Gli istituti scolastici non possono inserire nelle
graduatorie online, relative al personale docente e amministrativo
tecnico e ausiliario (Ata) che ambisce a incarichi e supplenze, dati
non pertinenti ed eccedenti, come il numero di telefono o l'indirizzo
privato dei candidati. Con tre provvedimenti del 6 giugno 2013 n. 276, n. 275 e n. 274
il Garante è intervenuto a seguito delle segnalazioni di alcuni
interessati che avevano lamentato l'inserimento, all'interno dei
documenti pubblicati sui siti web di due circoli didattici e di un
istituto comprensivo, di informazioni personali non necessarie. Dalle
verifiche effettuate dall'Autorità, è emerso che nelle graduatorie rese
disponibili su Internet erano infatti contenuti anche i codici fiscali,
i numeri di telefono personali e gli indirizzi privati di circa 8000
lavoratori. Tali dati, tra l'altro, erano stati resi indicizzabili e
quindi raggiungibili attraverso i comuni motori di ricerca, anche solo
digitando il nominativo di una di queste persone. L'Autorità ha
rilevato che la diffusione di questi dati personali non è consentita in
quanto eccedente le finalità istituzionali perseguite con la
pubblicazione online delle graduatorie, e cioè innanzitutto quella di
dare la possibilità per chi aspira a incarichi o supplenze di conoscere
la propria posizione e punteggio. In base alla normativa di settore
(esplicitata peraltro da due circolari del ministero dell'istruzione) e
secondo un principio ricordato dal Garante nelle Linee guida in materia
di pubblicazione online di atti e documenti amministrativi da parte
della Pa, sui siti web possono essere pubblicate graduatorie di merito
contenenti solo i dati strettamente necessari all'individuazione del
candidato, come il nome, il cognome, il punteggio e la posizione in
graduatoria. Domicilio e i recapiti telefonici privati, invece, possono
essere utilizzati dalla scuola per altre finalità, come quella di
prendere contatto con il personale, ma non diffusi. Il Garante ha anche
sottolineato che pubblicazione online di tali informazioni personali
può arrecare non solo un pregiudizio alla riservatezza individuale, ma
incrementa anche il rischio che le persone interessate possano subire
abusi, come il cosiddetto furto di identità. E ha quindi vietato la
loro ulteriore diffusione e ha imposto agli istituti scolastici di
procedere da ora in poi a una puntuale selezione dei dati personali
contenuti in atti e documenti da inserire su Internet, nel rispetto dei
principi di pertinenza e non eccedenza previsti dalla normativa.
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