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Graduatorie: Afam – Personale docente Linee guida per la costituzione delle graduatorie nazionali per gli incarichi a tempo determinato

Ministero Istruzione e Università
Protocollo: n.1083 - Roma, 10 settembre 2014 - Oggetto: Costituzione delle graduatorie nazionali per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM (D.M. 30 giugno 2014, n. 526) - Linee Guida.
Al fine di assicurare uniformità di interpretazione e di applicazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 giugno 2014, n. 526, di seguito denominato D.M.) si ritiene opportuno fornire indicazioni in ordine alla procedura valutativa che le Commissioni costituite presso codeste Istituzioni sono chiamate ad espletare.
Per quanto non espressamente indicato nelle presenti Linee Guida codeste Commissioni opereranno in piena autonomia nel rispetto di quanto previsto nel citato D.M. n.526.
1) Con riferimento all'art. 1: si chiarisce che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.M., sono costituite apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato, "nei limiti dei posti in organico vacanti e disponibili": pertanto le graduatorie si riferiscono esclusivamente agli insegnamenti effettivamente attivati e presenti nell'organico delle istituzioni.
2) Con riferimento all'art. 2: può essere valutato quale requisito di ammissione il servizio prestato entro la data del 30 giugno 2014; il servizio svolto fino al 31 luglio 2014 può essere valutato esclusivamente come ulteriore servizio. Non possono essere valutati servizi non ancora svolti benché il contratto stipulato preveda lo svolgimento degli stessi (per esempio fino al 31.10.2014).
Il servizio prestato all'estero non è utile al conseguimento del requisito minimo di ammissione e  va valutato esclusivamente come ulteriore servizio svolto.
Per "graduatorie" devono intendersi esclusivamente elenchi di candidati formati a seguito di una procedura di selezione pubblica finalizzata all'inserimento in graduatorie d'istituto, con esclusione delle selezioni che non abbiano prodotto una graduatoria in senso stretto, e cioè con inserimento dei candidati in ordine di successione in considerazione dei risultati e del punteggio ottenuto a seguito della selezione (cfr. anche art. 4, comma 1).
3) Con riferimento all'art. 4: la dicitura "effettivo insegnamento" (art. 4, comma 2) deve intendersi comunque comprensiva dei periodi che per legge o per disposizione del CCNL sono ad esso equiparati, come indicato dall'art. 2, comma 2.
Ai fini della corretta individuazione della graduatoria per la quale il candidato concorre, il criterio della maggioranza del servizio deve essere applicato all'interno di ogni triennio fatto valere.
Esempio: nel caso di 8 anni nella materia A e 2 anni nella materia B la domanda è ammissibile per entrambe perché nella materia A sono stati maturati 3 anni interi di effettivo insegnamento, mentre nella materia B sono stati maturati 2 anni di insegnamento, cui è possibile sommare un ulteriore anno nella materia A non utilizzato per l'iscrizione nella prima graduatoria (per arrivare al requisito minimo del triennio di insegnamento).
La maggioranza del servizio prestato, nel caso in cui il candidato abbia maturato il requisito dei 3 anni di insegnamento in materie diverse (art. 4, comma 3), si riferisce al maggior numero di giorni di insegnamento svolti all'interno dell'anno accademico fatto valere.
Esempio: 354 giorni materia A (1° a.a.); 250 giorni materia B (2° a.a.); 195 giorni materia C (3° a.a.). Il candidato deve concorrere per la materia A.
La facoltà di scelta, da parte del candidato, della materia per la quale concorrere residua solo nel caso in cui non sia possibile individuare il maggior numero di giorni del servizio prestato.
Esempio: 180 giorni per ogni anno accademico.
4) Con riferimento all'art. 9: nel caso di domanda di inserimento in due graduatorie, il servizio fatto valere come requisito di ammissione per una graduatoria può essere valutato nell'altra graduatoria come  "ulteriori titoli - servizio prestato in altro insegnamento".
