
La riforma
Il Dlgs in questione, attuativo della riforma “Buona scuola”, punta a riformare gli istituti professionali per rispondere più efficacemente – si spiega nella relazione illustrativa – alla composita utenza dell’istruzione professionale, nella quale si riscontra una crescente percentuale di giovani immigrati, e per ridurre l’alto tasso di abbandoni e di insuccessi tra gli studenti registrato, da anni, in questo segmento dell’istruzione. I “nuovi” istituti professionali (scuole territoriali dell’innovazione) dovranno assicurare agli studenti «una solida base di istruzione generale e di competenze tecnico-professionali relative alle attività economiche cui si riferisce l’indirizzo di studio scelto all’atto dell’iscrizione al primo anno». Queste competenze vengono acquisite, nel primo biennio, prevalentemente in laboratorio e, a partire dal secondo anno, anche in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato.
Al termine del percorso si consegue il diploma quinquennale che consente l’accesso agli Istituti tecnici superiori (Its), all’università e alle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Gli indirizzi di studio
Gli indirizzi di studio passano da 6 a 11: Servizi per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la silvicoltura; Pesca commerciale e produzioni ittiche; Artigianato per il Made in Italy; Manutenzione e assistenza tecnica; Gestione delle acque e risanamento ambientale; Servizi commerciali; Enogastronomia e ospitalità alberghiera; Servizi culturali e dello spettacolo;
Servizi per la sanità e l’assistenza sociale; Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico; Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico. Ogni scuola potrà declinare questi indirizzi in base alle richieste del territorio. Il provvedimento dà alle scuole l’opportunità (ma non l’obbligo) di attivare collaborazioni con esperti del mondo del lavoro e delle professioni e di attivare partenariati territoriali per ampliare l’offerta formativa e potenziare i laboratori, comprese le esperienze di scuola-impresa e di bottega scuola.
È consentito il passaggio reciproco tra percorsi di istruzione professionale e quelli di IeFP, esclusivamente a domanda dello studente; non avviene comunque in modo automatico, ma deve tenere conto dei risultati di apprendimento e del profilo di uscita dell’ordine di studi.
Il Sole 24 Ore