18/01/2015 - Ai sensi
dell’art. 20 del CCNL del 29.11.2007, la dipendente trovandosi nella
posizione di riconoscimento di causa di servizio ante legge n. 214 del
2011, ha diritto all’intera retribuzione a seguito della visita medico
collegiale effettuata?
L’art. 20, comma 2, del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola
richiama in modo esplicito i primi tre commi dell’art. 17, relativo
all’assenza per malattia tout court, e, quindi, la concessione
dell’ulteriore periodo di 18 mesi di malattia al dipendente
richiedente, deve ritenersi soggetta alla procedura di cui al medesimo
terzo comma dell’art. 17.
Per quanto concerne la retribuzione, invece, l’art. 20, comma 2
su citato, prevede che per questa specifica assenza dovuta a causa di
servizio, il dipendente ha diritto alla retribuzione intera senza
operare le differenti retribuzioni previste per la semplice malattia.
Sull’accertamento della malattia da causa di servizio, occorre rilevare
che l’art. 6 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto, dalla
data di entrata in vigore del decreto legge, l’abrogazione degli
istituiti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di
servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio,
dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata.
Tale disciplina non si applica ai procedimenti già in corso alla data
di entrata in vigore del decreto legge nonché ai procedimenti per i
quali, alla medesima data, non sia ancora scaduto il termine di
presentazione della domanda nonché ai procedimenti instaurabili
d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.
Pertanto, nel caso specifico, sembrano essere soddisfatte tutte le
condizioni enunciate negli articoli contrattuali.
ARAN