Nel caso in cui il servizio sia stato reso in una materia prima costituente un'unica classe di concorso e poi la stessa sia stata ricondotta in altro settore disciplinare, il candidato può utilizzare il servizio prestato nella vecchia classe di concorso ai fini dell'inserimento nella graduatoria relativa al nuovo settore disciplinare.
Esempio 1:
6 anni di insegnamento nella vecchia classe di concorso A.
Nuove materie che derivano da A: A1, A2, A3.
Ipotesi 1 - il candidato decide di partecipare solo per A1.
Il candidato avrà come requisito di ammissione 3 anni di insegnamento e gli altri 3 anni saranno valutati come "ulteriore servizio - stesso insegnamento"
Ipotesi 2 - Il candidato decide di partecipare per A1 e A2.
Per ciascuna graduatoria il candidato avrà come requisito di ammissione 3 anni di insegnamento; per ciascuna classe di concorso gli altri 3 anni saranno valutati come "ulteriore servizio - insegnamento diverso".
Esempio 2:
9 anni di insegnamento nella vecchia classe di concorso A.
Nuove materie che derivano da A: A1, A2, A3.
Ipotesi 1 - il candidato decide di partecipare solo per A1.
Il candidato avrà come requisito di ammissione 3 anni di insegnamento e gli altri 6 anni saranno valutati come "ulteriore servizio - stesso insegnamento"
Ipotesi 2 - Il candidato decide di partecipare per A1 e A2.
Per A1 il candidato avrà come requisito di ammissione 3 anni di insegnamento; gli altri 6 anni saranno valutati come segue: 3 anni saranno valutati come "Ulteriore servizio - stesso insegnamento"; i 3 anni utilizzati come requisito di ammissione per A2 saranno valutati come "ulteriore servizio - insegnamento diverso".
I servizi prestati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa appartenenti ad un unico settore disciplinare e previsti dalle declaratorie dell'insegnamento per il quale si concorre sono valutabili come stesso insegnamento.
In merito alla valutazione del servizio fatto valere come requisito di ammissione, le Commissioni, ai sensi dell'art. 9, lettera A), punto 1, dovranno:
per ogni anno accademico con incarico a tempo determinato
attribuire punti 2,40 per il servizio minimo di 180 giorni (che concorre al requisito minimo dei 3 anni) + 0,60 punti per ogni mese (o frazione superiore ai 15 giorni) eccedente i 180 giorni nello stesso anno accademico - lett. a) + lett. b) fino ad un massimo di punti 3,60.
per ogni anno accademico con co.co.co. o con altra tipologia di contratto
attribuire punti 1,20 per il servizio minimo di 125 ore + 0,30 punti per ogni frazione superiore alle 15 ore eccedenti le 125 ore nello stesso anno accademico - lett. d) + lett. e) fino ad un massimo di punti 2,40.
In merito al servizio ulteriore rispetto ai 3 anni richiesti come requisito di ammissione le Commissioni, ai sensi dell'art.9 lettera A), punto 1, dovranno:
per gli incarichi a tempo determinato
sommare lett. a) + lett. b) per ogni anno accademico relativamente al quale si fanno valere più di 180 giorni di servizio (fino ad un massimo di punti 3,60);
calcolare solo lett.c) per gli anni accademici nei quali non si è raggiunto il periodo di 180 giorni di insegnamento (fino ad un massimo di punti 2,40) .
per gli incarichi con co.co.co. o con altra tipologia di contratto
sommare lett. d) + lett. e) per ogni anno accademico relativamente al quale si fanno valere più di 125 ore di servizio (fino ad un massimo di punti 2,40);
calcolare solo lett. f) per gli anni accademici nei quali non si è raggiunto il periodo di 125 ore di insegnamento (fino ad un massimo di punti 1,20).
Per ciascun anno accademico il servizio fatto valere può riferirsi anche a contratti diversi, insegnamenti diversi o espletato in istituzioni diverse fino ad un massimo di punti 3,60.
