Come abbiamo sempre
sostenuto e come tanti tribunali hanno confermato, le supplenze su
posto vacante in organico di diritto devono essere fino al 31 agosto
come previsto dall’art. 4, comma 1, della L. n. 124/1999. Così ieri il
MIUR ha finalmente emanato la nota 15307/2016 che autorizza questa
proroga fino al 31 agosto, dopo che il Dipartimento della Funzione
Pubblica ha comunicato che non vi sono elementi ostativi.
Invece, per le supplenze sui posti non vacanti ma disponibili, i
contratti potranno essere prorogati secondo quanto previsto dall’art.
1, comma 7, del vigente Regolamento sulle supplenze (DM 430/2000 “Le
supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche possono
essere prorogate oltre tale termine, per il periodo strettamente
necessario allo svolgimento delle relative attività, nelle scuole
interessate ad esami di Stato e di abilitazione all’insegnamento nelle
scuole di grado preparatorio, qualora non sia possibile consentire lo
svolgimento di dette attività mediante l’impiego del personale a tempo
indeterminato o supplente annuale in servizio presso la scuola
interessata, e, comunque, nei casi in cui siano presenti situazioni che
possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto”),
e dall’art. 6, comma 4, dello stesso Regolamento (“Qualora l’assenza
del personale appartenente ai profili professionali di assistente
amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, nel
periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e la conclusione
delle attività didattiche, compresi gli esami, determini nella scuola
l’impossibilità di assicurare lo svolgimento delle ulteriori attività
indispensabili, il dirigente scolastico può, con determinazione
motivata, prorogare la data di scadenza delle supplenze, per il periodo
di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e nel numero
strettamente necessario per evitare l’interruzione del pubblico
servizio”) o come previsto dalla Nota Miur n. 8556/2009 per le attività
di recupero dei debiti scolastici nei mesi estivi “e, comunque, in
tutti i casi in cui si presentino situazioni che possano pregiudicare
l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto”.
COBAS Scuola Palermo
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