docenti infanzia e primaria: dal 28 luglio a 12 agosto tramite istanze on-line;
docenti secondaria I e II grado: dal 18 al 28 agosto tramite istanze on-line;
personale educativo e docenti di religione: dal 25 luglio al 5 agosto in modalità cartacea (il modulo sarà disponibile nello spazio Mobilità 2016 del sito del Miur);
personale Ata: entro il 20 agosto in modalità cartacea (il modulo sarà disponibile nello spazio Mobilità 2016 del sito del Miur);
operazioni relative all'utilizzo nelle discipline specifiche dei licei musicale: dal 16 agosto in modalità cartacea (il modulo sarà disponibile nello spazio Mobilità 2016 del sito del Miur).
N.B. Qualora le funzioni per la presentazione on line non fossero accessibili, è consentito produrre la domanda prodotta in forma cartacea.
Destinatari delle domande
Le domande di utilizzazione devono essere indirizzate all'Ufficio territorialmente competente della provincia di titolarità per il tramite del dirigente scolastico dell'istituto di servizio.
Le domande di assegnazione provvisoria e di utilizzazione in altra provincia devono essere presentate direttamente all'Ufficio territorialmente competente della provincia richiesta; l'Ufficio territoriale della provincia di titolarità ne sarà informato per conoscenza e a cura del sistema informativo.
Le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica devono essere presentate alle Direzioni regionali competenti (ossia alle Direzioni Regionali nel cui territorio è ubicata la Diocesi richiesta).
I docenti che intendano richiedere l'utilizzo nelle discipline specifiche dei licei musicali dovranno produrre domanda all'Ufficio territorialmente competente per la provincia in cui ha sede il liceo musicale richiesto.
Il personale interessato a produrre domanda anche per diverso ordine di scuola è tenuto a rispettare la data di scadenza del proprio ordine di appartenenza come suindicato.
Documentazione
La documentazione e le certificazioni da allegare alle domande devono essere prodotte in conformità a quanto riportato nell'art. 4 dell' O.M. n.241 dell' 8 aprile 2016.
Per l'attribuzione del punteggio per le utilizzazioni dichiarato dagli interessati sulle domande non è invece necessario allegare alcuna documentazione, in quanto la valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni di personale titolare di cattedra e/o posto nella scuola è formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui il personale presta servizio.
Per il riconoscimento delle precedenze nelle operazioni e per l'attestazione dei requisiti richiesti per le assegnazioni provvisorie è necessario presentare le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, salvo i casi in cui è obbligatorio allegare una certificazione espressamente prevista dal CCNI sulla mobilità e dall'Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie.
E' anche possibile allegare, all'atto della presentazione della domanda, solo ove la stessa debba essere inoltrata in modalità on line, la documentazione in formato elettronico.
Principali novità
precedenze legge 104/92: all'art 8 per il personale docente e all'art. 18 per il personale Ata sono state introdotte alcune modifiche nel sistema della precedenza, riportando innanzitutto la distinzione tra i titolari dei benefici della legge 104/92 per l'assistenza ai figli rispetto ai titolari dei medesimi benefici per l'assistenza al coniuge o per il genitore, elevando a sei anni l'età dei figli per i quali si ha diritto alla precedenza e introducendo un'ulteriore precedenza per i genitori di figli entro il dodicesimo anno di età limitatamente alle sole assegnazioni provvisorie interprovinciali;
scambio di cattedre o posti tra coniugi anche tra province diverse o scambio tra due docenti abilitati e titolari del medesimo insegnamento che abbiano prodotto domanda e non abbiano ottenuto l’assegnazione provvisoria interprovinciale: riguardo a questa nuova possibilità prevista dal comma 13 dell'art 7 dell'ipotesi, la richiesta deve essere presentata congiuntamente dai docenti e solo nel caso entrambi abbiano fatto domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale e non siano stati soddisfatti. La domanda va presentata al Dirigente preposto all'ufficio scolastico territorialmente competente per la provincia di titolarità del docente che rende disponibile la propria sede di servizio al docente che la richiede. Ultimate tutte le operazioni previste dall'Ipotesi di CCNI e verificata l'effettiva disponibilità delle sedi, il Dirigente dell'Ufficio scolastico territorialmente competente autorizza la procedura in parola e ne dà comunicazione all'Ufficio scolastico territorialmente competente di titolarità del docente che ha richiesto la sede e ai Dirigenti scolastici interessati.
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