Da molte
istituzioni scolastiche arrivano notizie secondo cui i Dirigenti
scolastici si stanno rifiutando di pubblicare in modo integrale i dati
relativi alla distribuzione del bonus previsto dalla legge n. 107/2015.
In genere, i DS invocano il Codice sulla protezione dei dati personali,
facendo riferimento all'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 196/2003, per
il quale "la comunicazione ... e la diffusione da parte di un soggetto
pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di
legge o di regolamento", dando per scontato che questa norma non ci sia.
In realtà, la fattispecie è normata in modo più generale dal comma 1
dello stesso art. 19: "il trattamento da parte di un soggetto pubblico
riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2 ["qualunque
trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è
consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali"]
anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda
espressamente. E per "trattamento"- l'art. 4, comma 1 lett. a) -
prevede anche la "comunicazione .. e la diffusione ... di dati".
Fermo restando che per essere una normativa che dovrebbe ispirarsi alla
ricerca di un equilibrio tra tutela della privacy ed esigenza di
trasparenza, il codice non brilla per chiarezza, è sicuramente
plausibile affermare che per lo meno per la comunicazione e la
diffusione di dati relativi al bonus all'interno dell'istituzione
scolastica non vi è bisogno di un'espressa previsione normativa.
Ma anche ammesso e non concesso che sia valida l'interpretazione data
da alcuni DS, in realtà esistono delle norme che prevedono l'obbligo di
comunicazione e diffusione dei dati relativi al "premio". In primis,
l'art. 18, comma 1 del d.lgs n. 33/2013 come modificato dalla riforma
Madia: "Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi
conferiti ai dipendenti pubblici - (....) le pubbliche amministrazioni
pubblicanol'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno
dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso
spettante per ogni incarico" Nella voce "compensi" va ricompresa anche
il bonus per la valorizzazione del merito, che è qualificato dal comma
128 dell'art. 1 della legge 107 come "retribuzione accessoria". Quindi,
vanno pubblicati i compensi - con destinatari e importi - degli
incarichi che sono stati oggetto di valutazione e, quindi, di
retribuzione.
Inoltre, nell'art. 20 dello stesso decreto vi è una norma ancora più
specifica: "Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi
all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance
stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti. Le
pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di
misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del
trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in
forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività
utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i
dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della
premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti".
Quindi, dal combinato disposto delle norme citate risulta obbligatorio
pubblicare con accesso riservato alla sola componente docente: i
nominativi dei destinatari del bonus con le relative attività; gli
importi del bonus almeno per ogni voce - attività oggetto del bonus
stesso; l'ammontare complessivo dei premi stanziati e di quelli
distribuiti; il livello di selettività (per es. quanti sono gli inclusi
e quanti gli esclusi; se sono state usate delle fasce di retribuzione,
quanta parte delle somme va alle varie fasce); il grado di
differenziazione (per es. quale percentuale delle somme distribuite va
ad una determinata percentuale di docenti).
Ma, al di là della querelle giuridiche, perché alcuni Dirigenti e -
sembra lo stesso MIUR - temono il rispetto di un elementare principio
di trasparenza (e di normale buon senso) concernente l'utilizzo di
denaro pubblico?
Forse temono ancora una qualche forma di ribellione di fronte ad un
istituto che strutturalmente tende a scatenare la competizione
individuale tra i docenti e a distruggere quel poco di collegialità e
di spirito comunitario che sono rimasti nella nostra scuola pubblica?
Così facendo entrano in contraddizione con lo spirito della l. 107, che
stando a Renzi and company punterebbe a migliorare la qualità della
scuola mediante la competizione individuale, per cui un docente non
premiato - o premiato meno di altri - dovrebbe tendere a raggiungere e
superare i bravi e i super bravi.
Ma come si fa a raggiungere e scavalcare i bravi e i super bravi se non
si sa neanche chi sono e quanto sono stati premiati?!
cobas.comitati.di.base.scuola@gmail.com