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Ambiente: Evoluzione del quadro legislativo legato all'efficienza energetica

Redazione
Il futuro destino dell'Europa in materia di salvaguardia dell'ambiente si gioca sul successo delle politiche di contenimento dei consumi energetici e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. Potrà risultare utile, per un funzionale approccio alla questione, un excursus su alcuni dei principali riferimenti legislativi a livello Europeo e Nazionale:



  • Legge n.373/76
  • Legge n.10/91 e relativi decreti attuativi
  • Protocollo di Kyoto 11 dicembre1997
  • Direttiva Europea 2002/91/CE
  • Decreto 19 agosto 2005, n.192
  • Decreto 29 dicembre 2005, n.311
  • Direttiva 28/2009/CE
  • Direttiva 31/2010/CE
  • Decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28
  • Direttiva  27/2012/CE
  • L. 3 agosto 2013, n.90 di conversione del D.L. 4 giugno 2013, n.63

A seguito della crisi energetica degli anni '70 in Italia viene emanata la prima legge sul risparmio energetico: la legge n.373/76. Prima del 30 aprile 1976, data di emanazione della legge n.373, non esistevano obblighi.

La legge n.373/76 era costituita da tre parti: la prima riguardava gli impianti di produzione del calore e gli annessi sistemi di termoregolazione, la seconda trattava l’isolamento termico degli edifici e la terza le sanzioni previste per la mancata osservanza della legge.

La legge che ha integrato ed in parte sostituito la legge n.373/76, è la n.10 del 9 gennaio 1991: “Norme per l'attuazione del Piano energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e sviluppo di fonti rinnovabili di energia”.
Questa norma è la prima legge quadro italiana che regolava, ed in parte ancora regola, le modalità progettuali e la gestione del sistema edificio-impianto.

Gli obiettivi contenuti nella legge n.10/91 sono:
  • risparmio energetico (interventi sull'edificio, sugli impianti di controllo del microclima e di illuminazione)
  • uso consapevole dell'energia
  • salvaguardia dell'ambiente
  • benessere degli individui
  • incentivazione dell'uso di fonti rinnovabili di energia
  • incentivazione dell'uso di sistemi impiantistici alternativi
Essa aveva poi introdotto, di fatto, una nuova procedura per la verifica energetica degli edifici e aveva compiuto un primo passo verso la “certificazione energetica” degli edifici (art.30).

La certificazione si prefiggeva il raggiungimento di due obiettivi:
  • introdurre norme e procedure unitarie per determinare la qualità energetica degli edifici
  • indurre l'utente finale a includere il parametro energetico nella valutazione dell'immobile
Rispetto al panorama europeo, l'art.30 della legge appariva veramente innovativo e prevedeva gli strumenti efficaci per la sua operatività sia in caso di compravendita o locazione (certificato di certificazione energetica) sia allorché il proprietario o il locatario volessero richiedere al Comune la certificazione energetica dell'intero immobile o della singola unità immobiliare. L'articolo 30 della Legge 10/91 sulla “certificazione energetica” degli edifici non ha però mai trovato pratica applicazione non essendo stato emanato il relativo Decreto attuativo.
    
Il D.P.R. n.412 del 1993 è il principale decreto attuativo della legge n.10/91 e reca norme e disposizioni per gli adempimenti del settore impiantistico.

Negli anni '90 è ormai evidente la problematica dell'effetto serra dovuto all’aumento di anidride carbonica, inoltre le conflittualità nelle aree di estrazione del petrolio sono irrimediabilmente degenerate e la domanda mondiale di energia è in forte crescita.

Il Consiglio europeo emana una serie di direttive intese a migliorare l'efficienza energetica tramite maggiore coscienza del consumo energetico, formazione, etichettatura degli elettrodomestici, requisiti di rendimento per nuove caldaie, forme di incentivazione, ecc...

In particolare con la Direttiva del Consiglio europeo n.93/76/CEE, nota come Direttiva SAVE, si intende limitare le emissioni di biossido di carbonio migliorando l'efficienza energetica attraverso la certificazione della qualità energetica degli edifici, la climatizzazione e l'acqua calda, il finanziamento degli investimenti di efficienza energetica nel settore pubblico, l'isolamento termico degli edifici nuovi, il controllo periodico delle caldaie.