Lo stesso metodo di attribuzione dovrà essere seguito per la valutazione del servizio prestato in insegnamento diverso da quello della graduatoria per la quale si concorre.
Pertanto le Commissioni, ai sensi dell'art. 9, lettera A), punto 2, dovranno:
per gli incarichi a tempo determinato
attribuire punti 1,20 per ogni anno accademico fino a 180 giorni (che concorre al requisito minimo dei 3 anni) + 0,30 punti per ogni mese (o frazione superiore ai 15 giorni) eccedente i 180 giorni nello stesso anno accademico - lett. a) + lett. b) fino ad un massimo di punti 1,80;
calcolare solo lett.c) per gli anni accademici nei quali non si è raggiunto il periodo di 180 giorni di insegnamento (fino ad un massimo di punti 1,20).
per gli incarichi con co.co.co. o con altra tipologia di contratto
attribuire punti 0,60 per ogni anno accademico con servizio prestato per almeno 125 ore (che concorre al requisito minimo dei 3 anni) + 0,15 punti per ogni frazione superiore alle 15 ore eccedenti le 125 ore nello stesso anno accademico - lett.d) + lett.e) fino ad un massimo di punti 1,20;
calcolare solo lett.f) per gli anni accademici nei quali non si è raggiunto il periodo di 125 ore di insegnamento (fino ad un massimo di punti 0,60).
Per ciascun anno accademico il servizio fatto valere può riferirsi anche a contratti diversi, insegnamenti diversi o espletato in istituzioni diverse fino ad un massimo di punti 1,80.
Si ribadisce che nella valutazione del servizio possono essere sommati i servizi prestati con diverse tipologie di contratti (esempio: tempo determinato+co.co.co. o altra tipologia contrattuale) fino al raggiungimento della soglia massima di valutazione di 3,60 punti per anno accademico per lo stesso insegnamento della domanda di ammissione (art. 9, lett.A punto 1) e fino a 1,80 punti per insegnamento diverso (art.9, lett. A, punto 2).
Il D.M. prevede l'anno 2001 come anno di decorrenza per il costituzione delle graduatorie, esclusivamente con riferimento al requisito di ammissione; pertanto eventuali ulteriori periodi di insegnamento svolti prima del 2001 potranno essere oggetto di valutazione nell'ambito degli ulteriori titoli di servizio.
Si segnala che i candidati potrebbero avere inserito il servizio richiesto come requisito di ammissione secondo le seguenti diverse modalità:
1) tutto nella Sezione D: sia il requisito minimo (180 giorni/125 ore)  che eventuali ulteriori periodi/ore relativi allo stesso anno accademico; cioè  tre anni accademici completi nella Sezione D e gli ulteriori titoli nella sezione E;
2) solo il requisito minimo (180 giorni o 125 ore) nella sezione D e l'ulteriore periodo/ore dello stesso anno accademico nella Sezione E;
3) tutto nella Sezione D come illustrato al num. 1 e ripetuto nella sezione E il periodo ulteriore rispetto al requisito minimo (180 giorni/125 ore) riferito allo stesso anno accademico.
Al riguardo, come anticipato nell'Avviso del 30 luglio scorso pubblicato sul sito Afam e sul sito del Cineca, codeste Commissioni dovranno comunque valutare il servizio una sola volta  e nel rispetto rigoroso di quanto indicato nel D.M. e nelle presenti Linee Guida.
Possono essere accettate esclusivamente le domande inoltrate via web.
Codeste Commissioni vorranno verificare che la documentazione prevista dall'art. 6, comma 5, sia stata presentata in modalità cartacea entro il termine previsto dallo stesso articolo, ai fini della valutazione di quanto documentato.
Si rammenta che in caso di inoltro a mezzo raccomandata fa fede il timbro postale di spedizione.

Il Capo Dipartimento
Prof. Marco Mancini








Postato il Sabato, 13 settembre 2014 ore 07:45:00 CEST di Antonia Vetro
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