La
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del
Ministero del Lavoro, con interpello n. 9 del 2 novembre 2015, ha fornito,
alla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della
Sicurezza (Federcoordinatori), un parere in merito alla al decreto
interministeriale 6 marzo 2013 relativo ai criteri di qualificazione
della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.
In particolare, l’istante chiede di sapere se “con il termine
alternativamente si intende che nell’arco dei tre anni il
formatore-docente deve effettuare sia attività di docenza che seguire
corsi di aggiornamento ovvero è da considerarsi valevole quale
aggiornamento se per i primi tre anni effettua solo attività di
docenza, per un minimo di 24 ore, e per i tre anni successivi frequenta
solo corsi di aggiornamento e convegni per almeno 24 ore”.
La sintesi della risposta:
Il decreto in oggetto stabilisce l’obbligo di aggiornamento
professionale con cadenza triennale. Il triennio decorre:
dalla data di applicazione (12 mesi dopo la pubblicazione sulla G.U.)
per chi è già qualificato a tale data;
dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione per gli
altri.
l’obbligo di aggiornamento si articola in due diverse modalità, tra
loro alternative:
frequenza, per almeno 24 ore complessive, nell’area tematica di
competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di
aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all’art. 32, co. 4, del
d.lgs 81/2008 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere
relative ai corsi di aggiornamento;
effettuazione un numero minimo di 24 ore di attività di docenza
nell’area tematica di competenza.
il termine “Alternativo” è riferito esclusivamente alla possibilità, da
parte del formatore-docente, di scegliere la tipologia di aggiornamento
confacente alla sua figura. Fonte: Ministero del Lavoro
Dottrinalavoro.it