Mera svista o
conferma della cancellazione degli scatti di anzianità a partire dal
2015 dopo la proroga del blocco contrattuale per il quadriennio
2010-2014? La nuova finanziaria parla di valori registrati nel 2013 per
il triennio 2015-2017, ma questi stessi valori sono stati già ancorati
a quelli del 2009. E siccome l’indennità anticipa il successivo aumento
contrattuale, se blocchi l’una vuol dire che hai intenzione di bloccare
l’altra. Anief riavvia i ricorsi al giudice del lavoro che saranno
depositati dopo la pubblicazione della sentenza della Consulta a
seguito dell’udienza di novembre. Scrivi a r.stipendio@anief.net.
Il dubbio nasce dalla mancata pubblicazione in Gazzetta ufficiale del
D.P.R. concernente Regolamento in materia di proroga del blocco della
contrattazione approvato dal Consiglio dei Ministri l’8 agosto 2013
(Atto n. 6/XVII legislatura) recante proroga per il 2012-2014 del
blocco dell’indennità contrattuale ai valori stabiliti dalla legge
finanziaria del 2008.
E dopo la proroga del blocco degli stipendi, già dichiarato
incostituzionale per i magistrati e gli avvocati dello Stato con la
sentenza n. 223/12 della Corte costituzionale, in attesa della
cancellazione della progressione di carriera per mera anzianità di
servizio già preventivata dalla riforma Brunetta (D.Lgs. 150/09) a
decorrere dal rinnovo contrattuale (ovvero dal 2015 vista la proroga
del blocco al 2014), e comunque da finanziare attraverso nuovi tagli,
risparmi e blocchi del turn-over, arriverebbe la proroga del blocco
dell’indennità di vacanza contrattuale ai valori del 2009 per ben otto
anni, forse proprio perché essendo la stessa pensata come un anticipo
dei benefici contrattuali previsti e non essendone appunto previsti
neanche per il triennio 2015-2017, non vi è ragione di aggiornarla al
costo della vita secondo il protocollo sui redditi del 23 luglio 1993.
Il condizionale è d’obbligo, perché ancora il D.P.R. non è stato
pubblicato in G.U.
Certo, sarebbe doveroso ricordare come con la privatizzazione del
rapporto di lavoro nel pubblico impiego istituita con il D.Lgs. 23/1993
e ulteriormente disciplinata dal D.Lgs. 165/2001, è stato garantito
agli statali un’indennità di vacanza contrattuale che il Governo-datore
di lavoro dovrebbe corrispondere a partire dall’aprile successivo alla
scadenza del contratto. Ma il contratto è scaduto nel 2009 e il suo
rinnovo è stato bloccato dal Parlamento su proposta d’urgenza del
Governo-Legislatore fino al 2014 e senza possibilità di recupero; ergo,
i valori dell’indennità contrattuale possono rimanere fermi al 2009
visto che non c’è niente da dare fino al 2014. Sempre che la Consulta,
in applicazione dell’art. 3 della Costituzione, il prossimo novembre
non dichiari incostituzionale la norma (L. 122/2010) laddove blocca gli
stipendi anche a insegnanti, professori universitari, dipendenti delle
ambasciate e dell’Agcom.
Ma perché, allora, ancorare nella legge di stabilità i valori
dell’indennità contrattuali per il triennio 2015-2017 a quelli
certificati il 31 dicembre 2013, quando il D.P.R. approvato la scorsa
estate dal Governo-Legislatore delegato dal Governo legislatore
d’urgenza, dimentico di essere Governo-Datore di Lavoro, proroga il
blocco dell’indennità contrattuali ai valori del 2009 (L. 203/2008,
art. 2, c. 35) per il biennio 2013-2014? Forse non ci saranno rinnovi
contrattuali anche per il 2015-2017? Abbiamo già preventivato di
ipotecare quattro anni di aumenti contrattuali? Certo, sarebbe stato
più onesto dire a chiare lettere: mai più scatti di anzianità e mai più
indicizzazione della vacanza contrattuale, cancellando quell’intesa
rimasta sulla carta per l’applicazione dell’accordo quadro sulla
riforma degli assetti contrattuali nei comparti del settore pubblico
firmata il 30 aprile 2009. Già che ci siamo, qualche saggio potrebbe
suggerire di cambiare gli articoli 1, 36 e 39 della Costituzione, non
più attuali perché la Repubblica non sembra più essere fondata sul
lavoro, sulla tutela dei dignità dei lavoratori e sul loro diritto a un
accordo che ne determini le prestazioni e i benefici economici. In
questo modo, eviteremmo pure i ricorsi alla Consulta che già una
ventina di tribunali hanno avviato per il blocco del contratto e della
vacanza contrattuale pregressi.
Il DEF 2013, secondo cui “la valorizzazione del personale docente passa
per la definizione di nuove modalità di sviluppo di carriera dei
docenti stessi, con l’avvio di un sistema di valutazione delle
prestazioni professionali collegato ad una progressione di carriera,
svincolata dalla mera anzianità di servizio”.
L’atto n. 9/XVII legislatura e la memoria Confedir illustrata in
audizione I Commissione Senato sui profili di incostituzionalità
Articolo 11, Legge di stabilità 2014 (Testo non ufficiale)
“Per gli anni 2015-2017, l’indennità di vacanza contrattuale da
computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno
attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell’articolo
47bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella
in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell’articolo 9, comma 17,
secondo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito
con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”
Art. 1, c. 1, lettera d), Atto n. 9
D.P.R. concernente proroga del blocco contrattuale come previsto
dall’art. 16, c. 1, del D. L. 98/11
(NON ANCORA PUBBLICATO IN G. U., approvato l’8 agosto 2013 dal C.D.M.)
“in deroga alle previsione di cui all’articolo 47-bis, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
ed all’articolo 2, comma 35, dellla legge 22 dicembre 2008, n. 203, per
gli anni 2013 e 2014 non si dà luogo, senza possibilità di recupero, al
riconoscimento di incrementi a titolo di indennità di vacanza
contrattuale che continua ad essere corrisposta nelle misure di cui
all’art. 9, comma 17, secondo periodo, del citato decreto legge 31
maggio 2010, n. 78. L’indennità di vacanza contrattuale relativa al
triennio contrattuale 2015-2017 è calcolata secondo le modalità ed i
parametri individuati dai protocolli e dalla normativa vigenti in
materia e non assorbe quella corrisposta ai sensi del precedente
periodo.”
Art. 47-bis, d.lgs. 165/01, aggiunto dall’art. 59, c. 2, d.lgs. 150/09
Tutela retributiva per i dipendenti pubblici
“1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi
per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il
trattamento stipendiale possono essere erogati in via provvisoria
previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le
organizzazioni sindacali rappresentative. salvo conguaglio all'atto
della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo
alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo
stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta
l'erogazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai dipendenti dei
rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalità
stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti
dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse
contrattuali, una copertura economica [v. indennità di vacanza
contrattuale, IVC] che costituisce un'anticipazione dei benefici
complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale.”
Anief.org