
Un'intenzionalità che il governo non è stato capace di realizzare: "Disegnare insieme la scuola che verrà" presuppone il rispetto delle ordinarie procedure progettuali, tra cui
a) Analisi del campo, capitalizzazione delle esperienze.
"La buona scuola" è stata concepita indipendentemente dal vissuto dell'istituzione. Ben diversi sarebbero stati i suoi intendimenti se fossero state individuate le responsabilità degli iterati fallimenti delle ventennali riforme.
1) CFR in rete: "Il Miur naviga a vista";
2) La legge 107 ricalca quanto aveva elaborato l'on. Giannini, membro della commissione cultura, prima di assurgere al ruolo di ministro.
b) Circostanziata definizione dei risultati attesi.
Il paragrafo 7 della legge 107 elenca gli obiettivi formativi prioritari: più del 50% sono sbagliati. "L'apertura pomeridiana delle scuole e la riduzione del numero di alunni e di studenti per classe", ad esempio, non hanno alcuna attinenza con i comportamenti che gli alunni devono esibire per dimostrare il possesso di una competenza!
La finalità educativa del sistema è stata cassata, sostituita del termine nazionale: da sistema educativo di istruzione e formazione a sistema nazionale di istruzione e formazione.
c) Reperimento delle risorse disponibili
Il problema educativo è complesso e come tale deve essere trattato.
La sua scomposizione in sottoproblemi, l'identificazione dei soggetti cui attribuire le corrispondenti responsabilità sono le portanti.
I decreti delegati del 74, rigorosa applicazione degli avanzamenti scientifici, hanno riconosciuto la dimensione del problema e hanno attribuito
1) al Consiglio di circolo/istituto la responsabilità degli aspetti formativi [elencazione delle competenze generali che sostanziano i curricula] e il compito di definire "i criteri generali della programmazione educativa";
2) al Collegio dei docenti l'onere della "programmazione dell'azione educativa":
- identificazione delle capacità sottese alle competenze generali;
- formulazione d'ipotesi per il relativo conseguimento;
- monitoraggio.
3) al Consiglio di Classe il coordinamento: tutti gli insegnamenti devono convergere convergere verso i traguardi comuni.
Nella relazione di presentazione al parlamento de "La buona scuola" si afferma la volontà di abbandonare la razionalità: "La riforma degli organi di governo della scuola, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, si pone come esigenza indifferibile .. pertanto, procedere a un complessivo rinnovamento della governance della scuola, in coerenza con il processo di realizzazione dell'autonomia, avviato con l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ". [N.B. è privo di validità un riferimento a una legge delega]
L'organizzazione scientifica ha abbandonato il modello gerarchico - lineare e ha introdotto strutture in grado di autoregolarsi.
Strutture condivise dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 Dirigenza pubblica Art. 3 che ha: "Rafforzato il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza".
La legge 107 contrasta con la dottrina e ritorna all'inefficacia della tradizione.
La finalità educativa, concernente la crescita integrale del singolo studente, presuppone la messa a punto d'interventi mirati.
A tal fine il DPR 275/99 sancisce "l'autonomia scolastica si sostanzia di progettualità educativa, formativa, dell'istruzione" e attribuisce alle scuole l'onere di disegnare percorsi coerenti con le finalità del PTOF.
La legge 107 muove in direzione opposta: finalizza l'autonomia alla gestione delle risorse per potenziare l'azione della dirigenza.
d) Governo del sistema.
L'autoregolazione dei sistemi si fonda sulla capitalizzazione degli scostamenti risultati attesi - risultati conseguiti.
La dottrina postula che i punti di controllo siano distinti temporalmente (preventivo, concomitante, successivo, dell'evoluzione).
La legge 107 si concentra solamente sul controllo successivo attribuendone il compito a un ente esterno: le scelte educative delle singole scuole non hanno rilevanza nella determinazione dell'articolazione dei test Invalsi.
Enrico Maranzana
zanarico@yahoo.it