È bene precisare che le garanzie individuate dall’accordo del 1999 si applicano soltanto nel caso in cui nel periodo di indizione dello sciopero sia necessario - in relazione al tipo di scuola - salvaguardare alcune specifiche attività individuate come funzionali:
- all’effettuazione degli scrutini ed esami, con particolare riferimento agli esami finali;
- al pagamento degli stipendi al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.
È inutile precisare che il Dirigente Scolastico non può obbligare alcuno a rispondere e, tenuto conto che il personale ha piena facoltà di non dichiarare in anticipo la propria adesione o non adesione allo sciopero, la mattina stessa dello sciopero, la scuola può trovarsi a fronteggiare situazioni contingenti imprevedibili, tali da rendere difficile garantire non solo l’erogazione della didattica ma anche un’adeguata sorveglianza sugli alunni.
Il direttivo Nazionale FEDER.A.T.A.
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