Catania 9/06/2014 -
Quest’Ufficio, ai fini di evitare inutile contenzioso, ha
stabilito i motivi ritenuti oggettivi che comportano
l’impossibilità del coniuge o di ciascun altro figlio di effettuare
l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità, ai fini
della valutazione delle domande di mobilità e della priorità nella
scelta della sede per le domande di aggiornamento della graduatoria ad
esaurimento valevole per il triennio 2014/17:
Disabili gravi ai sensi dell’art. 3 comma 3 (da documentare con
certificazione rilasciata dall’ASL)
Assistenza con carattere continuativo ad un altro soggetto disabile
(situazione da documentare)
Età superiore a 65 anni o deceduti (da documentare con dichiarazione
personale)
Invalidi al 100 % (da documentare con certificato INPS)
Oggettiva impossibilità continuativa all’assistenza (documentata con
certificato ASL)
Figli minori (da documentare con dichiarazione personale)
Detenuti e sottoposti a misure di restrizione della libertà personale
(da documentare con dichiarazione personale)
Suore e religiosi inseriti in contesti che escludono la presenza in
famiglia (da documentare con dichiarazione personale)
Tutore legale ma non amministratore di sostegno (da documentare con
copia sentenza giudice)
Residenza stabile in comune diverso dal comune dell’assistito (da
documentare con dichiarazione personale)
Lavoro stabile in una sede diversa da quella dove risiede il
soggetto disabile (la prestazione di lavoro in altra sede va
documentata con certificazione da parte del datore di lavoro)
Studenti fuori sede (situazione documentata con contratto di locazione
registrato o con dichiarazione di residenza o di domicilio registrato
al comune)
Per quanto riguarda le situazioni professionali dei familiari e le
attività svolte, l’ufficio ritiene che, al fine di evitare
interpretazioni soggettive, non saranno considerati gli aspetti legati
alle attività professionali svolte dai vari componenti della famiglia..
Motivi di salute: quest’ufficio, tenuto conto delle disposizioni
del CCNI sulla mobilità del personale della scuola del 26/02/2014, in
particolare degli artt. 7 e 9, non considererà, quale motivo
ostativo all’assistenza del disabile, una generica motivazione di
salute e, dunque, sarà necessario che dalla documentazione prodotta
emergano, con chiarezza, le ragioni oggettive di impedimento
all’assistenza, laddove, cioè, il soggetto dimostri, con appositi
certificati rilasciati dalle specifiche Commissioni Sanitarie delle
ASL, la totale inabilità, o si documenti, con certificato
rilasciato da un medico in servizio presso l’ASL, l’oggettiva
impossibilità continuativa e l’impedimento a prestare la necessaria
assistenza da parte del coniuge del disabile o di altro familiare.
Le ragioni esclusivamente oggettive devono risultare, con
inequivocabile chiarezza, da ciascuna richiesta prodotta dai soggetti
impediti a provvedere all’assistenza con autodichiarazione ex DPR n.
445/2000, così come modificato e integrato dall’art. 15 della legge 16
gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15, comma 1 della legge n. 183 del 12
novembre 2011. Tutte le autodichiarazioni prodotte devono essere
accompagnate da copia fotostatica del documento d’identità del soggetto
che ha reso la dichiarazione.
Si ricorda che vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all’art.
76 del già citato DPR 445, che prevedono conseguenze di carattere
amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità e che quest’Ufficio effettuerà gli adeguati
controlli sulle dichiarazioni rese secondo quanto previsto dagli
articoli 71 e 72.
f.to il dirigente
Antonio
Gruttadauria