La
Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro ha fornito, al
Consiglio Nazionale degli Ingegneri, risposta ad un interpello in
materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Con interpello in materia di sicurezza n. 2 del 24 giugno 2015pdf_icon
ha dato parere in merito alla identificazione dei requisiti che debbono
essere posseduti dai docenti dei corsi di formazione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro (in base all’allegato al DM 6 marzo 2013).
La sintesi della risposta:
“La Commissione ritiene che il Decreto 6 marzo 2013 imponga a ciascun
docente dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza, per
datore di lavoro, che intenda svolgere il ruolo di Responsaible del
servizio di prevenzione e protezione, per lavoatori, dirigenti e
prepostim, di essere in grado di documentare – in relazione a ciascuna
delle aree tematiche identificate dal decreto – il possesso di uno dei
6 criteri di cui al decreto. Dunque, colui che intenda svolgere corsi
di formazione in tutte le aree di cui al citato decreto, dovrà
documentare il possesso di almeno uno dei crtiri in parola in relazione
a ognuna delle 3 aree.
Tanto, premesso l’Ingegnere che svolga professionalmente la propria
attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro potrà assumere
l’incarico di docente nei corsi di formazione per datore di lavoro che
svolga i compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, lavoratori, dirigenti e preposti, a condizione che
documenti – in qualunque modo idoneo allo scopo – il possesso dei
criteri di cui al Decreto 6 marzo 2013, per ciascuna delle citate “aree
tematiche” per la quale voglia svolgere le attività di docenza.”.Fonte:
Ministero del Lavoro
Dottrinalavoro.it