella procedura;
b) il termine concordato tra le parti per l’espletamento della procedura entro i limiti detti sopra, prorogabili per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti;
c) l’oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro;
d) l’avvertimento di cui all’art. 4, comma 1, della norma che disciplina la negoziazione di cui trattasi (cioè che la mancata risposta entro 30 giorni dalla ricezione o dal suo rifiuto può essere valutato dal Giudice ai fini delle spese di giudizio e da quanto previsto dagli artt. 96 e 642, comma 1, del c.p.c.);
e) la sottoscrizione della parte con autografia del difensore.
Tentare il procedimento in discorso è obbligatorio ed è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti o per chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro.
Nell’ipotesi che tali soggetti non adempiano all’obbligo del tentativo di n. a. e adiscono direttamente il Giudice, l’improcedibilità di tale domanda deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata dal Giudice, non oltre la prima udienza. Il Giudice quando rileva che la  n. a. è iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine fissato per la conclusione del detto procedimento che è stato interrotto. Allo stesso modo egli provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell’invito alla n. a.
Quanto appena detto non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.
Quando l’esperimento in discorso è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avvenuta se l’invito all’esperimento non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il termine concordato dalle parti entro cui concludere la detta procedura.
La disposizione sulla n. a. rappresentata nel primo capoverso di questo lavoro non si applica:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione;
b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, ai sensi dell’art. 696-bis del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
d) nei procedimenti in Camera di consiglio;
e) nell’azione civile esercitata nei processi penali.
L’esperimento di n. a. obbligatorio non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.
Quando il procedimento di n. a. è condizione di procedibilità della domanda, all’avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. A tale fine la nominata parte è tenuta a depositare all’avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l’avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
L’appena rappresentata esenzione non si applica quando la parte può stare in giudizio personalmente.
Questo procedimento si applica anche per le soluzioni consensuali di separazione consensuale, di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.                      
Dal momento della comunicazione dell’invito alla negoziazione ovvero dalla sottoscrizione della convenzione si producono gli effetti interruttivi della prescrizione tipici della domanda giudiziale. Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l’invito è rifiutato o non è accettato entro i termini, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione entro i termini ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati delle parti..  
La procedura di negoziazione assistita si conclude:
a) Con l’accordo delle parti – L’accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, perché si possa procedere alla trascrizione di tale contratto o atto occorre che la sottoscrizione del processo verbale di accordo venga autenticata da pubblico ufficiale a ciò autorizzato;
b) Con il mancato accordo delle stesse parti – In questo caso il  relativo documento deve essere redatto nella stessa forma dell’accordo raggiunto; anche in questo caso occorre la certificazione degli avvocati designati.
 
Prof. Salvatore Freni
Ex allievo "Convitto M. Cutelli"








Postato il Martedì, 09 giugno 2020 ore 09:40:57 CEST di Andrea Oliva
Annunci Google



Mi piace
Punteggio Medio: 5
Voti: 1


Dai un voto a questo articolo:

Eccellente
Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente



Opzioni

 Pagina Stampabile Pagina Stampabile

 Invia questo Articolo ad un Amico Invia questo Articolo ad un Amico



contattaci info@aetnanet.org
scrivi al webmaster webmaster@aetnanet.org


I contenuti di Aetnanet.org possono essere riprodotti, distribuiti, comunicati al pubblico, esposti al pubblico, rappresentati, eseguiti e recitati, alla condizione che si attribuisca sempre la paternità dell'opera e che la si indichi esplicitamente
Creative Commons License

powered by PHPNuke - created by Mikedo.it - designed by Clan Themes


PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Generazione pagina: 0.39 Secondi