E' di questi giorni la notizia che stavamo aspettando da
anni: la collocazione in III fascia delle graduatorie di istituto dei
diplomati magistrali è illegittima perché affetta da eccesso di potere.
A dirlo, ora, non sono coloro che da anni si battono per il
riconoscimento completo dell'abilitazione conseguita a seguito di
conclusione dell'esame di stato di scuola ed istituto magistrale, ma il
Consiglio di Stato, con un Parere emanato a seguito di un ricorso al
Presidente della Repubblica depositato già a settembre 2013.
Fa obiettivamente riflettere il fatto che tale Parere, che, secondo le
norme previste dall' art. 14 del DPR 1199 del 1971, avrebbe dovuto
avere la massima pubblicità e convertito nell'arco temporale di trenta
giorni in un Decreto, sia rimasto a giacere nascosto per tutto questo
tempo. Una questione che non mancheremo di approfondire.
Comunque sia, è importante precisare che le norme introdotte dalla
Legge 69 del 2009 (art. 69) hanno tolto ogni margine di discrezionalità
all'Amministrazione che ora deve necessariamente emanare un Decreto
conforme al Parere (prima di tale modifica l'Amministrazione avrebbe
potuto decidere di non accettare il Parere e quindi i ricorrenti
avrebbero dovuto procedere con nuovi ricorsi).
Si tratta, quindi, di una svolta storica. Solo tre anni fa parlare di
valore abilitante del diploma magistrale era considerato un taboo, ed i
molti saccenti o presunti tali, in vena di negazionismo, predicavano
che il titolo non fosse abilitante. Andava forse a cozzare, contro la
volontà di qualcuno di riconoscere ciò che la Legge ha sempre espresso
chiaramente, magari per favorire l'avvio di corsi a pagamento
"riabilitanti" ? Qualcuno, solo qualche anno fa, sosteneva
che i ricorsi per il riconoscimento del titolo fossero infondati,
altri, ancora oggi, vorrebbero mobilitare le piazze per far avviare i
famosi PAS che permetterebbero di passare dalla III alla II fascia,
forse dimenticandosi che l'accesso alla II fascia è un diritto già
acquisito, negato, finora, per eccesso di potere, ed ora, finalmente,
espresso a chiare lettere dal Consiglio di Stato.
Ormai il diploma magistrale è stato chiaramente definito abilitante ai
sensi della Legge 62/2000 per l'insegnamento nella scuola paritaria,
titolo di accesso ai concorsi (unico sistema di reclutamento a tempo
indeterminato attualmente previsto nella scuola statale vigente),
titolo a cui è possibile applicare il riconoscimento professionale in
Europa ai sensi dell'art. 12 (titoli assimilati) della Direttiva
2005/36/CE. Mancava l'ultimo tassello: la II fascia delle graduatorie
di istituto. Ed il Giudice è stato chiaro: l'esclusione è
manifestazione di eccesso di potere. E lo ha dichiarato esponendo in
bell'ordine tutte le fonti normative primarie e secondarie che
confermano il valore di abilitazione permanente all'insegnamento del
titolo conseguito entro il 2002.
A conclusione va detto che il Parere del Consiglio di Stato, poiché
annulla il decreto di inserimento e aggiornamento delle graduatorie
d'istituto nella parte in cui esclude i diplomati magistrale dalla II
fascia, è da intendersi applicato a tutti i diplomati magistrale
attualmente inseriti, illegittimamente, in III fascia anziché in II, ed
è quindi interesse di tutti (coloro che non hanno nulla da guadagnare
dai PAS) far si che il MIUR provveda ad emanare il decreto di passaggio
dalla III alla II fascia. E senza PAS o TFA, ormai non più necessari a
questo scopo.
Coordinamento Nazionale Diploma
Magistrale
Albanese, Bernardi, Bertelli