L’on.
Stefania Giannini, prima di accettare le responsabilità ministeriali,
aveva elaborato un disegno di legge sulle “Norme per una nuova governance
delle istituzioni scolastiche autonome” con l’obiettivo di
sanare quanto causato dalla “riforma
degli organi collegiali della scuola degli anni Settanta che ha cercato
di superare il centralismo dello Stato, ma che ha mostrato da subito
tutti i suoi limiti, tra i quali il carattere assembleare e quasi
sempre non all'altezza degli organi collegiali, a partire dalle
assemblee studentesche e dai consigli di classe e di istituto, di fatto
esautorati dall'eccessivo formalismo centralistico e dalla limitatezza
delle risorse finanziare a disposizione. Tutto ciò ha determinato una
continua deresponsabilizzazione della componente dei genitori e degli
studenti nelle scuole superiori e l'affievolirsi della loro
partecipazione”.
Il buon amministratore dello Stato formula giudizi solo dopo aver
studiato il campo in cui nasce il problema, analizzato e compreso la
ratio legis, identificato l’origine di eventuali malfunzionamenti,
smascherato chi ha osteggiato l’applicazione dei provvedimenti, rimosso
le barricate erette, fasi trascurate dagli estensori della proposta. La
critica alla gestione scolastica si fonda su questioni di superficie,
sfruttate per riproporre l’obsoleto, inefficace modello di scuola di
tempi andati. Sono cestinati i faticosi avanzamenti che, negli anni
sono stati introdotti nell’ordinamento.
Il DDL in votazione al Senato è una fedele trascrizione di quanto l’on.
Giannini prefigurava: questioni di contorno hanno spostato l’attenzione
dall’origine e dal senso della mission della scuola, distrattori che
hanno funzionato!
Art. 1 – “La presente legge dà
piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui
all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni … le istituzioni scolastiche garantiscono la
partecipazione alle decisioni degli organi collegiali”.
Il riferimento alla legge delega, non al decreto attuativo, è carico di
significato: si rigetta l’interpretazione che l’esecutivo [D’Alema,
Berlinguer, Ciampi] ha dato al mandato ricevuto. L’art. 1 del DPR
297/99 stabilisce che “L'autonomia
.. si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi
di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della
persona umana”.
Una formulazione in perfetta continuità con il TU del 94:
PROGETTAZIONE FORMATIVA Il consiglio di circolo e d’istituto “elabora e adotta gli indirizzi generali”
[art. 10 comma 1] e li esprime in termini di competenze generali [legge
53/2003 art. 2].
PROGETTAZIONE EDUCATIVA Il Consiglio di circolo e di istituto definisce
i “criteri generali per la
programmazione educativa”. Il collegio dei docenti “cura la programmazione dell'azione
educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti
della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle
specifiche esigenze ambientali [identificate dal Consiglio di istituto]
e di favorire il coordinamento interdisciplinare” [art.7 – comma
2 - lettera a)]; “valuta
periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per
verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi
programmati [definiti in termini di capacità – legge 53/2003 art 2)],
proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento
dell'attività scolastica” [art.7 – comma 2 - lettera d)].
PROGETTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO – “Le
competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e
dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione,
di interclasse e di classe” [art. 5 comma 6].
Il TU 297/94 e il DPR 297/99 hanno riconosciuto la dimensione del
problema educativo, l’hanno scomposto e hanno attribuito a soggetti
diversi le responsabilità strategiche, tattiche, operative.
Diametralmente opposto l’approccio de “la
buona scuola” che appiattisce la mission dell'istituzione al
solo insegnamento (funzione esecutiva):
il Consiglio di Istituto è privato della funzione strategica: "Art. 3.
— (Piano triennale dell'offerta formativa) 4. “Il piano è elaborato dal collegio dei
docenti sulla base degli INDIRIZZI PER LE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA e
delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente
scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d'istituto”.
Nitido il conflitto col D. Legs. 27/10/09, n. 150 Dirigenza pubblica
Art. 37 che “rafforza il principio di distinzione tra le funzioni di
indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di
gestione amministrativa spettanti alla dirigenza”.
Il sistema scolastico, che ”mira allo
sviluppo della persona umana” (capacità), esige unitarietà,
coordinamento, finalizzazione comune degli insegnamenti, caratteri che
il nuovo modello di gestione non possiede.
Il titolo del provvedimento e la procedura di valutazione dell’operato
dei docenti dimostrano la scellerata deriva.
Non più “Sistema educativo di
istruzione e di formazione” [legge 53/2003 art. 2] ma “Sistema nazionale di istruzione e di
formazione”;
128 3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei
docenti sulla base:
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al
miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo
formativo e scolastico degli studenti;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in
relazione al potenziamento delle competenze degli alunni è
dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione
alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone
pratiche didattiche;
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e
didattico e nella formazione del personale.
Lo stravolgimento del significato di “autonomia” è all’origine della
tesi: “In particolare, il testo unico
[297/94] non è in larga parte allineato né con l’introduzione
dell’autonomia, a cui è conseguito un nuovo assetto istituzionale,
ordinamentale e amministrativo ..” [Atti parlamentari – Camera
dei deputati - 27 marzo 2015 - capo VII art. 21 comma a) – pag. 23]
avanzata per abrogare la gestione collegiale del servizio scolastico.
Enrico Maranzana
zanarico@yahoo.it