L'11 dicembre 1997 arriva il Protocollo di Kyoto. E' un trattato internazionale in materia ambientale riguardante il riscaldamento globale, sottoscritto nella città giapponese di Kyoto da più di 180 Paesi, che entra in vigore il 16 febbraio 2005. Il protocollo prevede l'obbligo per i Paesi industrializzati di operare una riduzione delle emissioni di elementi inquinanti (biossidio di carbonio ed altri cinque gas serra, ovvero metano, ossido di azoto, idrofluorocarburi, perfluorocarburi ed esafluoruro di zolfo).

Nel frattempo in Italia la riforma “Bassanini” (D.Lgs 31 marzo 1998, n.112) trasferisce alle Regioni le competenze amministrative sulla certificazione energetica degli edifici.

Per conformarsi al protocollo di Kyoto, l'Unione Europea adotta una serie di misure e alcuni interventi comunitari necessari con la pubblicazione della Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico degli edifici.
L'edificio, gli impianti di riscaldamento, di condizionamento, di illuminazione e di aerazione devono essere progettati con costi d'esercizio che prevedono un basso consumo di energia nel rispetto del benessere degli  occupanti.
La direttiva inoltre prevede che deve essere definita una metodologia per il calcolo della certificazione energetica degli edifici e sottolinea come gli edifici occupati dalle pubbliche autorità o aperti al pubblico dovrebbero assumere un approccio esemplare nei confronti dell'ambiente e dell'energia, assoggettandosi alla certificazione energetica ad intervalli regolari ed affiggendo sull'edificio l'attestato di certificazione, oltre ad adottare misure di sensibilizzazione degli occupanti verso l'uso consapevole dell'energia.

L’Italia risponde a questa chiamata a più riprese pubblicando diversi decreti legislativi e recepisce i contenuti della direttiva 2002/91/CE con la pubblicazione del D.Lgs. n.192/2005, entrato in vigore l’8 ottobre 2005.
Il contenuto di questo decreto è stato poi modificato e integrato dal D.Lgs. n.311/06 “Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia” che entra in vigore a partire dal 2 Febbraio 2007.
L’attuazione completa del D.Lgs. n.192/05 prevede la pubblicazione di ulteriori decreti attuativi che secondo l’art.4 dello stesso, completeranno il quadro sui seguenti temi:

1. i criteri di calcolo e requisiti minimi per gli impianti
2. i criteri generali di prestazione energetica per l’edilizia convenzionata, pubblica e privata
3. i requisiti professionali e di accreditamento per la certificazione
Nello specifico questi i decreti che seguono:
  • D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 “Metodologie per il calcolo della prestazione energetica di edifici e impianti” (da abrogare in attuazione del D.L. n.63/2013)
  • D.M. Sviluppo Economico 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”
  • D.P.R. 16 aprile 2013, n.75 “Requisiti dei professionisti abilitati alla certificazione e ispezione impianti termici”.
   
La Direttiva 32/2006/CE sull’efficienza degli usi finali dell’energia e servizi energetici (abrogata dalla dir. 2012/27/CE), imponeva agli stati membri di dotarsi di un Piano di Azione per l’Efficienza Energetica (PAEE). A seguito di ciò, ciascuno degli stati membri ha predisposto il proprio Piano di Azione tenendo conto, oltre che della Direttiva citata, anche di altre che fanno riferimento all’efficienza energetica negli edifici: la direttiva 91/2002/CE sul rendimento energetico nell'edilizia (abrogata dalla dir. 31/2010/CE); la direttiva Eco Design 32/2005/CE (abrogata dalla dir. 2009/125/CE) recepita in Italia con il decreto legislativo 16 febbraio 2011 n.15;  quella sugli Acquisti verdi della Pubblica Amministrazione, conosciuta come direttiva GGP “Green Public Procurement” (direttiva 2004/18/CE, abrogata dalla dir. 2012/27/CE) da recepire entro il 5 giugno 2014. L'Italia approva il suo PAEE nel giugno 2011 dopo averlo presentato nel luglio del 2007.
   
Gli obiettivi comunitari energetici, formalizzati nella direttiva 28/2009/CE del 5 giugno 2009, rimangono comunque ambiziosi:
  • ridurre le emissioni di gas serra del 20 % rispetto ai livelli del 1990
  • alzare al 20 % la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili
  • migliore l'efficienza energetica, portando al 20 % il risparmio energetico
Il tutto entro il 2020!
E' questo, in estrema sintesi, il contenuto del cosiddetto “pacchetto clima-energia 20-20-20” varato dall’Unione Europea e pian piano recepito dalle norme italiane per contrastare il cambiamento climatico ed aumentare l’efficienza energetica.

