Il CONITP a
seguito della nota prot. 28 del 09/01/2014, che dispone: nelle more
dell’adozione di un apposito provvedimento legislativo in corso di
perfezionamento,
di sospendere l’applicazione della nota n. 2820 del 19.12.2013 nella
parte relativa al
recupero delle somme già erogate in favore del personale A.T.A., sia
per la prima
che per la seconda posizione economica, acquisite e, conseguentemente,
erogate con
decorrenza 1° settembre 2011 ed annualità successive e della nota 353 del
05/02/2014 emanata dal MIUR che prevede il recupero delle somme
relative al
beneficio economico dal personale ATA acquisito negli anni
scolastici 2011/2012
e 2012/2013, ritiene che sia un fatto gravissimo in quanto non può
essere richiesto
il recupero di somme per un attività già espletata.
Il CONITP ritiene che tale posizione del MIUR e MEF sia inaccettabile e
proclama lo
stato di agitazione del personale ATA.
Il CONITP invita tutto il personale ATA ad astenersi dallo svolgere
attività
extrascolastiche o attività richiedenti prestazioni connesse alle
posizione economiche
maturate, fino a quando non avverrà la sospensione del provvedimento di
recupero
delle somme relative alla I e I posizione economica.
Il CONITP ha avviato azioni legali contro il provvedimento di recupero
delle somme al fine di
tutelare il personale interessato.
Prof. Guastaferro Crescenzo
- Presidente del CONITP
crescenzo.guastaferro@gmail.com