Con sentenza n.
18296 del 5 maggio 2014, la Corte di Cassazione ha affermato che non
esonera il datore di lavoro dall’obbligo di fornire, ai propri
dipendenti, i dispositivi di protezione individuale necessari a
prevenire i rischi in relazione alle lavorazioni svolte nell’azienda,
la presenza del RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione) sul luogo di lavoro.
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