La “direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” viene attuata in Italia con il Decreto Legislativo n.28 del 3 marzo 2011 che in particolare determina all'allegato 3 gli “obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti”. In questi casi, è disposto chiaramente, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:
a) del 20 % quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013
b) del 35 % quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016
c) del 50 % quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017
   
La legislazione europea continua a dettare le regole con la Direttiva 31/2010/CE. I principi contenuti sono:
  • il rafforzamento del ruolo della certificazione energetica degli edifici
  • produzione e consegna del certificato energetico al proprietario e al conduttore in caso di nuove costruzioni o nei trasferimenti immobiliari nel caso di nuovi contratti di affitto
  • obbligo di certificazione degli edifici pubblici o a uso pubblico esteso anche agli immobili di superficie utile maggiore di 500 mq (dopo cinque anni: 250 mq)
  • obbligo di pubblicazione della prestazione energetica già negli annunci commerciali di vendita e di locazione.
   
La direttiva 31/2010/CE, recepita in Italia con D.L. 4 giugno 2013 n. 63, prevede dal 31 dicembre 2020 che gli edifici di nuova costruzione (2018 per gli edifici pubblici) abbiano una altissima prestazione energetica (“nearly zero energy buildings”), con la presenza di una significativa quota del fabbisogno coperta da fonti rinnovabili; per gli edifici esistenti essa considera invece, tra le misure di valutazione per la riqualificazione, quello dei costi benefici e determina un sistema di metodologia di calcolo comparativa per la verifica dei parametri standard determinati dagli Stati membri. Il decreto al fine “altresì di emanare disposizioni per porre definitivamente rimedio anche alla procedura d'infrazione” europea, sopprime l'Attestato di Certificazione Energetica (ACE) e introduce in suo luogo, senza però definirne le metodologie di calcolo, l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) cambiando di fatto il nome ma non la sostanza dell'attestato e rinviando tutto ai prossimi mesi.

La legge n. 90 del 3 agosto 2013 di conversione del D.L. n. 63/2013, entrata in vigore il 4 agosto, sempre nelle more di questo aggiornamento tecnico, proroga gli incentivi fiscali del 65% (ex 55%) e del 50% per le ristrutturazioni, introducendo alcune novità come la nullità del contratto in mancanza dell'APE e la reintegrazione nelle detrazioni del 65% delle pompe di calore e scaldacqua. Sarà il Dipartimento dell'Energia del Ministero dello Sviluppo Economico, il 7 agosto scorso, a chiarire che l'APE dovrà essere redatto secondo le modalità di calcolo previste dal D.P.R. n.59/2009 fino all'emanazione degli aggiornamenti tecnici dei decreti attuativi previsti dalla legge di conversione, “con l'evidente finalità di non creare vuoti normativi e di consentire un'applicazione agevole della norma, basandosi su una metodologia che dovrebbe essere già sufficientemente conosciuta, in quanto in vigore da alcuni anni.”
   
Se l'Italia oggi deve ancora completare di recepire la direttiva n.31 emanata nel 2010, l'Europa già l'anno scorso si accorge, con la Direttiva 2012/27/UE sull’Efficienza Energetica pubblicata il 14 novembre scorso, che gli obiettivi di riduzione dei consumi energetici del 20%, prefissati entro il  2020 con il cosiddetto “pacchetto clima-energia 20/20/20”, sono ancora lontani e con la nuova direttiva stabilisce un quadro comune di misure per la promozione dell’efficienza energetica nell’Unione, al fine di garantire il conseguimento dell’obiettivo principale secondo i tempi prefissati, addirittura gettando le basi per ulteriori miglioramenti dell’efficienza energetica al di là di tale data!

Come si vede, da questa breve e articolata disamina, districarsi tra le disposizioni normative non è mai stato cosa facile, a maggior ragione quando le normative, relative ad  una tematica così vasta e vitale per la nostra stessa esistenza che si riflette direttamente sul benessere nostro e dell'ambiente in cui viviamo, si rincorrono e si sovrappongono continuamente.

Giuseppe Gullotta - imprenditore edile
info@gullotta.it










Postato il Martedì, 07 gennaio 2014 ore 05:30:00 CET di Michelangelo Nicotra
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